Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2980 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2980 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16000/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 142/2024 depositata il 18/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di €. 49.000,00, a
titolo di restituzione dell’importo erogatogli in esecuzione del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 14.10.2019.
ll Tribunale di Vicenza revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando che il mutuo non poteva considerarsi perfezionato, poiché la somma di €. 50.000,00 non era mai stata consegnata a COGNOME, il quale aveva firmato la quietanza contenuta nel contratto di erogazione del mutuo per errore.
La sentenza veniva appellata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che con sentenza n. 142/2024 – rigettava il gravame, rilevando che il comportamento processuale tenuto da COGNOME, la genericità della quietanza contenuta in contratto -che non dava atto di un bonifico precedentemente compiuto ma di una dazione di denaro contestuale alla sottoscrizione del contratto-, l’assenza di indicazioni del conto di provenienza e del conto di destinazione del bonifico, i rapporti intercorsi tra le parti, rappresentava no elementi idonei a provare l’erroneità della quietanza.
NOME COGNOME propone ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
A seguito della proposta di definizione accelerata del consigliere delegato dal Presidente, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
All’esito della camera di consiglio del 10.12.2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno precisare che, a seguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la presenza nel Collegio del consigliere delegato, proponente ex art. 380bis cod. proc. civ., non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
2. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 2732 e 2735 cod. civ. ex art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe fatto buon uso del principio in materia di onere della prova sul soggetto che ha firmato la quietanza di pagamento, avente valenza di confessione stragiudiziale: sì che la circostanza dell’avvenuto perfezionamento del contratto, per effetto della consegna dell’importo ivi indicato, si deve considerare fatto provato. In particolare, osserva il ricorrente, per superare la presunzione di piena prova assicurata alla quietanza, è necessario dare dimostrazione di essere incorso in un errore di fatto nel momento in cui la confessione è stata resa. La Corte di appello ha erroneamente attributo all’odierno ricorrente l’onere di provare il pagamento della somma oggetto del mutuo, confermando l’ordine di esibizione contabile emesso dal primo giudice, sulla base del fatto che il debitore ha dedotto di essere incorso in un errore non meglio precisato. La Corte ha, dunque, errato in quanto ha ritenuto di accogliere l’opposizione non perché è stata fornita la prova dell’errore di fatto asserito nel rilascio della quietanza , ma in quanto il mutuante non avrebbe saputo dimostrare di aver consegnato il denaro.
2.1. Il motivo è infondato.
E’ acquisito il principio secondo il quale il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l’atto se non dimostrando, a norma dell’art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del 28.02.2023; Sez. 5, Ordinanza n. 32458 del 14.12.2018; Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 21.02.2014, Sez. 2, Sentenza n. 26325 del 31.10.2008, per tutte).
La Corte d’Appello ha fatto esatta applicazione di questo principio, in quanto ha ritenuto provato che la quietanza era stata rilasciata per errore,
non solo sulla base del dato oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento (a sua volta provata dalla genericità della dichiarazione contenuta in contratto, dall’assenza di indicazioni del conto di provenienza e del conto di destinazione del bonifico: v. sentenza p. 6 ultimo capoverso; v. anche p. 4, ultimo capoverso), ma sulla base della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’errore in capo al quietanzante ; ciò, ha osservato la Corte territoriale, perché erano esistenti tra le parti rapporti commerciali che comportavano corresponsioni di denaro, in forza dei quali COGNOME aveva eseguito due bonifici a società facente capo alla moglie di COGNOME e gestita dallo stesso COGNOME, per cui si era ingenerata in lui la fiducia nel fatto che anche il bonifico in questione era stato realmente effettuato (v. sentenza p. 5, punto 3). Quindi, il giudice di merito ha accertato in fatto la sussistenza dell’errore nell’apposizione della firma sulla quietanza, in termini che resistono alle critiche del ricorrente, in quanto le critiche sono finalizzate esclusivamente a sostenere che non sussistesse l’errore, e perciò a ottenere una diversa ricostruzione in fatto, estranea a l motivo come proposto.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 2697 cod. civ. e 210 cod. proc. civ. Espone il ricorrente che l’ordine di esibizione non doveva essere concesso ; ciò in quanto la richiesta di esibizione valeva a dimostrare non tanto l’errore , ma il pagamento della somma quietanzata. Inoltre, l’ ordine di esibizione non rispettava i presupposti tipici della disciplina di cui agli artt. 118 e 210 cod. proc. civ., così come ricostruita dalla Suprema Corte, strumento istruttorio residuale utilizzabile solo qualora la prova dei fatti, indispensabile per la decisione, non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi di prova.
3.1. Anche il secondo motivo è infondato.
La Corte territoriale non è incorsa in alcuna illegittima inversione dell’onere della prova nell’emettere l’ordine di esibizione dell’ordine di bonifico, in quanto si trattava di documento che poteva essere solo nella
disponibilità del soggetto che aveva eseguito il bonifico. Di seguito, ha tratto dalla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione argomenti di prova, ex art. 116 cod. proc. civ., la cui valutazione non è sindacabile in questa sede (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 27.01.2017; Cass. Sez.1, Sentenza n. 15768 del 13.8-2004; più di recente, ex multis, non massimate: Sez. 1, Ordinanza n. 28077 del 22.10.2025; Sez. 1, Ordinanza n. 29326 del 13.11.2024; Sez. 1, Ordinanza n. 17995 del 22.06.2023); per di più, nel caso di specie la Corte d’appello ha anche dato una motivazione coerente (v. sentenza p. 6, 2° capoverso: la non credibilità della giustificazione dell’inottemperanza all’ordine di esibizione , dovuta -a dire dell’allora appellante – alla cessione a terzi della società lituana che avrebbe effettuato il bonifico; il breve lasso temporale intercorso tra la stipulazione del contratto in data 14.10.2019 e l’insorgere della controversia con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risalente al 24.09.2020).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., come liquidate in dispositivo (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27-9-2023 e Ordinanza n. 28540 del 13-10-2023, in ordine alla valutazione legale tipica ex artt. 380bis co.3 cod. proc. civ. sull’esistenza di ipotesi di abuso del processo ).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre a €. 200,00 per esborsi e al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese, iva e cpa ex lege;
condanna, altresì, il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente della somma ulteriore di €. 4.000,00 e, ai sensi dell’art. 96 comma 4 cod. proc civ. , al pagamento della somma di €. 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 dicembre 2025.
La Presidente Linalisa COGNOME