Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24204/2020 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, che sta in giudizio in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5061/2020 depositata il 14/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 5061/2020 del 14 agosto 2020, con cui il Tribunale di Milano rigettava il suo appello alla sentenza n. 7162/2017, con cui il Giudice di Pace di Milano aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del corrispettivo per la fornitura di servizi editoriali.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte resistente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘ Art. 360, n. 3 Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 221, 222, 223, 313 c.p.c. e 2719 c.c. ‘ .
Lamenta che è stata erroneamente ritenuta tardiva la querela di falso, in quanto proposta all’udienza ex art. 320 cod. proc. civ., e che il giudice di appello ha invece ritenuto la scrittura disconosciuta valida ed efficace senza verificazione, senza che l’opposta attuale controricorrente neppure avesse assolto l’onere di produrre il documento originale o di dimostrare la conformità all’originale della copia prodotta.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘ Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ .
Il ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza circa la tardività della querela di falso ed il fatto che essa si limiti a riprodurre le argomentazioni del giudice di pace, senza confrontarsi con i motivi di appello.
I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sussiste anzitutto una distinzione tra disconoscimento di scrittura privata e querela di falso, in quanto ‘In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l’autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l’atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità
della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell’art. 221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l’improponibilità della querela si traduce nell’inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull’esito di essa in ordine all’accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all’accertamento dell’autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione’ (Cass., n. 2152 del 29/01/2021).
Si è poi precisato che ‘In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l’atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un’abusiva aggiunta. (Cass., 08/01/2024, n. 635).
Ed ancora che ‘In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest’ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all’originale, dal momento che l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all’originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass., 28/03/2023, n. 8718; v. inoltre Cass., 23/07/2020, n. 15823: ‘Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di
proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti “erga omnes”).
3.1. Tanto premesso, occorre rilevare che i due istituti sono diversamente disciplinati dal codice di procedura civile: ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. la scrittura o la sua sottoscrizione devono essere disconosciute entro la prima udienza ovvero la prima risposta successiva alla produzione; in ragione d ell’espresso disposto dell’art. 221 cod. proc. civ. la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio (sul punto v. anche Cass., 07/06/2022, n. 18328)
3.2. Pertanto, là dove ha affermato (p. 3 della sentenza impugnata ) ‘Solo con la memoria autorizzata ex art. 320 cpc l’AVV_NOTAIO ha formulato querela di falso in relazione ad uno dei tanti contratti posti alla base dell’azione contrattuale proposta da RAGIONE_SOCIALE. La contestazione della sottoscrizione, proprio perché non avvenuta nella prima difesa utile a seguito della produzione del documento contestato, ovvero nell’atto di citazione in opposizione (lo si ribadisce: il contratto disconosciuto era già stato prodotto in sede monitoria) si appalesa tardiva e dunque inammissibile’, il giudice di appello , anche sovrapponendo tra loro gli istituti del disconoscimento e della querela di falso, ha omesso di considerare che, per espressa previsione normativa, la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio.
In conclusione, entrambi i motivi di ricorso devono essere accolti; l’i mpugnata sentenza va cassata in relazione e rinviata al Tribunale di Milano, in persona di altro Magistrato, per nuovo esame, in applicazione dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di altro Magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza