SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 724 2026 – N. R.G. 00005355 2015 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
AVV_NOTAIO COGNOME
Presidente relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2015, proposta da
,
,
,
,
,
e
, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione per querela di falso
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
CONVENUTA
E CONTRO
e , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione notificata
E CONTRO
e , elettivamente domiciliate presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
E CON L’INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO , in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO PER LEGGE
rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
TABLE
‘ Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della querela di falso, accertare e dichiarare che il “testamento olografo” pubblicato in data 18 novembre 2009 in Cagliari, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, Racc. 19495 Rep. 36934 registrato in Cagliari in data 20 novembre 2009 al n. 9828, è nullo ovvero annullarlo e/o comunque dichiararlo improduttivo di effetti giuridici;
con vittoria di spese e competenze ‘.
Per la convenuta
‘ Reitera l’istanza diretta alla valutazione circa l’opportunità di disporre una nuova consulenza tecnica o una integrazione della medesima secondo le linee guida operanti secondo best practice e chiede che il Tribunale voglia revocare l’ordinanza del 13.2.25 e disporre ulteriori accertamenti tecnici, precisando che in denegata ipotesi formula rispettosa riserva di gravame.
Conclude affinché il Tribunale Voglia:
rigettare la domanda di nullità dei testamenti olografi a firma di ;
-dichiarare accertare la prescrizione dell’azione di annullamento dei su
menzionati testamenti per supposta incapacità di intendere e di volere del de cuius per decorso del termine quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione degli stessi;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione voglia comunque il Tribunale rigettare la domanda di annullamento del testamenti olografi per cui è causa per incapacità di intendere e di volere del testatore in quanto infondata in fatto e in diritto ‘.
‘ Voglia il Tribunale, in composizione collegiale, ex art. 225 c.p.c., formulazione pre-riforma Cartabia, accogliere le seguenti conclusioni:
In via istruttoria, sospeso il giudizio, si chiede che venga conferito l’incarico ad un nuovo consulente tecnico d’ufficio, grafologo forense esperto, e riformulato il quesito che preveda di analizzare non solo le firme ma anche il testo del testamento olografo, con la grafia in stampatello, seguendo l’indirizzo e l’attività di analisi adottati dal consulente di parte.
Nel merito:
rigettare la querela di falso e la domanda di nullità del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, in quanto infondata;
rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, in quanto prescritta e comunque infondata;
con vittoria dei compensi professionali ‘.
Per le convenute
e
‘ Chiede l’espletamento di una nuova consulenza tecnica.
Insiste sulle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi.
Il Tribunale voglia rigettare la domanda di nullità dei testamenti olografi a firma
di in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa, dichiarando per l’effetto l’autenticità della scheda testamentaria datata 8 gennaio 2008.
Voglia, inoltre, il Tribunale dichiarare ed accertare la prescrizione dell’azione di annullamento dei testamenti prima citati per supposta incapacità di intendere e di volere del de cuius, essendo decorso il termine quinquennale decorrente dalla
data di pubblicazione degli stessi (18 novembre 2009).
In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, voglia comunque il Tribunale rigettare la domanda di annullamento del testamenti olografi per cui è causa per incapacità di intendere e di volere del testatore in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittorio di spese e di onorari del giudizio ‘.
Per il Pubblico Ministero:
‘ Accoglimento della domanda (sulla base di quanto accertato dal perito grafico) ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4 ottobre 2010, dinanzi al Tribunale di Cagliari, , e , queste ultime due figlie di , convennero in giudizio e , per sentir dichiarare la nullità o inefficacia del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, a nome di , deceduto a Sestu il 29 ottobre 2009, celibe e senza figli, e dedussero la non autenticità dei due scritti presentati al AVV_NOTAIO per la pubblicazione, in quanto non riconducibili al de cuius .
Si costituirono in giudizio , eccependo trattarsi di testamento scritto, datato e
e sottoscritto di pugno del testatore e concludendo per il rigetto della domanda.
Si costituì in giudizio anche , aderendo alla domanda.
Nelle more, deceduta , si costituirono in prosecuzione
e
quali suoi eredi.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2870/2012, pubblicata il 12 novembre 2012, accolse la domanda e dichiarò la nullità per carenza di autografia del testamento impugnato, condannando i convenuti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e della convenuta vittoriosi.
