Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6893 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6893 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26821/2020 R.G. proposto da NOME COGNOMECOGNOME titolare della «RAGIONE_SOCIALE» , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO
– controricorrente principale e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 42/2020 della Corte d’Appello di Catania, depositata l’8 .1.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, ottenne dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di € 3.261,903,91, oltre agli accessori, a titolo di corrispettivi maturati per prestazioni rese in esecuzione del contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Modica.
L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da RAGIONE_SOCIALE venne parzialmente accolta dal tribunale, che condannò la società al pagamento della minore somma di € 2.505.494,17 , in linea capitale.
Entrambe le parti proposero impugnazione contro la sentenza del tribunale e la Corte d’Appello di Catania rigettò l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e accolse solo parzialmente l’appello incidentale di NOME COGNOME, riformando la decisione del primo giudice sulle spese di lite.
Contro la sentenza della corte territoriale NOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
ATO ha successivamente proposto autonomo ricorso, affidato a un unico motivo, riunito a quello di controparte come ricorso incidentale. Si è inoltre difesa dal ricorso principale con controricorso, contenente anche un ulteriore motivo di ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso principale denuncia: «nullità del procedimento e della sentenza ( ex art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.) per violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prescrive che ‘il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento ‘; nullità della sentenza ( ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. laddove prescrive che la sentenza deve contenere ‘ la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione’ (contraddittoria motivazione); nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».
Oggetto di censura è la decisione della corte territoriale di confermare la detrazione dalla somma capitale indicata nel decreto ingiuntivo dell’importo di tre fatture con riguardo alle quali NOME COGNOME aveva poi emesso altrettante note di accredito. Sostiene, infatti, il ricorrente principale che quelle fatture non erano state considerate nel riconoscimento di debito da parte di ATO che era stato posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (si trattava, precisamente, di una «dichiarazione del terzo» resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c.) , sicché neanche le successive note di accredito avrebbero dovuto influire sull’entità del credito accertato.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.1.1. Innanzitutto, si deve rilevare una sovrapposizione di mezzi eterogenei (violazione della norma generale sulla valutazione delle prove, vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo) che inevitabilmente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare precisa
forma e contenuto giuridico alla molteplicità di lagnanze del ricorrente (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).
1.1.2. In secondo luogo, la censura concernente la pretesa violazione della norma generale sulla «valutazione delle prove» si traduce, in sostanza, in una richiesta a questa Corte di un riesame del merito, sostituendo una propria diversa valutazione, ritenuta migliore rispetto a quella, conforme, del tribunale e della corte d’appello. Infatti, la violazione del l’art. 116 c.p.c. si può configurare soltanto quando il giudice attribuisce a un mezzo di prova un’efficacia legale che esso non ha (e quindi omette di esercitare il proprio prudente apprezzamento su quella prova) oppure, al contrario, quando apprezza secondo il suo personale criterio di prudenza una prova cui la legge attribuisce un valore predefinito e vincolate (prova legale positiva o negativa). Al di fuori di questo ambito, l’accertamento del fatto da parte del giudice del merito è di per sé insindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza (v. Cass. S.u. 20867/2020; Cass. n. 6774/2022).
1.1.3. Il vizio di motivazione , dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), può essere fatto oggetto di ricorso per cassazione solo nei casi estremi di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della semplice «insufficienza» della motivazione (v. Cass. S.u. n. 8053/2014 e numerose successive conformi).
Nel caso di specie, il ricorrente principale prospetta una contraddizione con riguardo a un punto specifico della motivazione della sentenza impugnata, ovverosia la giustificazione del valore probatorio attribuito a tre note di credito relative ad altrettante fatture, al fine di ridurre l’ammontare del credito e della condanna nei confronti di ATO. Il ricorrente sostiene che le fatture coperte dalle note di credito non potevano essere ricomprese nel calcolo del debito riconosciuto da ATO con la dichiarazione trasmessa al giudice dell’esecuzione presso terzi, perché risulta che quelle fatture vennero trasmesse ad ATO soltanto in data successiva alla data della dichiarazione (più precisamente, il giorno dopo quello della dichiarazione). Sennonché, poiché non viene messo in discussione che le tre fatture furono emesse in data ben anteriore al riconoscimento del debito, il mero fatto che esse siano state ricevute da ATO solo il giorno successivo non esclude -in termini di insanabile contraddizione -che fossero già note alla debitrice anche prima del formale ricevimento e, quindi, incluse nella dichiarazione di debito. Si ricade, pertanto, a tutto concedere, in un ‘ipotesi di motivazione inadeguata o insufficiente (oltretutto su un solo punto di una più ampia materia de contendere) e non di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».
1.1.4. Quanto, infine, alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, basti l’assorbente considerazione che essa non può essere proposta concernendo un punto della decisione in cui la sentenza d’appello conferma quella di primo grado (art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., qui applicabile ratione temporis ).
Il secondo motivo di ricorso principale denuncia: «nullità del procedimento e della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.) per violazione dell’art. 11 5, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prescrive che ‘il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti …’; violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. (…); nullità per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c. nella parte in cui prescrive che ‘chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento’ ».
Il motivo si concentra sulla detrazione dal credito accertato degli importi recati da altre otto fatture, con riferimento alle quali il ricorrente sostiene che ATO avrebbe allegato e documentato fatti estintivi sopravvenuti, ma solo tardivamente, e quindi in modo inammissibile, con la memoria depositata nel secondo dei termini concessi dal giudice istruttore ai sensi dell’allora vigente art. 183, comma 6, c.p.c . Il ricorrente si duole, in particolare, che la corte d’appello diversamente dal giudice di primo grado -abbia condiviso la tesi dell’inammissibilità delle allegazioni fattuali e, tuttavia, confermato la detrazione dal credito degli importi recati da tutte e otto le fatture in questione, pur prendendone in esame -al fine di affermare che le difese di ATO non implicavano l’allegazione di fatti nuovi soltanto quattro.
2.1. Il motivo è infondato, al netto dei possibili profili di inammissibilità.
2.1.1. Quanto all’ inammissibilità si registra una denuncia promiscua di diversi vizi, analoga a quella già rilevata con riferimento al motivo precedente.
Inoltre, la descrizione della vicenda processuale è carente, perché non si precisa quando venne eccepita -in primo grado -la pretesa tardività delle allegazioni di controparte. In particolare, il ricorrente non allega di avere depositato una memoria nel terzo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., né di avere eccepito nella prima udienza successiva la tardività delle allegazioni e delle produzioni di controparte.
2.1.2. Ma, in ogni caso, prevale su questi aspetti la constatazione che, dal testo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di ATO, riportato integralmente in nota alle pagine 32 e 33 del ricorso principale, risulta che, a confutazione del credito vantato da NOME COGNOME con riferimento alle otto fatture in questione, non furono allegati fatti estintivi, ma furono svolte soltanto mere difese. Infatti, per due fatture fu eccepito (eccezione in senso lato) che il credito non era sorto, in mancanza di consegna al Comune di Modica della documentazione richiesta dalla legge in ordine all’avvenuto smaltimento dei rifiuti; per altre due fatture fu eccepita una duplicazione rispetto ad altre fatture emesse nei confronti del Comune di Modica per i medesimi servizi; per le residue quattro fatture, che esse esponevano costi che contrattualmente dovevano restare a carico dell’appaltatore.
Occorre allora precisare che, con la memoria depositata nel secondo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., le parti potevano procedere senza limiti alla
«indicazione dei mezzi di prova» e alle «produzioni documentali», posto che nel primo termine maturavano soltanto le preclusioni assertorie, ovverosia relative alle «precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni» (analogo regime è oggi vigente ai sensi dell’art. 171 -ter c.p.c., anche se i termini maturano prima della comparizione delle parti davanti al giudice).
