Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36047 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36047 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37050/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ed NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elett.te domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura conferita davanti al AVV_NOTAIO di Venezia il 24.12.2019, rep. N. 16162,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n.869/2019 depositata il 30.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 498/2017 del 13/15.2.2017 il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni in forma specifica avanzata da COGNOME NOME per i pregiudizi subiti a causa della penetrazione dal fondo vicino delle radici di un filare di pioppi, dopo l’esito negativo di un precedente procedimento per denuncia di danno temuto, condannava la RAGIONE_SOCIALE a realizzare sul proprio terreno, sito all’interno di un consorzio residenziale in Comune di Pula, confinante col giardino con prato all’inglese in cui sorgeva la villetta di proprietà di COGNOME NOME di INDIRIZZO, lungo tutta la linea di confine tra i fondi, una barriera con le caratteristiche descritte nella CTU dell’ingAVV_NOTAIO. Detta barriera era volta ad evitare l’ulteriore propagazione delle radici di un filare di pioppi bianchi che erano stati piantati dalla RAGIONE_SOCIALE da una decina di anni, ad una distanza di circa un metro dal confine col COGNOME. La sentenza di primo grado condannava inoltre la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti dal COGNOME (costi da affrontare per bonificare il giardino), determinati in € 18.000,00 oltre IVA secondo la CTU del AVV_NOTAIO, nominato nel precedente giudizio nunciatorio, ed alla rifusione delle spese di CTU delle due fasi (nunciatoria e di merito) e del 70% delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle domande del COGNOME, e proponeva appello incidentale quest’ultimo, chiedendo la condanna della
contro
parte all’abbattimento del filare di pioppi bianchi, in quanto la soluzione della barriera era inadeguata, perché non impediva la penetrazione delle radici nel suo giardino e la fuoriuscita dalle ceppaie in esso sviluppatesi di nuove piante di pioppo.
La Corte d’Appello di Cagliari, espletata ulteriore CTU, con la sentenza n.869/2019 del 26.9/30.10.2019, rigettava l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE, ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale del COGNOME, condannando la RAGIONE_SOCIALE all’abbattimento del filare di pioppi e della ceppaia, dichiarava compensate per 1/3 le spese processuali di secondo grado, e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei 2/3 residui.
Avverso detta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME il 5.12.2019, la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, e resiste COGNOME NOME con controricorso spedito per la notifica il 14.1.2020, e nelle more la Corte d’Appello di Cagliari ha respinto l’istanza di sospensiva dell’esecutività della sentenza di secondo grado avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 12.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 896, 892 e 894 cod. civ..
Assume la ricorrente che il COGNOME, fin dall’atto introduttivo, aveva chiesto l’adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno affinché venisse eliminata la causa del danno ingiusto patito per l’infiltrazione delle radici dei pioppi del vicino.
Deduce poi la ricorrente che la Corte d’Appello di Cagliari, ritenuta inadeguata la realizzazione della barriera contro la penetrazione delle radici dei pioppi nel terreno del COGNOME della quale era stata disposta la realizzazione in primo grado, aveva accertato:
che il giardino del COGNOME era completamente invaso dalle radici degli alberi di pioppo e da giovani plantule generatesi da gemme presenti nelle radici stesse;
che il taglio delle radici necessario per il posizionamento della suddetta barriera ad una distanza media di un metro dal fusto degli alberi avrebbe determinato una diminuzione della resistenza meccanica dell’ancoraggio degli alberi che sarebbero quindi risultati meno stabilI;
che le radici superficiali presenti nel giardino del COGNOME avrebbero favorito lo sviluppo di nuove plantule dell’apparato radicale;
che l’unica soluzione era quella dell’eliminazione definitiva degli alberi e della ceppaia con un escavatore, o con prodotti che portassero alla morte degli alberi di pioppo.
Sostiene la ricorrente che l’art. 896 cod. civ. (secondo il quale ‘ Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo ‘) attribuisce al proprietario del fondo invaso dalle radici penetrate dal fondo vicino solo la facoltà di tagliare personalmente le radici penetrate sul suo fondo o imporre al proprietario delle piante di tagliarle, mentre l’abbattimento degli alberi non é consentito dall’art. 896 cod. civ., essendo previsto solo in ipotesi di violazione delle distanze legali, di violazione del diritto di veduta e di pericolo di caduta, ipotesi nella specie non invocate dal COGNOME.