In pendenza del termine per impugnare, decedette , lasciando a succederle per testamento il nipote
Avverso la sentenza proposero appello, nei confronti delle altre parti, dinanzi alla
e Corte d’appello di Cagliari.
Nel corso del secondo grado,
e
presentarono querela di falso avverso il testamento.
La Corte, con ordinanza depositata il 18 marzo 2015, autorizzò gli appellati ad impugnare di falso il testamento, sospendendo il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del relativo giudizio.
Con citazione notificata il 5 giugno 2015, dinanzi a questo Tribunale,
e
hanno convenuto in giudizio
e
, per sentir dichiarare la
falsità, per intero, del l’impugnato testamento.
Si sono costituiti in giudizio e contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto.
Si sono costituiti in giudizio separatamente
e
, formulando analoghe conclusioni.
Il processo, interrottosi per la morte prima di e poi di , è stato riassunto dai querelanti, nei confronti di e quali eredi del primo, e nei confronti delle medesime e di e quali eredi della seconda.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per interpello e consulenza tecnica d’ufficio, più volte tenuta in decisione e rimessa in trattazione.
All’udienza del 16 luglio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la querela, proposta in via incidentale in appello e riassunta in primo grado, i querelanti lamentano la falsità del testamento olografo pubblicato in Cagliari in data 18 novembre 2009, a cura del AVV_NOTAIO al quale veniva presentato da
Premesso che nelle disposizioni riferite al defunto venivano lasciati i suoi immobili in piena proprietà a
e il suo immobile in comproprietà per un sesto a , deducono i querelanti che lo scritto, consistente in due distinti documenti, di cui il primo recante cancellazioni, abrasioni e correzioni, non sia autografo, ma costituisca un falso materiale, in quanto la data, il testo e la firma non sarebbero riferibili alla mano del testatore, ragion per cui chiedono accertarsi la falsità dell’intera carta testamentaria e della sottoscrizione ivi apposta. Secondo i querelanti, lo scritto appare redatto con modalità singolari e poco chiare, contenendo anche indicazioni per la stesura e lasciando intendere che il de cuius , da solo, non fosse in grado di redigerlo. Sostengono, in proposito, che la grafia sia del tutto diversa rispetto alle scritture depositate e che il testamento impugnato, perciò, sia un falso, peraltro grossolano. Mettono in rilievo , fra l’altro, la mancanza di capacità di intendere e di volere, al momento della redazione.
Pregiudizialmente, va rilevata la parziale inammissibilità delle conclusioni formulate dai querelanti, nella parte in cui estendono l’oggetto del giudizio alla dichiarazione di invalidità e inefficacia de ll’ atto contenuto nel documento impugnato di falso, perché si tratta di profili eccedenti dai limiti propri della questione pregiudiziale, presupponendo non l’accertamento della falsità come fatto materiale da cui dipenda l’esclusione del valore rappresentativo del documento in esame , bensì l’accertamento dell’in idoneità del titolo a produrre effetti giuridici, con la conseguente esclusione del valore dispositivo per l’attribuzione di diritti spettanti sull’aperta successione, accertamento quest’ultimo riservato alla Corte d’appello adita, funzionalmente competente sulle domande dipendenti.
Nel merito, la querela di falso è fondata.
3.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è registrata un’evoluzione parallela allo sviluppo processuale della controversia, in tema di contestazione dell’autenticità del testamento olografo. Dopo aver a lungo conteso il campo alla tesi della necessità del disconoscimento e della conseguente verificazione del testamento olografo, per un certo periodo è prevalsa la tesi favorevole alla querela
di falso come mezzo necessario onde contestare l’autenticità del testamento olografo e la regola è stata fatta propria, con obiter dictum , da una nota pronuncia, di poco precedente all’ordinanza ammissiva del mezzo (Cass. sez. un. n. 15169 del 2010). Il più recente indirizzo giurisprudenziale, invece, predica la necessità dell’azione di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria, al fine di proporre una quaestio nullitatis o, più correttamente, una quaestio inexistentiae , anche al fine di evitare che la soluzione della controversia si disperda in un ‘ defatigante procedimento incidentale, quale quello previsto per la querela di falso ‘ (Cass. sez. un. n. 12307 del 2015).
3.2. In questa sede, non essendovi ragione di rivedere la valutazione di ammissibilità e rilevanza della querela di falso, anche per il più ampio risultato con essa conseguibile, conviene concentrarsi sul merito, a cominciare dal riparto dell’onere probatorio, per cui, secondo la giurisprudenza consolidata, nel giudizio la prova della falsità del documento impugnato con l’apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e, quindi, anche delle n. 6050 del 1998 e 2126 del 2019).
di falso, sia esso introdotto in via incidentale o in via principale, ‘ presunzioni ‘ (Cass. n. 4571 del 1983; conf. n Ai fini della prova della falsità, si considera la consulenza tecnica d’ufficio uno strumento istruttorio idoneo a consentire, in via preferenziale, la verifica dell’autenticità o meno della sottoscrizione impugnata di falso, anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione (cfr. Cass. n. 8718 del 2023). Non così è per la consulenza tecnica di parte, la quale per ius receptum costituisce un mero scritto difensivo, avente la sola finalità di sottoporre al giudice considerazioni di ordine tecnico (Cass. n. 662 del 1975), ovvero una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 3405 del 1988; conf. nn. 259 del 2013, sez. un. 13902 del 2013, 20347 del 2017 e 1614 del 2022). Essendo tale il valore della consulenza tecnica di parte, il giudice di merito, ove di contrario avviso, può disattenderla, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obbiettivamente l’attendibilità (Cass. n. 4712 del 1983), e non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi
al parere del proprio consulente (Cass. n. 2063 del 2010; conf. n. 9483 del 2021). Tanto è consentito anche qualora si discuta dell’autografia del testatore (Cass. n. 26607 del 2018).
3.3. Nella specie, i querelanti hanno impugnato di falso il testamento olografo attribuito al defunto , incontrando la resistenza dei querelati, e questi ultimi hanno indicato come prova dell’unicità della mano la perizia grafologica da loro prodotta.
3.4. Bisogna accertare l’autenticità o meno del documento impugnato.
3.5. Il testamento, in realtà, è composto non da una sola scheda, bensì da due schede, redatte con distinte scritture e su distinti fogli, e di entrambe è controversa la provenienza. Il primo testamento, datato 6 aprile 2006, non reca alcuna sottoscrizione, ma solo il cognome e il nome del de cuius in stampatello maiuscolo, e contiene su un foglio protocollo in alto la locuzione ‘ da scrivere con la scrittura abituale ‘, in calce la locuzione ulteriore ‘ deve essere scritto con la scrittura abituale ‘ e nel corpo del documento , con caratteri in stampatello maiuscolo, le seguenti dichiarazioni : ‘ Io dispongo quanto segue: a mia sorella lascio quanto mi spetta della casa dei miei genitori, cioè 1/6, come ringrazia per aver provveduto a lavare e stirare tutta la mia roba da quando sono andato a vivere da solo, cioè per più di venti anni; ai miei nipoti , lascio l’appartamento nel quale vivo, di mia proprietà ‘. Il secondo testamento, datato 8 gennaio 2008, è sottoscritto due volte, con abbreviazioni e imprecisioni, come , è conservato in una busta bianca su cui trovasi scritto ‘ da consegnare ai miei nipoti , ‘ e d è redatto su un foglio protocollo, con caratteri misti in stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo e corsivo, dal seguente contenuto, pressoché identico a quello della prima scheda : ‘ I dispongo quanto : a mia sorella lascio quanto mi spetta della casa dei miei genitori, cioè 1/6, come ringraziamento per aver provveduto a lavare e stirare tutta la mia roba da quando sono andato a vivere da solo, cioè per più di venti anni; ai miei nipoti , e lascio l’appartamento di mia
proprietà, nel quale vivo ‘ . Nel verbale di pubblicazione del 18 novembre 2009, oltre a riprodurre il contenuto del l’incartamento , consegnato come testamento olografo da parte di il AVV_NOTAIO procedente, dottAVV_NOTAIO , descriveva lo stato della prima scheda nel senso che il documento appariva scritto, datato e sottoscritto da un’unica mano, ma si notavano ‘ cancellazioni, abrasioni correzioni ‘, e lo stato della seconda scheda nel senso che il documento appariva anch’esso scritto, datato e sottoscritto da un’unica mano, in questo caso senza riscontro di cancellazioni, abrasioni, correzioni o postille.
