Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29734 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29734 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28138/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 131/2020 depositata il 15/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con ricorso depositato il 27/12/2018, impugnava la delibera della RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, n. 20702 del 14 novembre 2018, con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, la sanzione della radiazione dal l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
NOME era stata contestata:
-la violazione dell’art. 107, comma 1, b) del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, per aver disposto operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti e per aver loro comunicato informazioni non veritiere;
-violazione dell’art. 106 comma 1, lett. e) del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, per aver svolto attività in grave contrasto con l’ordinato svolgimento fuori sede, consistita nella promozione, a favore della clientela di cui era assegnatario, della sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione nel capitale di una società immobiliare a lui riferibile.
Le condotte sanzionate con tale delibera erano state accertate dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’attività di vigilanza informativa a vviata dalla RAGIONE_SOCIALE successivamente alla ricezione, in data 17.02.2017, di una nota con cui RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato di aver risolto il contratto di agenzia intercorrente con il NOME in ragione di talune gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di consulente RAGIONE_SOCIALEo abilitato all’offerta fuori sede. All’esito della verifiche svolte, era emerso che il NOME, contestualmente all’attività svolta per conto di RAGIONE_SOCIALE, aveva proposto alla propria clientela la sottoscrizione di contratti in
partecipazione collegati all’andamento di RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore immobiliare, disponendo tali operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, ai quali aveva comunicato informazioni non rispondenti al vero e precisamente che tali investimenti fossero ‘in convenzione’ con il Gruppo Intesa RAGIONE_SOCIALE. In particolare, era emerso che la compagine societaria di RAGIONE_SOCIALE includeva la coniuge del ricorrente, titolare del 67% delle quote. Le operazioni contestate riguardavano 17 clienti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che avevano investito nella RAGIONE_SOCIALE; dall’analisi di portafoglio era emerso che tali investimenti erano stati eseguiti dopo la liquidazione di altri investimenti che i clienti avevano intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE.
NOME proponeva opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Catania e deduceva la carenza di prova in ordine alla conclusione dei contratti in oggetto contestualmente all’attività svolta per conto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rilevando di aver rassegnato le dimissioni in data 16.02.2017; con riguardo alla violazione ex art. 107 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, contestava di aver proposto ai clienti operazioni di investimento nella società RAGIONE_SOCIALE, considerato che i clienti avevano liberamente sottoscritto le operazioni di investimento nel capitale della RAGIONE_SOCIALE e che in alcun contratto vi era la sua firma. Il COGNOME evidenziava che la società RAGIONE_SOCIALE aveva investito tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al 2011 ed era stata a lui assegnata dal 2012 sicché molte operazioni contestate non erano al medesimo riconducibili. Con riguardo alla partecipazione alla compagine societaria della moglie NOME, ne deduceva l’ininfluenza in quanto le quote erano state acquistate nel 2015 mentre la gran parte delle operazioni RAGIONE_SOCIALEe erano antecedenti.
La Corte d’Appello rigettava il ricorso, rilevando che da una scrittura privata prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, sottoscritta dal NOME e dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE emergeva la prova inconfutabile che il promotore RAGIONE_SOCIALEo aveva svolto contemporaneamente le due attività. La prova che il NOME avesse proposto i contratti con detta società ai suoi clienti risultava, altresì, dalla produzione dei contratti sottoscritti dai clienti, dalle denunce-querele degli investitori e dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Ragusa.
La sanzione della radiazione era congrua in relazione alla gravità dei fatti commessi.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 23, comma 2, L. 689/1981 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello operato un’inversione dell’onere della prova, che avrebbe fondato su relazioni, querele e segnalazioni mai sfociate in un accertamento con valore di giudicato, trattandosi di fatti ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, considerando che detta documentazione era stata ampiamente contestata.