Poiché le difese a sostegno delle quali RAGIONE_SOCIALE produsse documenti con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non comportavano l’allegazione di fatti nuovi , ma erano volte soltanto a confutare la fondatezza della domanda così come proposta dall’attore (ovverosia , in questo caso, dal convenuto-opposto, attore in senso sostanziale), nessuna decadenza poteva essere maturata e bene hanno fatto il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, a decidere la causa tenendo conto delle ulteriori produzioni documentali d ell’attrice -opponente.
I successivi quattro motivi di ricorso principale riguardano tutti la decisione sulle spese e possono essere così riassunti: il terzo motivo contesta la liquidazione delle spese per il primo e il secondo grado in misura ridotta rispetto ai valori medi tabellari, senza alcuna motivazione dello scostamento da tali valori; il quarto motivo contesta la liquidazione delle spese in un importo complessivo per ciascun grado di giudizio, senza distinzione dei compensi liquidati per ciascuna fase; il quinto motivo contesta la liquidazione dei compensi di avvocato, per entrambi i gradi, in misura inferiore ai minimi tabellari; il sesto motivo contesta l’apprezzamento e la pesatura della reciproca soccombenza operata dalla corte d’appello, che ha condannato
ATO alla rifusione della metà delle spese relative ad entrambi i gradi, compensando la restante metà.
3.1. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, perché la liquidazione delle spese da parte del giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente asserisca che la liquidazione risulti illegittima per violazione del minimo o del massimo di tariffa (v., per tutte, Cass. n. 11657/2024) e non anche, quindi, per lo scostamento dai valori medi o per la mancata specificazione del dettaglio della imputazione a ciascuna fase del processo del compenso complessivo liquidato.
3.2. Del pari inammissibile è il sesto motivo, perché -una volta appurato che sussiste una reciproca soccombenza, il che nel caso di specie non è in discussione -la graduazione della stessa, rientra nella insindacabile discrezionalità del giudice di merito.
3.3. Infondato è, invece, il quinto motivo, perché non sussiste l’asserita violazione dei minimi tariffari , né con riferimento al giudizio di primo grado, né con riguardo al processo d’appello.
3.3.1. Quanto al primo grado, il ricorrente principale sostiene che -in applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 -il compenso minimo tabellare, in rapporto al valore della causa ( superiore a € 2.000.000) , sarebbe stato pari € 27.852 , a fronte di una liquidazione, da parte del giudice del merito, di € 18. 500.
Ma il compenso minimo indicato dal ricorrente per la voce «fase istruttoria e/o di trattazione» (€ 15.249) non è corretto, perché frutto di una riduzione soltanto del 30% del valore medio, pari a € 21.784. Invece, l’art. 4 del d.m. 10.3.2014, n.
55, nel testo vigente all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, disponeva che, per la fase istruttoria, «la diminuzione di regola fino al 70 per cento». Tale disposizione va interpretata nel senso che il compenso medio può essere ridotto del 70%, non al 70%, come si desume anche dal confronto con l’aumento massimo allora possibile per questa fase (fino al 100%) e in coerenza con l’ovvia considerazione che la fase di trattazione/istruttoria è quella che più di ogni altra può differenziarsi per l’impegno richiesto al difensore, a seconda dell’andamento del processo: può trattarsi di un semplice scambio di memorie oppure dipanarsi attraverso una lunga e complessa assunzione di prove costituende).
Se si riduce del 70% il parametro medio per la voce «fase istruttoria e/o di trattazione» , si ottiene l’importo minimo di € 6.535 che, unito alle altre voci così come indicate nel ricorso, porta a determinare un compenso minimo per il giudizio di primo grado pari a € 19.138, che supera quanto liquidato dalla corte d’appello (€ 18.500) in misura che ben si può considerare irrilevante . E ciò, sia perché il testo all’epoca vigente del d.m. n. 55 del 2014 non poneva un limite assoluto alla possibilità di aumentare o diminuire i compensi medi, come reso evidente dall’uso della locuzione «di regola»; sia perché la modesta differenza risulta comunque compensata da quanto si esporrà tra poco con riguardo al compenso liquidato per il grado d’appello.