3.6. Sulla duplice scheda testamentaria, si sono svolte le indagini delegate al consulente tecnico nominato d’ufficio, AVV_NOTAIO di particolare competenza in materia grafologica, e le operazioni compiute sono riportate nella sua relazione, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v’è motivo di discostarsi. Sottoponendo a ispezione strumentale ed analisi particolareggiata i documenti in verifica e mettendoli a confronto con le numerose scritture di comparazione, ammesse con l’ordinanza istruttoria, risalenti a epoche diverse e distribuite in un arco di tempo ultraventennale, dal 7 settembre 1988 fino al 20 settembre 2008, l’ausiliare ha osservato, preliminarmente, in riferimento alla prima scheda, che le istruzioni sulle modalità di scrittura e l’indicazione della data sono vergate da una diversa mano, estranea al grafismo espresso nel testo della scheda stessa; in riferimento alla seconda scheda, ha osservato che tutto il tracciato è da attribuire a una sola mano, la stessa per la data, per il testo e per la firma (duplice). In assenza di testi da confrontare con il testamento, l’ausiliare ha esperito il confronto tra firme, sul presupposto della particolare utilità della sottoscrizione, ai fini dell’identificazione dell’autore , per l ‘abitualità del gesto e la normale velocità di esecuzione, superiore a quella della scrittura ordinaria. All’esito del confronto , differenziandosi le firme in verifica e quelle comparative sotto l’aspetto dinamico del ritmo e della spint a espansiva, l’ausiliare ha affermato che le schede testamentarie siano ‘ apocrife ‘ , cioè non riconducibili ad
infatti, nelle firme apposte in calce al testamento sono individuabili elementi estranei allo stile grafico del de cuius , mantenuto nel tempo
a distanza di vent’anni , tenuto conto anche di tracciati coevi, vergati con caratteristiche incompatibili ancora a distanza di circa otto mesi dalla data riportata nel testamento; per di più, tra testo e firma dello stesso testamento non si trovano corrispondenze, perché il testo è scritto in modo chiaro e leggibile, con perfetta adesione alle righe del foglio, mentre le due firme vergate in calce alla scrittura, ‘ e ‘ , sono affette da una destrutturazione grafica ed evidenziano una incapacità di pieno controllo motorio, con andamento discendente, oltre ad una diversa costruzione delle lettere. Nel rispondere al quesito, quindi, il consulente ha concluso che le firme apposte in calce alla scheda testamentaria ‘ non sono state vergate di pugno da ‘.
3.7. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene indubitabilmente raggiunta la prova della falsità materiale.
3.8. Merita condivisione il parere di non autenticità espresso nella consulenza tecnica d’ufficio , non solo per la logicità con cui si sviluppa il ragionamento sulla difformità dei tracciati, dando rilievo all’incoerenza estrinseca nel confronto tra le scritture in verifica e le scritture comparative ed all’incoerenza intrinseca nel confronto tra il testo e le firme in esame, ma anche per la facilità con cui la divergenza è riconoscibile, da parte di chiunque, ictu oculi ; del resto, alla diversità della grafia nella sua materialità, obiettivamente incontestabile, si aggiungono la circostanza che, accanto ad una scheda di apparente valenza testamentaria, in qualche luogo, se ne conservasse un’altra con appunti per la redazione, la circostanza che proprio una delle nipoti che sarebbero state beneficiate dal defunto fosse entrata in possesso di entrambe le schede testamentarie, compresa quella contenente le raccomandazioni al testatore, assai inusuali, e la circostanza ulteriore che i controinteressati, anche di fronte alla querela di falso, mai abbiano avvertito il bisogno di fornire qualsivoglia giustificazione del rinvenimento, del tutto incerto, sicché non può residuare alcun dubbio sul l’affermazione che il presunto testamento provenga da una persona diversa dal defunto, non contenendo un suo atto di ultima volontà.
