Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32741 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32741 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18256-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis;
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché contro
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la decisione n. 23/2020 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di ROMA, depositata il 03/05/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie del ricorrente e del RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONI IN FATTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
A seguito di segnalazione da parte del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in merito ad alcune dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO. COGNOME in materia di terapie vaccinali su numerosi siti Internet, l’RAGIONE_SOCIALE decideva di intraprendere un procedimento disciplinare nei confronti del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, sul presupposto che la pubblicazione di commenti e video in rete costituissero una propaganda contro le vaccinazioni pediatriche, in contrasto con le indicazioni nazionali ed internazionali, con le disposizioni del SSN e le direttive regionali, nonché con le evidenze RAGIONE_SOCIALEa letteratura scientifica disponibile.
Dopo avere proceduto all’audizione del AVV_NOTAIO. COGNOME, il quale sosteneva la legittimità RAGIONE_SOCIALEa propria conAVV_NOTAIOa, in quanto espressiva RAGIONE_SOCIALEa libera manifestazione del pensiero, ed essendo pervenute altre segnalazioni circa l’attività del ricorrente, tra cui una missiva inviata con la sottoscrizione anche del COGNOME al Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con la quale era esternato un
atteggiamento di scetticismo nei confronti del rimedio vaccinale, la RAGIONE_SOCIALE chirurghi deliberava l’apertura del procedimento disciplinare, assumendo che il sanitario aveva gettato discredito sulle terapie vaccinali e propalato in maniera censurabile, scorretta e scarsamente scientifica i nocumenti RAGIONE_SOCIALE‘attività vaccinale per l’infanzia, senza però evidenziarne i vantaggi prevalenti, negando anche la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘immunità di gregge e menzionando la presenza di mercurio nei vaccini, sebbene da tempo non più utilizzato per la loro preparazione. Il tutto in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, co. 2, 2 e 55 del Codice di deontologia medica 2006/2007, e per conAVV_NOTAIOe poste in essere tra il 20 ottobre 2015 ed il 2017.
In sede di procedimento disciplinare il AVV_NOTAIO. COGNOME contestava la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestatogli, evidenziando di avere sempre dato una corretta informazione, in ragione RAGIONE_SOCIALEa necessità di dare contezza anche dei rischi RAGIONE_SOCIALEa pratica vaccinale, rischi confermati anche dalle leggi RAGIONE_SOCIALEo Stato che riconoscevano un indennizzo in favore dei soggetti che avessero subito dei danni in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe vaccinazioni obbligatorie.
Assumeva che erano anche corrette le informazioni offerte quanto all’immunità di gregge ed alla presenza del mercurio.
La RAGIONE_SOCIALE con delibera del 2 ottobre 2017 disponeva la radiazione del sanitario dall’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE chirurghi.
Tale decisione era impugnata dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE che, con la decisione n. 23 del 3 maggio 2021, rigettava il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE disattendeva la deduzione circa il difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa contestazione così come quella relativa alla sussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem , atteso che i fatti per i quali in precedenza il COGNOME era stato sottoposto a procedimento disciplinare erano del tutto diversi e molto risalenti nel tempo.
Osservava che la decisione impugnata non aveva contestato al ricorrente il libero esercizio RAGIONE_SOCIALEa manifestazione del pensiero, ma aveva piuttosto censurato la diffusione presso un pubblico indifferenziato di informazioni fuorvianti, non convalidate dalla comunità scientifica prevalente, violando il dovere deontologico di dare un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente.
In tal senso lo stesso COGNOME aveva ammesso che alcune RAGIONE_SOCIALEe informazioni trasmesse, circa il maggiore livello di salute dei bambini non vaccinati erano prive di fondamento scientifico ed erano rese senza una precisa indicazione RAGIONE_SOCIALEe percentuali dalle quali erano tratte le conseguenze, non rappresentando il risultato di una compiuta ricerca epidemiologica.
Dopo aver ricordato la cogenza per i RAGIONE_SOCIALE anche RAGIONE_SOCIALEe norme deontologiche, sottolineava come molte RAGIONE_SOCIALEe affermazioni fatte dal COGNOME erano prive di conforto dal punto di vista scientifico, non potendo essere invocata la libertà RAGIONE_SOCIALE‘arte e RAGIONE_SOCIALEa scienza per giustificare la conAVV_NOTAIOa contestata.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa missiva inviata al Presidente RAGIONE_SOCIALE‘ISS, e sottoscritta per adesione del reclamante, si rilevava come la stessa offrisse un’informazione di carattere allarmistico, ed ad un pubblico indifferenziato, senza il supporto RAGIONE_SOCIALEa letteratura scientifica settoriale né di dati epidemiologici acclarati.
La conAVV_NOTAIOa era quindi meritevole di sanzione e con una misura particolarmente rigorosa in ragione del coinvolgimento nella conAVV_NOTAIOa illecita RAGIONE_SOCIALEa salute di soggetti fragili e maggiormente vulnerabili.
Occorreva armonizzare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con quello alla tutela RAGIONE_SOCIALEa salute, individuale e collettiva, e ciò poteva avvenire solo tramite un’informazione trasmessa
secondo le evidenze scientifiche disponibili, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe linee diagnostiche e terapeutiche accreditate.
Inoltre, non poteva non tenersi conto del fatto che la stessa Costituzione riconosce l’ammissibilità di trattamenti sanitari obbligatori occorrendo contemperare il diritto alla salute del singolo con quello RAGIONE_SOCIALEa collettività, e ciò anche ove il trattamento riguardi dei minori che vantano in ogni caso un interesse a ricevere la cura migliore anche nei confronti dei genitori che non intendano adempiere al loro compito di cura.
La Corte Costituzionale aveva poi ribadito la piena compatibilità con l’art. 32 Cost. RAGIONE_SOCIALEe norme che impongano un trattamento sanitario obbligatorio, ed anche di tipo vaccinale, non potendo il potere attribuito ai genitori di provvedere alla cura dei figli, risolversi in scelte potenzialmente pregiudizievoli per la loro salute
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è chiesta da NOME NOME sulla base di sette motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con autonomi controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Il ricorrente ed il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
Osserva la Corte che il ricorso è stato notificato per la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo pec che, come si ricava anche dalla consultazione del sito istituzionale del destinatario, è riservato alle comunicazione di natura amministrativa.
Ritenuto che però si tratta di notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata comunque riferibile alla parte, l’errore commesso si ripercuote nella nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica stessa, alla quale
deve porsi rimedio tramite la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica all’indirizzo invece deputato alla ricezione RAGIONE_SOCIALE atti giudiziari.
A tal fine la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo, con ordine al ricorrente di provvedere alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina al ricorrente la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione