Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ha pronunciato la seguente
ordinanza sul ricorso 4974/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
NOME, difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli 5188/2019 del 25/10/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Stipulata una vendita di unità immobiliari con riserva di proprietà dell’area perimetrale esterna al fabbricato, il contratto è annullato parzialmente per violazione dell’art. 41 -sexies l. 1150/1942 da una sentenza della Corte di appello di Napoli del 2002, che attribuisce ai cinque acquirenti il diritto reale d ‘uso sull’area menzionata e perciò al venditore il diritto a un
insindacabilità.
Adunanza 15/5/24
camerale
ulteriore corrispettivo da concordarsi o determinarsi in un giudizio separato. In sede di esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. della sentenza menzionata, il venditore (NOME COGNOME) esegue opere (tre posti auto), ma il corrispettivo non viene pagato dagli acquirenti. Pertanto, egli li conviene dinanzi al Tribunale di Avellino per la condanna al pagamento. Gli acquirenti domandano in riconvenzionale il risarcimento dei danni per mancato uso del parcheggio tra il momento della vendita e quello della realizzazione dei posti auto. Il Tribunale accoglie la domanda principale e dichiara inammissibile e comunque infondata la riconvenzionale. La Corte di appello conferma.
Ricorrono in cassazione gli acquirenti convenuti con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il venditore attore con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo (p. 11) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle censure contro la pronuncia di prime cure d’inammissibilità (articolata in cinque distinti profili, riprodotti nel ricorso) della domanda riconvenzionale, rigettata poi nel merito con pronuncia confermata in secondo grado. Infatti, la Corte di appello è passata a riesamina re il merito dell’infondatezza sulla base del principio della ragione più liquida. I ricorrenti lamentano che tale principio urta contro l’art. 24 e 11 1 Cost., nonché contro gli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché la domanda riconvenzionale è stata rigettata nel merito . D’altra parte, la selezione del motivo portante della decisione sulla base del criterio della ragione più liquida è accreditata nella cultura processuale europea a partire da studi della dottrina tedesca d egli anni ’60 del secolo scorso e successivamente accolta congruamente dalla giurisprudenza italiana di legittimità, sulla base di considerazioni di economia processuale, cioè in particolare di economia di impiego proporzionato di energie decisorie (cfr., tra le altre, Cass. 9309/2020).
– Il secondo motivo (p. 18) e il terzo motivo (p. 21) denunciano che la Corte di appello ha aderito puramente e semplicemente alla decisione di primo grado senza pronunciarsi sulle censure proposte con l’atto di appello per quanto riguarda: (a) l’ infondatezza della domanda riconvenzionale (secondo motivo); (b) la quantificazione della integrazione del corrispettivo della vendita (terzo motivo). Si deduce violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., nonché difetto di motivazione.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, poiché sono accomunati dal sollecitare una rivalutazione degli accertamenti di fatto contenuti in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, che quindi non necessita di pronunciarsi esplicitamente su ogni aspetto della ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente.
– Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 15/5/2024.
Il presidente NOME COGNOME