Il primo motivo é infondato. Anzitutto il COGNOME già nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado aveva chiesto l’abbattimento
degli alberi, o comunque che venissero adottati tutti i più opportuni provvedimenti affinché fosse eliminata definitivamente la causa del danno ingiusto patito dalla sua proprietà per la penetrazione delle radici lamentando che la RAGIONE_SOCIALE, circa dieci anni prima, avesse piantato ad un metro dal confine un filare di pioppi, le cui radici avevano invaso il suo giardino causando gravi danni, per cui tra gli elementi di fatto allegati per ottenere la condanna al risarcimento danni in forma specifica vi era sia pure implicitamente anche la violazione della distanza legale del filare dei pioppi dal confine, che secondo l’art. 892 n. 1) cod. civ. é di tre metri, e che invece risultava dalla CTU sul punto espletata, di m 1,5, per cui ben poteva il COGNOME pretendere l’estirpazione dei pioppi, poi disposta in secondo grado in base all’art. 894 cod. civ.
Quanto all’art. 896 cod. civ., la Corte d’Appello ha rilevato correttamente che esso attribuisce al proprietario del fondo invaso dalle radici del vicino la facoltà di recidere personalmente quelle radici, o di costringere a farlo il vicino, ma quando, come nella specie tale recisione, così come quella che sarebbe stata necessaria per realizzare la barriera antipenetrazione della quale la sentenza di primo grado aveva ipotizzato la realizzazione, non risulti praticabile, in quanto per l’altezza degli alberi e la vicinanza al tronco delle radici recise ne sarebbe compromessa la stabilità, con conseguente pericolo di crollo, come nella specie accertato dal CTU nominato in secondo grado e rammentato dall’impugnata sentenza, é evidente che il proprietario del fondo invaso dalle radici di alberi altrui, può anche chiedere l’eliminazione degli alberi, che con la loro crescita invasiva, non contrastata da tagli periodici delle radici da parte del proprietario obbligato, determinano una vera e propria condotta illecita sanzionabile ex artt. 2051 e 2058 cod. civ..
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 896 e 1227 cod. civ..
Sostiene la RAGIONE_SOCIALE che al massimo il COGNOME avrebbe potuto chiedere la recisione delle radici dei pioppi ai sensi dell’art. 896 cod. civ., ma non il risarcimento dei danni subiti a causa della penetrazione nel suo giardino delle radici dei pioppi della RAGIONE_SOCIALE, danni che il COGNOME avrebbe potuto evitare recidendo anche personalmente quelle radici, ma la sentenza di primo grado ha ritenuto trattarsi di questione nuova sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE per la prima volta in comparsa conclusionale, e la sentenza di appello, rispondendo a specifico motivo di appello inerente all’asserita rilevabilità d’ufficio di tale questione, ha evidenziato che l’avere omesso il COGNOME di recidere le radici dei pioppi non aveva certo causato il danno, consistente appunto nella presenza delle radici, per cui semmai sarebbe stato invocabile l’art. 1227 comma 2° cod. civ. (secondo il quale ‘ il risarcimento non é dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza ‘), che contemplava però un’eccezione in senso stretto, che era stata sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, e quindi tardivamente.
Premesso che nessuna violazione di legge é stata invocata relativamente all’utilizzo della CTU espletata nel precedente giudizio nunciatorio svoltosi comunque nel contraddittorio delle parti, la ricorrente sostiene che, avendo il COGNOME in base all’art. 896 cod. civ. l’obbligo di recidere le radici dei pioppi penetrate nel suo terreno, la responsabilità per i danni provocati da tale penetrazione non sarebbe stata ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1227 comma 1° cod. civ..
Il rilievo é infondato, in quanto l’art. 896 cod. civ., come già osservato dalla Corte d’Appello, stabilisce solo che il proprietario del fondo sul quale si siano addentrate le radici provenienti da piante, o alberi del vicino, può reciderle personalmente, ma evidentemente non ha l’obbligo di procedere a tale recisione, e può invece costringere a farlo il proprietario delle piante o degli alberi
invasivi le cui radici siano illecitamente penetrate sulla sua proprietà, egli sì obbligato ad intervenire.
La mancanza di un obbligo giuridico del COGNOME di impedire l’evento della penetrazione illecita delle radici degli alberi ad alto fusto del vicino, piantati ad appena m 1,05 dal confine, ed il fatto che fosse la proprietaria degli alberi ad essere obbligata a non fare invadere dalle radici dei suoi alberi il fondo altrui, impediscono di ritenere applicabile l’art. 1227 comma 1° cod. civ., mentre é evidente che per l’applicazione dell’art. 1227 comma 2° cod. civ., costituente eccezione in senso stretto, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto sollevare l’eccezione basata su un comportamento negligente del COGNOME in una comparsa di risposta depositata almeno dieci giorni prima della prima udienza ex art. 702 bis commi 3° e 4° c.p.c., e non nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Ne deriva che il secondo motivo di ricorso é infondato.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del legale antistatario di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso. Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.12.2023