Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
Oggetto:
Correzione
errore
materiale
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso 11998 -2022 proposto da:
C.N.R. -CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
-controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 310/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/01/2024 R.G.N. 11998/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Questa Corte con ordinanza n. 310/2024 del 05/01/2024 ha definito il giudizio in epigrafe, introdotto dal C.N.R. nei confronti di NOME COGNOME rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese relative al giudizio di legittimità.
In sede di tale ordinanza si è evidenziato (secondo cpv. del punto 5. del ‘Considerato che’) che: ‘non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017)’.
È stata avviata la procedura per la correzione d’ufficio ex art. 391bis comma 1 cod. proc. civ., e sono state effettuate le comunicazioni di rito.
CONSIDERATO CHE
L’inciso sopra riportat o con il quale si sono ritenute insussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato è dovuto ad errore materiale.
La definizione di ‘amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito’ non si ricava, in via induttiva, da fonti diverse dal Testo Unico Spese di giustizia bensì è consacrata all’art. 3, lett. q), del medesimo d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale “amministrazione
pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”.
Dunque, solo le amministrazioni statali e quelle ammesse da apposite norme di legge alla prenotazione a debito, all’atto dell’iscrizione a ruolo di un procedimento civile, non sono tenute ad effettuare il pagamento contestuale del contributo unificato e delle altre imposte o spese a loro carico, beneficiando della prenotazione di cui all’art. 158 d.P.R. n. 115/2002 (mediante annotazione sul foglio delle notizie ai fini del loro successivo recupero; art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002).
Il C.N.R. è ente pubblico diverso dall’amministrazione dello Stato (art. 2 del d.lgs. n. 127/2003) ed ai sensi dell’art. 15, comma 7, del medesimo decreto è stato autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’avvocatura senza però essere ammesso espressamente alla prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 310/2024, depositata il 5 gennaio 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nella parte motiva sia eliminata la frase di cui al secondo cpv. del punto 5. del ‘Considerato che’ (da ‘non occorre dare atto’ a ‘Cass. 28250/2017’); nel dispositivo, dopo l’interpunzione che segue alle parole «accessori di legge» sia aggiunta la frase: «Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto».
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.