Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4088/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di TRIESTE n. 427/2020 depositata il 30/11/2020.
R.G. 4088/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 24/4/2024
LOCAZIONE. RINVIO A NUOVO RUOLO.
Rep.
C.C. 24/4/2024
C.C. 14/4/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che:
con ricorso proposto ai sensi dell’art. 447 -bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Pordenone, la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’atto di recesso esercitato da quest’ultima in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale concluso tra le parti con decorrenza dal 1° agosto 2012;
l’attrice espose, a sostegno della domanda, che il motivo di recesso era da ritenere non idoneo e che la conduttrice era perciò tenuta al pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto, stabilita per il 31 luglio 2024;
si costituì in giudizio la società conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale con la quale sollecitò la declaratoria di nullità del precedente contratto di locazione del 14 marzo 2008 intercorso tra le parti, con richiesta di restituzione di tutti i canoni dalla stessa pagati in relazione a tale contratto;
a seguito di tale domanda riconvenzionale, la società RAGIONE_SOCIALE propose, a sua volta, una domanda riconvenzionale con la quale chiese che fosse dichiarata la piena validità dei due contratti stipulati dalle parti; aggiunse che, per la denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale della società RAGIONE_SOCIALE, la stessa avrebbe dovuto essere condannata al pagamento della relativa indennità, in quanto occupante senza titolo dell’immobile;
il Tribunale accolse la domanda principale, accertò l’illegittimità del recesso comunicato dalla società RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto del 1° agosto 2012, condannò la convenuta al pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza naturale del
contratto, rigettò ogni altra domanda e condannò la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite;
la pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalla società RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2020, ha rigettato entrambe le impugnazioni e ha condannato l’appellante principale alla rifusione di tre quarti delle ulteriori spese del grado, compensate quanto al quarto residuo;
contro
la sentenza della Corte d’appello di Trieste ricorre la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a sette motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE con atto che contiene un motivo di ricorso incidentale e un motivo di ricorso incidentale condizionato;
le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
il terzo e il quarto motivo del ricorso principale pongono questioni giuridiche rilevanti e nuove, in relazione alle quali non risultano precedenti specifici di questa Corte;
appare necessaria, pertanto, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone che i ricorsi siano trattati alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza