Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29871 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29871 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2019
ORDINANZA
sul ricorso 11857-2018 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’AGENZIA COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME; da : COGNOME COGNOME NOME
– ricorrenti –
2019 GLYPH
contro
intimata –
1609 GLYPH NOME COGNOME
avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D’APPELLO di di
MESSINA, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2019 dal Consigliere COGNOME. di COGNOME
, GLYPH
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 21.06.2006, NOME COGNOME in pro e quale erede di COGNOME NOME, conveniva in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per sentire dichiarare l nullità/inefficacia/invalidità di una serie di contratti preliminari di immobili e dei successivi atti pubblici stipulati tra le parti, la l’annullamento di alcune cessioni di credito, nonché la condanna dei convenut al risarcimento dei danni subiti.
Relativamente ai contratti preliminari ed ai successivi atti pubblici, la M deduceva che non risultavano essere stati effettuati i pagamenti da parte d NOMECOGNOME.
1.1 Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la ricostru dei fatti e chiedevano il rigetto delle domande; in via riconvenzion chiedevano la condanna della Marino al pagamento di una somma di denaro (lire. 270.000.000) relativa ad un atto di cessione di credito del 15.04.1996
1.2 n Tribunale di Messina rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale.
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza non definitiva n. 15/2018 del 01.02.2018, accogliendo parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME, riformava la sentenza n. 485/2010, dichiarava la nullità delle scritture priv dei successivi atti pubblici e riconosceva, altresì, il diritto i dell’appellante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere alcuni immobili ceduti a terzi.
2.1 La corte territoriale rilevava l’erroneità della sentenza del Tribun Messina nella parte in cui non aveva ritenuto provato, da parte della Marino, mancato pagamento del prezzo dei trasferimenti immobiliari. Pertanto, statuiva che dovesse gravare sugli appellati l’onere di provare l’adempimento del pagamento, ad esempio producendo copia delle ricevute di pagamento.
In ordine al valore probatorio degli atti pubblici, il giudice d’appello aff che l’atto pubblico fa fede delle sole dichiarazioni rese davanti al pub ufficiale, ma che non risultano altresì coperte dalla pubblica l’interpretazione delle dichiarazioni rese nel documento e la loro genuinità.
i
i 3. Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso NOME, NOME NOME COGNOME e NOME, e COGNOME NOME
3.1 NOME COGNOME è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la territoriale invertito l’onere della prova del pagamento, ponendolo a car degli acquirenti, o dei promittenti acquirenti, nonostante il loro adempime risultasse dagli atti pubblici di vendita dei beni.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., per avere l territoriale erroneamente attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazion venditori in ordine al pagamento del prezzo riportate negli atti pubb ritenendo che dette dichiarazioni, anche se contenute in un atto pubblico, no fossero coperte da fede pubblica e dovessero essere interpretate secondo i normali criteri ermeneutici.
I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, non son fondati.
4.1 Ha affermato questa Corte che il creditore che agisca per la risoluzio contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento, dev soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandos mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estin dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il principio presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il q una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad es soddisfatto, che comporta che gravi sul debitore l’onere di provare l’esisten del fatto estintivo costituito dall’adempimento, opera non solo nel caso in c creditore agisca per l’adempimento, ma anche nel caso in cui agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno (Cass. Sez. Unite del 30.10.2001 13533; Cass. civ. Sez. II, n. 9351/2007; Cass. civ. n. 982/2002).
. 4.2 La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, in materia di onere della prova in caso di risoluzi contrattuale, ritenendo che gli attori avessero provato la fonte negoziale diritto al pagamento e che spettasse ai debitori fornire la prova del f estintivo.
Detta prova non poteva essere fornita attraverso la produzione degli at pubblici, da cui risultava che il pagamento era stato effettuato, in qu l’efficacia probatoria privilegiata di un atto pubblico, a norma dell’art c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo h formato e i fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non anc la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali, pe possono essere contrastate ed accertare con tutti i mezzi di prova consenti dalla legge, senza che all’uopo occorra o possa proporsi querela di fals (Cassazione civile sez. II, 29/09/2017, n.22903; Cass. civ. Sez. 12/05/2000, n. 6090).
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1442 e 1149 c.c., per aver la C territoriale omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di prescriz dell’azione di risoluzione per inadempimento, nonché all’eccezione d prescrizione dell’azione di rescissione.
3.1 n motivo è inammissibile sotto diversi profili.
3.2 Esso difetta di specificità, in quanto non indica se dette eccezioni fu proposte nel giudizio di merito, con l’indicazione della sede processuale in furono sollevate.
3.3 Inoltre, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360, comma 1, c.p.c., che prevede l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurare l’omessa pronuncia su domande ed eccezioni, che affermano genericamente di aver sollevato nel giudizio di merito, mentre avrebber dovuto dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c.
3.4 Del tutto incongruente è la deduzione del vizio di violazione di legg relazione agli artt. 1442 e 1419 c.c., trattandosi di eccezioni che il g
d’appello non ha mai esaminato, sicché non è configurabile la violazione di una norma che non è stata applicata.
Il ricorso va, pertanto.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorren dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 12 giugno 2019.
I DIZIARIO COGNOME Dott.ssa li