La Corte d’Appello avrebbe ritenuto provati fatti sulla scorta di mere querele, non risultando dall’ esame dei contratti che in essi si facesse riferimento alla Banca Fideuram, né che fossero stati sottoscritti su sua segnalazione: tutti i contratti riporterebbero la dicitura CIFRA e sarebbero stati sottoscritti dall’associato e dall’allora rappresentant e legale.
Il motivo è infondato.
Come più volte affermato da questa Corte ( ex multis Cass. 26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
Nel caso di specie, l’accertamento della responsabilità del NOME è stata basata su plurimi elementi di prova, che sono stati posti alla base del libero convincimento del giudice, costituiti da documentazione bancaria, querele ed accertamenti svolti in sede penale.
Dall’apprezzamento del compendio probatorio, la Corte ha accertato che il NOME, contestualmente all’attività svolta per conto di RAGIONE_SOCIALE, aveva proposto alla propria clientela la sottoscrizione di contratti in partecipazione collegati all’andamento di RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore immobiliare, disponendo tali operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, ai quali aveva comunicato informazioni non rispondenti al vero e precisamente che tali investimenti fossero ‘in convenzione’ con il Gruppo Intesa RAGIONE_SOCIALE. L’interesse nelle operazi oni si evinceva dalla circostanza che la compagine societaria di RAGIONE_SOCIALE includeva la sig.ra NOME COGNOME, coniuge del ricorrente e titolare del 67% delle quote.
Non è rilevante che sui fatti contestati non si fosse formato il giudicato penale, att esa l’autonoma valutazione dei fatti da parte del giudice penale e del giudice amministrativo (cfr. Cass 2952/2018; Cass. 1593/2017).
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1,
n.4, c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione l’esistenza di contratti di associazione in partecipazione non prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE e non presenti in atti.
Il motivo è inammissibile perché denuncia l’appr ezzamento del materiale probatorio, dal quale era emerso che il NOME svolgeva contemporaneamente attività per conto di RAGIONE_SOCIALE e attività per conto della società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di una serie di elementi precedentemente evidenziati nonché secondo quanto risultava dai contratti esibiti dalle parti in sede penale.
La Corte di merito ha accertato che dai riscontri in sede di indagine penale unitamente ai documenti prodotti (richiamati in sentenza pagg. 5-6) si evinceva la prova della condotta illecita del NOME per aver disposto operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti, che erano convinti di stipulare un investimento con Fideuram, previa comunicazione di notizie false, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova (Cass. 5277/2007) e presunzioni (Cass. 17615/2007).
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 107, comma 1 e 106 comma 1 lett. e) e 110 del Regolamento Intermedia ri in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente censura la valutazione di congruità della sanzione più grave della radiazione, in quanto il provvedimento sanzionatorio sarebbe basato esclusivamente su un verbale di sequestro probatorio ef fettuato nell’ambito del procedimento penale e sulle querele di alcune parti. Il ricorrente osserva che, qualora un promotore RAGIONE_SOCIALEo sia sottoposto all’azione penale, la sanzione dipende dall’esito del giudizio , sicché nessuna sanzione potrebbe essere irrogata in caso di archiviazione, la sospensione sarebbe prevista in
caso di misura cautelare personale o rinvio a giudizio e la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE in caso di condanna definitiva.
Il motivo è infondato.
L’art.110. comma 2, lett.a), n.5 e 7 del Regol amento RAGIONE_SOCIALE prevede che la RAGIONE_SOCIALE debba disporre la radiazione ‘in caso di comunicazione o trasmissione al cliente ….di informazioni o documenti non rispondenti al vero nonché di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente …’.
La condotta posta in essere dal NOME integra la violazione della norma citata.
Per il resto, il motivo è volto a sollecitare una nuova valutazione dei criteri di determinazione in concreto della sanzione, oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che, nel caso di specie, sulla base di adeguata motivazione, ha tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del ricorrente (Cass. Civ., Sez. 2 -, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 Rv. 638469).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7500,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione