Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6878 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6878 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4445/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali titolari RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Brescia n. 1254/2020, depositata il 25/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato nel luglio 2003 RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Brescia, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di euro 77.994,65, quale
differenza fra l’ammontare di nove fatture emesse per forniture di latte negli anni 1995-1996-1997, e gli acconti versati per detti titoli, assumendo che si trattasse di somme trattenute per legge, come da annotazione riportata sulle medesime fatture “prelievo supplementare da trattenere”, per cui nulla doveva. Contestualmente evocava in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti proponeva azione di manleva; in via riconvenzionale chiedeva che fosse accertato che, quale delegata ex lege RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, era creditrice RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 41.800,85 nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ingiungente, differenza tra le somme trattenute alla RAGIONE_SOCIALE e le maggiori somme richieste da RAGIONE_SOCIALE per i medesimi anni.
Instaurato il contraddittorio, resisteva l’opposta, precisando di avere proposto ricorso ex art. 22 legge n. 689 del 1981 e di avere ottenuto una sentenza favorevole di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione emessa nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE.
Si costituivano anche le Pubbliche Amministrazioni citate, eccependo il difetto di legittimazione passiva di entrambi i Ministeri, estranei alla vicenda, nonché la improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda monitoria per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che il prelievo supplementare non costituiva sanzione, né prestazione di natura tributaria, bensì provvedimento di natura amministrativa, sia quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota latte spettante, sia relativamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale prelievo supplementare, che radicava la competenza del giudice amministrativo.
Il giudice adito dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da RAGIONE_SOCIALE; quanto all’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendola rimessa al giudice ordinario, riguardando una questione di fornitura di latte, che l’opponente
aveva ammesso di avere ricevuto, rigettava l’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
In virtù di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE unicamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere RAGIONE_SOCIALEa intera controversia. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata, la Corte territoriale evidenziava che le due questioni poste con il processo (sia in monitorio sia in riconvenzionale) si identificavano sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, attenendo entrambe all’esercizio del potere amministrativo correlato alle quote latte.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per regolamento di giurisdizione. Con la sentenza n. 11985/2017, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, alla qualificazione giuridica e alla validità del contratto intercorso tra le parti avente a oggetto la fornitura di latte e all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola annotata sulle fatture ‘ p relievo supplementare da trattenere’.
Il processo è stato riassunto davanti alla Corte d’appello di Brescia, che con la sentenza n. 1254/2020 ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo.
La sentenza ha dichiarato che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, gli importi corrisposti dalla società RAGIONE_SOCIALE in relazione alle fatture azionate non costituivano meri acconti sul prezzo, ma pagamenti al netto RAGIONE_SOCIALE trattenute a titolo di prelievo supplementare, da essa eseguiti quale primo acquirente; ha dichiarato che l’importo che prima facie appariva dovuto a titolo di prelievo supplementare era sottratto alla disponibilità del produttore e, per il tramite del primo acquirente, posto a disposizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE., in quanto il primo acquirente operava quale mero sostituto d’imposta, mentre l’accertamento del credito
al prelievo supplementare rimaneva questione interna tra RAGIONE_SOCIALE e il produttore, soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ha considerato che la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era fondata sulla sentenza del Tribunale di Brescia del 28 -6 -2000 che aveva accolto l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e aveva annullato i provvedimenti di RAGIONE_SOCIALE relativi al prelievo supplementare sulla produzione di latte relativa alle annate 1195/1996 e 1996/1997; però, quella sentenza era stata annullata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24099/2005 e quindi neppure rilevava la nota RAGIONE_SOCIALEa Regione Lombardia 13 -2 -2004, che imponeva ai primi acquirenti di restituire ai produttori le somme trattenute in presenza di sentenza di annullamento del prelievo. Ha aggiunto che, ove fosse stata accertata l’insussistenza dei presupposti per il prelievo supplementare, era RAGIONE_SOCIALE e non il primo acquirente a dovere restituire al produttore la somma eventualmente percepita in più rispetto al dovuto dal primo acquirente quale sostituto d’imposta. In ordine alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avere subito procedura esecutiva dalla Regione Lombardia, la sentenza ha dichiarato che nessuna prova era fornita del fatto che l’importo già oggetto di trattenuta per prelievo supplementare fosse stato oggetto di pretesa di riscossione direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e NOME, in persona dei titolari NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Memoria è stata depositata da entrambe le parti.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 10 -12 -2025 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminare all’analisi dei motivi di ricorso è l’esame RAGIONE_SOCIALEa richiesta formulata in memoria dalla ricorrente, di considerare ammissibile il
documento rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8103/2021 del 16 dicembre 2021, trattandosi di giudicato rilevabile d’ufficio da parte di questa Corte.
Al riguardo il Collegio considera che la suddetta pronuncia del Consiglio di Stato, successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, ha annullato i provvedimenti di compensazione nazionale per i periodi 1995 -1996 e 1996 -1997 effettuati da RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, e la comunicazione RAGIONE_SOCIALE riportante la quantificazione del prelievo supplementare per gli stessi periodi, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente; non ha esaminato ulteriori questioni, dichiarando che l’annullamento dei provvedimenti impugnati implicava la necessità RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di procedere a una complessiva attività di rideterminazione. Il processo si è svolto tra alcune aziende RAGIONE_SOCIALE, tra le quali l’azienda ricorrente, e l’RAGIONE_SOCIALE, mentre non ne è stata parte la controricorrente società RAGIONE_SOCIALE.
La decisione del Consiglio di Stato ha, con efficacia di giudicato, annullato la quantificazione del prelievo supplementare per i periodi 1995 -1996 e 1996 -1997, che sono i medesimi periodi che interessano la causa in oggetto. Si tratta dunque di verificare se a tale annullamento possa essere riconosciuta l’efficacia di fatto sopravvenuto rilevabile d’ufficio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità e rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte il factum superveniens , in quanto equiparabile allo ius superveniens e idoneo a incidere sull’oggetto RAGIONE_SOCIALEa lite, è deducibile nel giudizio di legittimità -con conseguente superamento dei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 c.p.c. circa la prova RAGIONE_SOCIALEa documentazione del fatto sopravvenuto -se il contenuto RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica controversa ha avuto una definitiva modificazione e se non è richiesto alcun accertamento del fatto medesimo (cfr. in tal senso Cass. n. 25396/2024).
Nel caso in esame, l’annullamento del provvedimento di quantificazione del prelievo supplementare non è idoneo a incidere sull’oggetto RAGIONE_SOCIALEa
causa sottoposta all’esame del giudice. La causa ha infatti a oggetto la domanda monitoria di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo che il ricorrente produttore sosteneva essere parte del suo corrispettivo e l’opponente primo acquirente sosteneva essere riferito a consegne fuori quota, oggetto di prelievo supplementare in base al relativo provvedimento amministrativo. Come già ha ritenuto la Corte d’appello nella sentenza qui impugnata, che ha accolto l’opposizione proposta dal primo acquirente, l’annullamento del provvedimento di quantificazione del prelievo supplementare non è rilevante al fine di accertare se RAGIONE_SOCIALE possa ritenersi creditrice RAGIONE_SOCIALEa somma in questione, attenendo ciò al rapporto tra produttore e pubblica amministrazione. A fronte RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza dei presupposti per il prelievo supplementare, è RAGIONE_SOCIALE e non il primo acquirente il soggetto tenuto a restituire al produttore la somma percepita in più rispetto al dovuto dal primo acquirente, mentre la pretesa di ottenerne la restituzione direttamente dal primo acquirente è priva di fondamento giuridico. Va sottolineato che il caso deciso dalla pronuncia di Cassazione n. 8277/2024, valorizzata dalla ricorrente in memoria, è differente. La Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, ha infatti affermato che, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘annullamento del provvedimento di superamento dei quantitativi di riferimento individuale, il primo acquirente che non abbia a sua volta trasferito l’importo al destinatario, il sostituito ente pubblico, non può non restituire al produttore quanto ha da questi percepito a titolo di prelievo supplementare, essendo altrimenti la sua condotta illegittima e abusiva. Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha accertato in fatto, in termini non censurati in modo ammissibile dalla ricorrente, che RAGIONE_SOCIALE, prima RAGIONE_SOCIALE, aveva percepito le somme trattenute dalla società RAGIONE_SOCIALE quale sostituto di imposta; infatti, sulla base di questa considerazione la sentenza ha affermato che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto restituire al produttore le somme percepite in più rispetto al dovuto dal primo acquirente, nel caso in cui fosse stata accertata l’insussistenza dei
presupposti del prelievo supplementare (pag. 13). Quindi, la condotta di COGNOME, che non solo ha eseguito le trattenute alle quali era obbligata ex lege -non costituenti corrispettivo spettante al produttore per le ragioni di seguito esposte -ma le ha anche versate o comunque messe a disposizione di RAGIONE_SOCIALE, prima RAGIONE_SOCIALE, non può essere ritenuta contraria a buona fede e, in quanto tale, legittimare il suo obbligo di pagamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo contesta, in relazione al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: la Corte d’appello, invece di fare corretta applicazione di quanto statuito dalla Corte di cassazione nel decidere il regolamento di giurisdizione, ha sindacato il titolo in forza del quale la trattenuta era stata effettuata da COGNOME e ha indagato sui criteri ricavabili dalla legge al riguardo, ossia sul prelievo supplementare.
2.1.Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha esattamente rilevato come la Corte di cassazione, con la pronuncia a sezioni unite n. 11985/2017 sopra ricordata, abbia dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario circa la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, cosicché oggetto del giudizio di rinvio è la fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria azionata dall’RAGIONE_SOCIALE con il decreto ingiuntivo opposto. Nell’esaminare la pretesa creditoria, la Corte d’appello ha ancora rilevato come COGNOME, nella qualità di primo acquirente, avesse la facoltà di procedere alla trattenuta relativa al cosiddetto prelievo supplementare, sottolineando come il primo acquirente operi quale mero sostituto d’imposta; cosicché, accertato che gli importi corrisposti da COGNOME in relazione alle fatture azionate non erano pagamenti di acconti, ma esattamente i pagamenti del prezzo al netto RAGIONE_SOCIALE trattenute a titolo di prelievo supplementare da essa eseguite come primo acquirente, ha ritenuto legittima la trattenuta operata da parte del primo acquirente e insussistente il credito di RAGIONE_SOCIALE –
NOME al pagamento del relativo importo. In tal modo la Corte d’appello si è attenuta al dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite con la sentenza n. 11985/2017 e ne ha fatto corretta applicazione in quanto, per accertare l’esistenza del credito azionato monitoriamente e perciò per decidere la controversia attribuita al giudice ordinario, doveva accertare se la trattenuta fosse stata legittimamente eseguita dal primo acquirente, e cioè se corrispondesse a consegne di latte fuori RAGIONE_SOCIALEa quota assegnata al produttore per il periodo; infatti, le consegne in esubero rispetto alla quota, in base alle previsioni vigenti in quel momento, costituivano corrispettivo destinato esclusivamente ad RAGIONE_SOCIALE, prima RAGIONE_SOCIALE, e non davano luogo a corrispettivo a favore del produttore (così già Cass. n. 24329/2011).
Va infatti precisato -riprendendo quanto si legge nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 19027/2021 (alla cui ricostruzione normativa complessiva, da pag.8 punto 5.1, in questa sede è sufficiente rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.) -che il primo acquirente ex art. 5 co. 3 legge 468/1992, da applicare in causa ratione temporis, tratteneva il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che oltrepassavano la quota individuale dei produttori medesimi e lo versava entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferiva il prelievo. Come specificamente evidenziato dalle Sezioni Unite con questa ordinanza (dal punto 8.3), anche nel periodo anteriore al I-4-2004, una volta eseguita la trattenuta, il primo acquirente era obbligato a riversarla alla pubblica amministrazione, senza possibilità di forme anomale di compensazione o restituzione; il primo acquirente era figura diversa dal sostituto d’imposta, in quanto soggetto direttamente obbligato, investito RAGIONE_SOCIALEa funzione con provvedimento amministrativo a seguito di un procedimento di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di determinati requisiti; egli era parte del sistema pubblico di contabilizzazione e gestione dei prelievi supplementari, svolgendo un’attività di rilievo pubblicistico . La conseguenza è che, mentre il sostituto d’imposta, quale è il datore di lavoro, in caso di mancato
pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione non è tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALE trattenute, per il primo acquirente non esisteva alcuna connessione tra il pagamento del corrispettivo al produttore e l’obbligo di versamento all’RAGIONE_SOCIALE , prima RAGIONE_SOCIALE, del prelievo supplementare, cui era tenuto per legge, anche perché il conferimento di latte in esubero non dava luogo a corrispettivo a favore del produttore; cosicché tra il primo acquirente e la pubblica amministrazione correva un vero e proprio rapporto di servizio, rispetto al quale era irrilevante l’analisi dei suoi rapporti con il produttore.
3.Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e all’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: la Corte d’appello, dopo avere premesso che l’individuazione del soggetto creditore non poteva prescindere dall’accertamento del titolo in forza del quale la trattenuta era stata effettuata, ha statuito che sul punto dovevano essere esaminati i criteri ricavabili dalla legge, senza indicare in alcun modo, neppure genericamente, a quale legge intendesse riferirsi; la Corte d’appello avrebbe dovuto indicare in base a quale RAGIONE_SOCIALE numerose norme di legge nazionali e comunitarie era ricavabile la possibilità per COGNOME di verificare il superamento nella consegna del latte del quantitativo individuale di riferimento e di trattenere sul prezzo RAGIONE_SOCIALEa fornitura l’importo dovuto.
3.1.Il motivo è infondato.
La ricorrente, contraddittoriamente, con il primo motivo lamenta che la Corte d’appello si sia pronunciata in ordine alla legittimità del prelievo supplementare, mentre nel secondo motivo contesta alla Corte d’appello di avere dato per presupposto l’inquadramento normativo del prelievo supplementare. In realtà, la Corte d’appello ha espressamente richiamato la disciplina relativa al prelievo supplementare come elaborata ampiamente negli atti di causa (pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, primo capoverso), cosicché non è ravvisabile il vizio di mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione
denunciato con il motivo (sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione c.d. per relationem si vedano, ex multis , Cass. n. 20883/2019 e Cass. n. 23997/2022).
4. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e all’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.; in relazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c.: la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è inoltre insufficiente, in quanto da un lato ha affermato che il primo acquirente poteva operare come sostituto d’imposta e dall’altro ha statuito che, accertata l’insussistenza dei presupposti per il prelievo supplementare, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto restituire al produttore la somma eventualmente percepita in più rispetto al dovuto; in tal modo la Corte d’appello ha invertito l’onere probatorio, in quanto era COGNOME a dovere provare il versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, quale sostituto d’imposta.
4.1.Il motivo è infondato.
Non si pone questione di erronea inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in quanto, come già esposto, secondo la ricostruzione di Cass. Sez. U 19027/2021, la prima acquirente non è un sostituto di imposta, obbligato al versamento RAGIONE_SOCIALE trattenute ad RAGIONE_SOCIALE solo se e in quanto le abbia eseguite in capo al produttore; il primo acquirente è obbligato ex lege a versare il corrispettivo del latte consegnato fuori quota ad RAGIONE_SOCIALE, unica destinataria di quell’importo in quanto il conferimento del latte in esubero non dà titolo al corrispettivo in capo al produttore. Nella fattispecie, come già sopra esposto, la sentenza impugnata ha accertato in fatto che le somme corrispondenti alle trattenute erano state ricevute da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE. Infatti, i rapporti tra il primo acquirente e RAGIONE_SOCIALE erano stati invocati dall’opponente COGNOME , che aveva proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE anche domanda riconvenzionale; in relazione a tale domanda le Sezioni Unite, con la ricordata pronuncia n. 11985/2017, hanno richiamato la categoria
RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità , essendo la medesima non soggetta alla giurisdizione di giudice ordinario (v. pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia).
Per altro verso, la sentenza impugnata non ha compiuto alcuna illegittima inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio , neppure laddove ha affermato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato che l’importo oggetto di trattenuta per prelievo supplementare da parte del primo acquirente fosse stato in realtà già direttamente riscosso dalla Pubblica Amministrazione nei suoi confronti. A fronte de ll’obbligo in capo del primo acquirente di trattenere e versare ad RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE consegne di latte eseguite fuori quota, secondo la ricostruzione di Cass. Sez. U n. 19027/2021 nuovamente richiamata , all’evidenza spettava al produttore dimostrare che quel corrispettivo era stato già ricevuto da RAGIONE_SOCIALE in forza di diretta riscossione nei confronti del produttore e perciò era stato illegittimamente trattenuto per la seconda volta dal primo acquirente.
5. Il quarto motivo contesta omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; violazione di legge, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 119/2003: la società RAGIONE_SOCIALE non ha contestato di avere ricevuto il latte oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture e tanto meno ha mai contestato vizi o difetti relativi al latte consegnato; la Corte d’appello non avrebbe dovuto considerare inconferente la nota RAGIONE_SOCIALEa Regione Lombardia; a fronte di tale nota controparte non poteva eccepire il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture, asserendo che le somme dovevano essere trattenute per pagare il prelievo supplementare, in quanto la sentenza di primo grado imponeva di restituire qualsivoglia somma trattenuta a tale titolo.
5.1.Il motivo è infondato.
La consegna del latte non è stata oggetto di contestazione. Fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di COGNOME, come si è già detto, è stata la non debenza RAGIONE_SOCIALE somme richieste con la domanda monitoria, in quanto somme trattenute a titolo di prelievo supplementare e dovute ad RAGIONE_SOCIALE, prima
RAGIONE_SOCIALE . La Corte d’appello ha poi correttamente ritenuto non rilevante la nota RAGIONE_SOCIALEa Regione Lombardia del 13 febbraio 2004, che aveva previsto che i primi acquirenti – alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento del prelievo disposto dalla sentenza del Tribunale di Brescia del 28 giugno 2000 – dovessero restituire ai produttori le somme trattenute ovvero svincolare le garanzie fideiussorie, visto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale da parte RAGIONE_SOCIALE Sezioni U nite e considerata l’estraneità, già sottolineata, RAGIONE_SOCIALEa questione rispetto al presente processo.
6. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione seconda civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in data 10 dicembre 2025.
La Presidente Linalisa COGNOME