3.9. Non sono condivisibili, invece, le osservazioni contrarie formulate dal consulente tecnico nominato dai querelati e procedere a confutarle, ancorché non
necessario, è utile a conferire persuasività ancor maggiore alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio : al primo punto, si lamenta che, in mancanza di confronto tra tracciati omologhi, quindi tra firme e firme e tra testo e testo, non sia possibile giungere con certezza ad un esito di diversità di mano, ma si trascura che, in presenza di elementi evidentemente incompatibili già nella firma, risulta del tutto inutile andare alla ricerca di analogie eventualmente presenti nel testo, posto che la sottoscrizione apocrifa del testamento esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (Cass. n. 11195 del 2012; conf. n. 10065 del 2020); al secondo punto, si lamenta che l’ausiliare abbia omesso l’analisi degli ‘ elementi grafici interni al grafismo ‘, per cui sarebbe possibile che, pur in un documento contemporaneo, lo stato psicofisico ed emotivo di chi scriveva passasse dalla sicurezza in un momento allo sconforto in un altro, nell ‘ espressione della volontà, ma così argomentando si formula una mera ipotesi, la quale, a differenza di quella accolta dall’ausiliare, avvalorata da circostanze obiettive, sufficienti ad escludere l’attendibilità del documento in verifica, tenta di eliderne la portata introducendo circostanze ignote ed indimostrate; al terzo punto, si lamenta che non si sia riconosciuta l’identità di mano emergente dalla scrittura in verifica rispetto alle comparative, valorizzando alcuni tratti, esemplificativi dell’impiego delle medesime modalità esecutive, ma si trascura di fornire una spiegazione plausibile delle evidenti differenze tra le due sottoscrizioni apposte in calce al testamento e quelle da comparare, anche e soprattutto nel l’aspetto dinamico, con difformità, secondo l’ausiliare , non attribuibili alla variabilità grafica naturale, la quale si può apprezzare, invece, nell’evoluzione delle stesse comparative nel corso del tempo, leggermente differenti tra loro, ma chiaramente provenienti dalla stessa mano.
3.10. Nemmeno sono condivisibili le osservazioni critiche ulteriori formulate dai procuratori dei querelati in un momento successivo alla conclusione delle operazioni peritali, allorché si è lamentata l’in attendibilità dei metodi di digitalizzazione dei documenti , l’inosservanza delle linee guide adottate in materia grafologica e l’omissione dell’analisi mediante la c.d. grafologia morettiana e perfino mediante la comparazione biometrica con intelligenza
artificiale: è sufficiente prendere atto che a nessuno di tali parametri ha fatto alcun cenno il consulente incaricato dalle stesse parti, mostrando egli per primo di non accordare efficacia probante all’impiego di codesti alternativi metodi; anche a voler valutare le censure, non si è fornita alcuna ragione per cui si possa credere razionalmente che il ricorso alle evocate procedure analitiche sia in grado di condurre ad un risultato differente, sicché, a conferma del provvedimento di chiusura dell’istruzione, non possono trovare seguito le richieste di rinnovazione della consulenza e sostituzione del consulente.
3.11. Ne consegue l ‘accertamento dell’ eterografia dell ‘inter o testamento, in entrambe le schede che lo compongono.
3.12. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia sulla falsità del documento impugnato.
3.13. Il documento accertato come falso, depositato presso il AVV_NOTAIO chiamato a pubblicarlo e dal medesimo custodito, deve essere sottoposto alla cancellazione totale e l’esecuzione del la presente sentenza deve aver luogo dopo che sia passata in giudicato.
Conclusivamente, la querela di falso va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, non calcolabile in relazione al suo oggetto, sia per lo scopo del giudizio di falso sia per le possibili conseguenze al di fuori del processo (Cass. nn. 15642 del 2017 e 11875 del 2025), e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l’aggiunta delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: 1) accoglie la querela di falso e dichiara la falsità del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, in entrambe le schede, a nome di , deceduto a Sestu il 29 ottobre 2009;
ordina la cancellazione totale del documento impugnato, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
condanna i convenuti al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, e in Euro 545,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico dei soccombenti , altresì, le spese della consulenza tecnica d’ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 19 marzo 2026.
Il Presidente estensore (AVV_NOTAIO)