Rapporti Continuativi e Reiterati: la Cassazione Prepara una Sentenza Chiave
La Corte di Cassazione si appresta a definire i contorni applicativi di una norma cruciale del diritto fallimentare. Con l’ordinanza interlocutoria n. 33168/2025, la Prima Sezione Civile ha evidenziato la necessità di un chiarimento interpretativo sull’estensione della disciplina relativa ai rapporti continuativi e reiterati ai sensi dell’art. 70 della Legge Fallimentare, rimettendo la causa a una pubblica udienza per la decisione.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Al centro del contendere vi era l’interpretazione di una specifica norma fallimentare, l’articolo 70, comma 3, che disciplina gli effetti della revoca di atti estintivi di debiti derivanti da determinati rapporti contrattuali. La questione era stabilire se la disciplina, chiaramente prevista per i conti correnti bancari, potesse essere applicata anche ad altre forme di relazioni commerciali durature.
La Questione Giuridica: Interpretare i Rapporti Continuativi e Reiterati
Il cuore del problema risiede nell’interpretazione dell’inciso “o comunque rapporti continuativi e reiterati” presente nella norma. Il dubbio sollevato è se il legislatore, utilizzando l’avverbio “comunque”, abbia voluto creare una categoria ampia, includendo qualsiasi rapporto commerciale che si sviluppa nel tempo, oppure se abbia inteso limitare l’applicazione della norma solo a quei rapporti che, pur non essendo conti correnti bancari, ne condividono le caratteristiche strutturali, come l’annotazione delle reciproche rimesse in un unico conto.
La risoluzione di questo dilemma è fondamentale, poiché determina l’ambito di applicazione di una regola specifica in materia di revocatoria fallimentare, con importanti conseguenze pratiche per le imprese e le procedure concorsuali.
La Decisione della Corte: Rinvio a Pubblica Udienza
La Corte di Cassazione, riconoscendo l’elevata importanza della questione, ha deciso di non risolvere il caso in camera di consiglio. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato la causa a una pubblica udienza.
Questa scelta procedurale sottolinea la natura nomofilattica del quesito. In altre parole, la Corte ritiene che la risposta non influenzerà solo l’esito di questo specifico processo, ma servirà a stabilire un principio di diritto chiaro e uniforme per tutti i casi futuri, garantendo così la certezza del diritto su tutto il territorio nazionale.
Le Motivazioni
La motivazione del rinvio è insita nella rilevanza della questione interpretativa. Il Collegio ha ritenuto che la portata dell’espressione “rapporti continuativi e reiterati” necessiti di un approfondimento che solo il dibattito di una pubblica udienza può offrire. La scelta tra un’interpretazione estensiva e una restrittiva della norma ha implicazioni significative, che meritano la massima ponderazione. La Corte, pertanto, sospende il giudizio sul merito del ricorso per concentrarsi prima sulla definizione di questo principio generale.
Le Conclusioni
In conclusione, pur non avendo ancora una decisione finale, l’ordinanza n. 33168/2025 è un segnale importante. La Suprema Corte si sta preparando a fornire un chiarimento decisivo su come trattare, in ambito fallimentare, i pagamenti e le rimesse avvenuti nell’ambito di contratti di durata. Le imprese e i professionisti del settore dovranno attendere la sentenza che seguirà la pubblica udienza, la quale è destinata a diventare un punto di riferimento per la gestione dei rapporti commerciali a lungo termine e per le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali.
Qual è la questione giuridica principale affrontata dall’ordinanza?
La questione principale è l’interpretazione dell’espressione ‘o comunque rapporti continuativi o reiterati’ contenuta nell’art. 70, comma 3, della Legge Fallimentare, per stabilire se si applichi a tutti i rapporti di durata o solo a quelli simili a un conto corrente bancario.
La Corte di Cassazione ha già deciso il caso?
No. Con questa ordinanza, definita ‘interlocutoria’, la Corte non ha deciso il merito della controversia ma ha rinviato la causa a una pubblica udienza per un esame più approfondito, data l’importanza della questione.
Perché la Corte ha ritenuto la questione di ‘natura nomofilattica’?
La Corte l’ha ritenuta tale perché la sua risoluzione è destinata a creare un precedente importante, capace di influenzare numerosi altri casi e di garantire un’interpretazione uniforme della legge in tutta Italia, funzione tipica della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30312/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME DI COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3719/2018 depositata il 31/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio, rilevata la natura nomofilattica della questione relativa all’interpretazione dell’espressione, contenuta nell’art. 70 , comma 3°, L.F., ‘ qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive
derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati ‘;
considerato, in particolare, che si pone la questione di accertare se il legislatore, nel far precedere l’inciso ‘rapporti continuativi e reiterati’ dal ‘comunque’, abbia, o meno, inteso applicare la disciplina di cui alla seconda parte dell’art. 70 , comma 3°, L.F. ai predetti rapporti solo quando presentino le medesime caratteristiche di un conto corrente bancario, con conseguente annotazione in un unico conto dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 29.10.2025
Il Presidente