3.3.2. Secondo il ricorrente principale, il compenso minimo liquidabile per il giudizio d’appello sarebbe pari a € 23.509, mentre la corte territoriale ha limitato la liquidazione a € 21.000.
Sennonché, in questo caso, poiché non risulta lo scambio di memorie dopo gli atti introduttivi, né tantomeno l ‘assunzione di prove (anzi, a pag. 25 del ricorso si precisa che venne soltanto disposto un rinvio, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni), la voce «fase istruttoria e/o di trattazione» non dovrebbe essere affatto riconosciuta, il che riduce il minimo tabellare a € 14.897. Ma anche la consueta riduzione del 70% di quella voce porterebbe a un compenso minimo per il grado di € 18.606 e basterebbe quindi a rendere conforme ai parametri l’importo di € 21.000 e con esso anche il totale liquidato per i due gradi di giudizio.
Per quanto riguarda i motivi di ricorso incidentale, occorre innanzitutto distinguere quello proposto con autonomo ricorso successivo, riunito d’ufficio al ricorso principale, e quello contenuto nel controricorso al ricorso principale.
4.1. Quanto a qu est’ultimo , esso è semplicemente inammissibile, perché ATO, avendo proposto prima il ricorso autonomo (e risultato successivo a quello di NOME COGNOME), aveva consumato il proprio potere di impugnazione (Cass. S.u. n. 2568/2012; Cass. n. 9993/2016).
4.2. Rimane il motivo proposto con il ricorso successivo, il quale denuncia il vizio di cui all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in particolare per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1199 c.c.».
Oggetto di censura è la decisione del la Corte d’Appello di Catania di ritenere prive di valore probatorio alcune asserite quietanze di pagamento, perché non sottoscritte dal creditore o per conto del creditore.
4.2.1. Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha semplicemente rilevato ch e alcuni mandati di pagamento che RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto in giudizio sostenendo che erano «quietanzati» non recavano in realtà alcuna firma riferibile a NOME COGNOME o a suoi collaboratori, osservando altresì che la parte del documento recante la dicitura «spazio quietanza» era priva di firme e che alcune firme presenti in altre parti dei documenti erano «chiaramente riconducibili a funzionari ATO».
In sostanza, il giudice del merito, con argomentazione ineccepibile e, tutto sommato, elementare, ha rilevato che le asserite «quietanze» non erano tali e che, non essendo documenti riferibili al creditore, non potevano rappresentare una prova confessoria dell’avvenuto pagamento.
Al contrario gli argomenti proposti a sostegno del motivo di ricorso incidentale non hanno alcuna consistenza, perché ci si limita a rilevare che la quietanza è un atto unilaterale recettizio (nozione qui irrilevante) e a sostenere che non richiede «alcuna forma particolare ad substantiam , né sottoscrizione alcuna». Ma il rilievo del giudice del merito non riguarda la forma e di validità di un negozio giuridico, bensì soltanto l ‘im possibilità di attribuire al creditore un documento, affinché valga come prova nei suoi confronti.
Quanto poi alla circostanza che nel mandato di pagamento si facesse riferimento a un pagamento effettuato mediante bonifico, essa nulla aggiunge al valore probatorio del documento in sé, ma lascia soltanto aperta la possibilità di provare l’avvenuto pagamento in altro modo, ovverosia mediante la produzione della relativa documentazione bancaria (di cui nulla dicono, né la sentenza impugnata, né il ricorso incidentale).
In definitiva, rigettati tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale (ferma l’inammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel controricorso al ricorso principale), le spese del giudizio di legittimità vengono interamente compensate in ragione della soccombenza.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste , a carico di entrambe le parti, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e il ricorso successivoincidentale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale contenuto nel controricorso al ricorso principale;
compensa le spese del giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME