SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 345 2026 – N. R.G. 00000178 2024 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. NOME COGNOME
Presidente
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024
TRA
P. IVA
in persona del l.r.p.t.
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegato all’atto di appello
P.
APPELLANTE
( P.Iva: ) in persona del l.r.p.t. P.
rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di agire d’intesa ex art. 8 DLGS 96/01 con l’AVV_NOTAIO
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 24/2024 pubblicata il 09/01/2024 ( Opposizione al decreto ingiuntivo n.735/18 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per il pagamento di € 68.836,01 oltre interessi ) sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell’art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 735/2018 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE operante al mercato ortofruttifero di Pagani, stand n. 48, il pagamento della somma complessiva di € 68.836,01 oltre interessi ex dLgs n. 231/2002 e spese, in favore della corrente in Nocera Superiore al INDIRIZZO, per forniture di ortofrutta documentate da n. 21 fatture emesse a settembre e a dicembre 2013.
Con atto di citazione del 28/06/2018 la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione eccependo la carenza dei presupposti di legge per l’emissione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l’infondatezza della domanda di parte opposta in ragione dell’avvenuto integrale pagamento delle forniture ricevute, sì come comprovato dalle fatture prodotte dalla medesima ricorrente a fondamento della propria domanda di pagamento, che recavano tutte la relativa quietanza con la dicitura ‘ Pagato R.D .’. A comprovare la contabilizzazione dell’avvenuto pagamento la RAGIONE_SOCIALE opponente
produceva la propria documentazione contabile (copia fatture, copia partitario fatture da ricevere, copia partitario copia libro giornale) e concludeva chiedendo l’annullamento del monitorio ovvero, in subordine, la sua revoca, con accertamento che nulla era dovuto alla ricorrente.
Si costituiva la ditta che resisteva all’opposizione, di cui chiedeva il rigetto, facendo rilevare che dalle fatture emesse non
risultava il pagamento di acconti né i pagamenti in contanti ed il rilascio di quietanze.
Negata dal Giudice la provvisoria esecutività del monitorio richiesta da parte opposta, sul rilievo che necessitava un approfondimento istruttorio circa l’esistenza del credito, la causa veniva trattata con l’espletamento di prova per testi e, all’esito, riservata in decisione.
Con sentenza n. 24/2024 pubblicata il 09/01/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo con condanna della RAGIONE_SOCIALE opponente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato il 16/02/2024, con il quale l’appellante ha chiesto alla Corte di Appello di Salerno: ‘ 1) in via preliminare, sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza appellata; 2) nel merito, per i motivi esposti, accogliere il presente appello e riformare la sentenza appellata e per l’effetto ed in accoglimento dei motivi posti a fondamento dell’opposizione annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. D.I. 735/2018 -R. Gen. 855/2018 depositato il 20.04.2018 dal Tribunale di Nocera Inferiore Giudice AVV_NOTAIO e pertanto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall’appellante alla appellata per avere regolarmente provveduto al pagamento; 3) in accoglimento del presente appello riformare la sentenza appellata nella parte in cui condanna l’appellante alla refusione delle spese
del primo grado di giudizio; 4) con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre IVA e RAGIONE_SOCIALE. ‘
Si è costituita la ditta
,
che ha resistito ai
motivi di impugnazione ed ha concluso chiedendo alla Corte: ‘ In via preliminare: Dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’odierno appellante in ragione di quanto argomentato nel presento atto ex art. 348 bis c.p.c.; Nel merito : -Accogliere i motivi rassegnati in atto e, per l’effetto, rigettare l’odierno atto d’appello con contestuale conferma della sentenza n. 24/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, AVV_NOTAIO, depositata l’08.01.2024; – In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario’.
La Corte con ordinanza collegiale del 03/07/2024 ha accolto l’istanza cautelare e disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza; con contestuale ordinanza il C.I. ha concesso i termini di cui all’art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali; con successiva ordinanza dell’11/12/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell’art. 127 ter cpc, ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l’opposizione ritenendo non provato
il pagamento delle fatture da parte della RAGIONE_SOCIALE In particolare il primo Giudice ha ritenuto che l’espletata prova orale fosse non ammissibile per evidente contrasto con l’art. 2721 cc e perché nel provvedimento che aveva ammesso il mezzo istruttorio non erano state indicate le ragioni che avevano indotto l’Istruttore a derogare ai limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 cc; ha ritenuto non credibile che importi così ingenti fossero stati oggetto esclusivamente di dazioni di danaro in contante pur a fronte della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; che non era stata data prova
documentale del fatto estintivo attraverso quietanze, bonifici, assegni o estratti conto, non costituendo prova del pagamento la dicitura ‘ Rimessa Diretta ‘ che risultava apposta sulle fatture, che stava invece a significare che il pagamento sarebbe dovuto avvenire non immediatamente ma a scadenza di 30,60 o 90 giorni, senza ulteriore avviso, in contanti e direttamente a mani del debitore, senza intermediari; che infine alcun valore assumevano i partitari depositati dalla RAGIONE_SOCIALE opponente, stante la funzione interna all’impresa da essi svolta.
2. La sentenza è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE per ‘ violazione
dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. – violazione ed errata interpretazione degli artt. 1176 – 1199 c.c. violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2721 – 2724 c.c – violazione dell’art. 157 c.p.c.’
In particolare la RAGIONE_SOCIALE appellante lamenta l’erronea ricostruzione dei fatti laddove il Tribunale a) afferma che ‘Il dedotto pagamento delle fatture poste a base del ricorso monitorio non risulta in alcun modo comprovato, mancando in atti documentazione idonea a dimostrare l’eccepito fatto estintivo’. Sul punto assume in contrario che dagli atti del giudizio, e segnatamente sui documenti fiscali rilasciati proprio dall’opposta (asserita creditrice) all’opponente, erano presenti dichiarazioni unilaterali attestanti l’intervenuto integrale pagamento delle somme ivi indicate;
b) asserisce che ‘ L’opponente ha dedotto che le fatture recavano la voce ‘rimessa diretta’, conseguendone l’obbligo di pagamento immediato, al momento della consegna della merce ‘. Sul punto assume in contrario che: l’opposizione veniva fondata sull’attestazione di avvenuto pagamento risultante dalla dicitura ‘PAGATO’ presente sulle fatture prodotte dalla stessa opposta/appellata sin dal ricorso per decreto ingiuntivo;
c) asserisce, con motivazione apodittica e inconferente ai fini della decisione, che ‘ Né appare credibile che importi così ingenti siano stati oggetto esclusivamente di dazione in denaro contante a fronte di tutta la normativa via via emanata ‘ . Sul punto assume in contrario che il Giudice da un lato aveva omesso di considerare il contesto economico in cui si era sviluppato il rapporto commerciale, ovvero quello mercatale connotato, a maggior ragione all’epoca dei fatti (anno 2013), dal prevalente (se non proprio esclusivo) utilizzo di contanti, e dall’altro aveva tralasciato la circostanza, invece oggettivamente rilevante, che, secondo la ricostruzione fornita dalla parte appellata, questa non solo avrebbe somministrato merce per oltre un anno senza ricevere alcun pagamento, ma addirittura si sarebbe attivata per ottenere l’intero importo derivante dalla fornitura resa, solo dopo il decorso di ben altri 5 (cinque) anni;
d) asserisce che ‘ Alcuna valenza probatoria può, d’altro canto, essere riconosciuta ai partitari pure depositati dalla parte opponente. Essi, infatti, hanno la funzione interna all’impresa di tenere sotto controllo la situazione di ognuno dei fornitori e dei clienti e di conoscere le rispettive posizioni debitorie o creditorie, ma non costituiscono una fonte di prova all’esterno’. Sul punto assume in contrario che il Tribunale non aveva tenuto conto che nella specie non v’erano state contestazioni circa la regolare tenuta della documentazione contabile prodotta dall’opponente e non aveva considerato che l’art. 2710 c.c. riconosce nei rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa e tra imprenditori, quali erano le parti processuali, valore probatorio alla documentazione contabile regolarmente tenuta;
e) dichiara ‘ di non poter trarre nessun elemento dalla prova testimoniale resa dal figlio del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE opponente atteso che, a parere di scrive, la prova ammessa dal precedente istruttore debba, invece, stimarsi inammissibile, perché in evidente contrasto con l’art. 2721 c.c’ e perché ‘non v’è nel provvedimento di ammissione alcuna menzione alle ragioni che hanno indotto il precedente giudicante a
superare il limite alla prova per testi dell’avvenuto pagamento in deroga ai limiti sanciti dal combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 cc.’. Sui predetti punti assume in contrario che il Tribunale aveva del tutto omesso di considerare che la testimonianza veniva resa, non al fine di provare l’intervenuto pagamento, bensì in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto ed ai documenti di causa, ovvero alle stesse fatture prodotte dalla parte opposta e quindi, in ogni caso, in ossequio all’eccezione al divieto della prova testimoniale regolamentata dall’art. 2724, 1° co. c.c. in quanto vertente su un principio di prova scritta proveniente dalla parte opposta;
f) ha altresì omesso di considerare che all’udienza del 20 aprile 2022 l’opposta nessuna eccezione o contestazione aveva mosso alla testimonianza resa, condividendone dunque il contenuto delle dichiarazioni, e limitandosi a chiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni.
3. L’appello va accolto.
3.1. Occorre premettere in fatto che in primo grado l’istruttore della causa aveva dichiarato l’ammissibilità della prova per testi richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE opponente articolata su capi che riguardavano il rapporto tra le parti, le trattative e l’accordo ( capi da 1 a 5); l’accordo sui pagamenti in contanti alla consegna (6) o in acconti in caso di indisponibilità dell’intera somma (7), il pagamento delle forniture settimanali del 2013 in contanti a mani della (8) o del marito (9), la consegna da parte del dal mese di settembre 2013 delle fatture 29,30,31 e 32 tutte quietanzate per avvenuto pagamento (10), la successiva consegna da parte del e della di ulteriori fatture tutte quietanzate per avvenuto pagamento per i periodi successivi (11).
La difesa della ditta opposta aveva eccepito la inammissibilità dei soli capi 8 e 9, relativi al pagamento in contanti a mani della titolare della e del marito.
Avverso il provvedimento di ammissione della prova quest’ultima non sollevò poi alcuna contestazione, e anzi all’udienza del 20/04/2022 chiese di procedere all’escussione del teste, se presente. La prova fu quindi espletata con conferma di tutte le circostanze articolate da parte del teste , figlio di , legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE che era a conoscenza dei fatti per aver temporaneamente collaborato con il padre nella contabilità proprio nell’anno 2013.
3.2. Ritiene la Corte che essendo stata la prova orale espletata senza alcuna contestazione da parte della ditta opposta, il rilievo d’ufficio in ordine alla inammissibilità del mezzo istruttorio per violazione dell’art. 2721 cc, fatto dal Giudice in sentenza, non era consentito in un ambito rimesso alla disponibilità delle parti.
Va altresì comunque rilevato che, come correttamente lamentato dalla appellante, la prova non verteva esclusivamente sul pagamento ma riguardava principalmente l’accordo intercorso tra le parti in ordine alla fornitura di ortofrutta per l’anno 2013 e la previsione di consegne settimanali che sarebbero state pagate in contanti per intero o in acconto.
Essa, quindi, non era diretta a dimostrare il singolo pagamento quanto piuttosto le modalità dei pagamenti, che, per accordo tra le parti, dovevano avvenire in contanti.
Il Tribunale, nel dichiarare d’ufficio la inammissibilità della prova espletata, ha pertanto erroneamente valutato sia la condotta processuale della ditta opposta, sia i capi di prova, sia il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste.
3.3. La sentenza è errata anche per non avere il Tribunale considerato che la prova del pagamento delle forniture relative ad acquisti avvenuti a settembre e a dicembre 2013 risultava dalla documentazione prodotta dalla medesima ditta ricorrente.
La , infatti, a fondamento del ricorso monitorio aveva prodotto copia delle fatture, estratte in forma autentica dal libro fatture, emesse per le forniture
effettuate alla RAGIONE_SOCIALE recanti tutte, tranne la n. 38, l’apposizione della dicitura ‘PAGATO R.D.’, che sta a significare ‘pagato con rimessa diretta’, ovvero in contanti, direttamente al creditore, quindi senza intermediazione di banche o RAGIONE_SOCIALE finanziarie.
La ditta creditrice non nega l’apposizione della dicitura ma la sua sola valenza probatoria, sostenendo che ‘ la sigla RD nel linguaggio commerciale indica pur sempre rimessa diretta e che la circostanza di aggiungere ‘pagato RD’ costituisce semplicemente un’annotazione per indicare che il pagamento non è fatto immediatamente, ma avverrà in momento successivo..’ ( cfr. comparsa di risposta in appello pag. 4), facendo altresì rilevare che, all’epoca, la normativa antiriciclaggio vietava il pagamento in contanti di somme maggiori di € 999,99 e che era inverosimile che una RAGIONE_SOCIALE estinguesse debiti di importo così rilevante con quelle modalità.
Siffatti argomenti non appaiono idonei a superare il dato documentale giacché il primo si scontra con la forma verbale utilizzata. Ed infatti, ‘ pagato ‘ sta evidentemente a significare che la condotta del pagamento è già avvenuta; gli altri attengono invece ad eventuali violazioni di legge che non interessano il presente giudizio.
Appare, piuttosto, significativo il rilievo dell’appellante in ordine alla inverosimiglianza del comportamento della che avrebbe continuato a somministrare settimanalmente le merci nonostante il mancato pagamento delle forniture precedenti, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste
e non superate da alcun elemento contrario, secondo il quale, in base agli accordi tra le parti, la non avrebbe proceduto alla fornitura successiva se quella precedente non fosse stata interamente pagata.
A ulteriore supporto di siffatte dichiarazioni militano pure i registri delle fatture di vendita, prodotti dalla ditta unitamente al ricorso monitorio, che per il periodo che ci riguarda non riportano pagamenti parziali.
La sentenza impugnata va pertanto riformata e per l’effetto, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n. 735/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore va revocato.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della RAGIONE_SOCIALE in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (€ 68.836,00) compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, negli importi minimi, stante l’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, e per le fasi effettivamente trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con citazione notificata il 16/02/2024 dalla RAGIONE_SOCIALE
nei confronti
della ditta
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 24/2024, così provvede:
ACCOGLIE L’APPELLO e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 735/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
CONDANNA la ditta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in in € 145,50 per c.u. ed € 7.052,00 in € 1165,50 per c.u. ed € 4.997,00 per
favore della RAGIONE_SOCIALE appellante per il primo grado per compenso, e per questo grado compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa NOME COGNOME dr. NOME COGNOME