Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2899 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME, elettivamente domiciliate in Forlì, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentate e difese giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1224/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 21/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 17/7/2018, NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Torino il figlio NOME COGNOME, chiedendo la dichiarazione di nullità per difetto di forma della donazione diretta con cui egli aveva conferito al convenuto la somma di Euro 113.000,00, o, in via subordinata, la revoca della donazione per indegnità; disconobbe, in ogni caso, la propria sottoscrizione apposta ai due ordini di bonifico (il primo in data 07/04/2015 della somma di Euro 13.000,00 e il secondo in data 08/07/2015 di Euro 100.000,00) con cui il denaro era stato trasferito. A sostegno delle proprie domande, egli dedusse di essere titolare e unico finanziatore di un conto corrente bancario, su cui era accreditata la sua pensione, cointestato con il figlio per sole ragioni di praticità.
1.2. NOME COGNOME confermò di non aver alimentato il conto cointestato, ma rappresentò di aver vissuto con il padre per molti anni, accudendolo e anticipando per lui molte spese; sostenne che le disposizioni in suo favore a mezzo dei due bonifici fossero state perciò compenso, da parte del padre, delle cure e dell’assistenza ricevuta, nonché delle spese per lui sostenute e che costituissero perciò non donazioni, ma adempimento di obbligazioni naturali, come tali irripetibili; in subordine, chiese comunque di ridurre della metà le pretese restitutorie in considerazione della cointestazione del conto e della presunzione prevista dall’art.1854 cod. civ. .
Disposto il mutamento di rito e accertata con c.t.u. l’autenticità della firma apposta al l’ordine di bonifico della somma di Euro 100.000,00, con sentenza n. 278/2021, il Tribunale di Torino,
riconosciuta la natura di donazioni dirette alle dazioni di denaro, ne dichiarò la nullità per vizio di forma, condannando NOME COGNOME a restituire al padre la somma di Euro 113.000,00 oltre interessi.
NOME COGNOME appellò, proponendo innanzitutto querela di falso della procura conferita da NOME COGNOME, in corso di giudizio, al legale subentrato ai difensori rinunciatari che avevano introdotto il procedimento: sostenne, infatti, che l’autenticazione della sottoscrizione non potesse essere avvenuta in presenza del padre, perché la procura era stata inviata in via telematica seppure contenuta in documento analogico. Lamentò, quindi, il vizio di ultrapetizione, perché era stata pronunciata condanna al pagamento della somma di Euro 113.000,00 anziché di Euro 100.000,00, nonostante la rinuncia di NOME COGNOME alla somma di Euro 13.000,00; ribadì la natura di adempimento di obbligazione naturale della dazione di denaro.
Deceduto NOME COGNOME dopo la notifica dell’appello , il giudizio proseguì nei confronti delle figlie ed eredi, NOME e NOME COGNOME.
3.2. Con sentenza n. 1224/2022, la Corte di appello di Torino affermò l’inammissibilità per tardività della querela di falso, perché nel corso del giudizio di primo grado l’appellante querelante non aveva sollevato sul punto alcuna contestazione; in merito, in ogni caso, affermò che contestata non fosse l’autenticità della firma ma unicamente la modalità della sua autenticazione da parte del difensore e che la irritualità della «raccolta della procura» da parte del nuovo difensore potesse essere esclusa perché il difensore era certo che a firmare fosse stato NOME COGNOME , attesi i suoi rapporti con l’ass istito; escluse, in ogni caso, la rilevanza della questione, perché il rapporto processuale era stato validamente instaurato dai precedenti difensori rinunciatari.
Confermò che la dazione di denaro non integrava un adempimento di obbligazione naturale in considerazione del difetto sia di un dovere di riconoscenza nei rapporti di assistenza tra figlio e padre, sia della proporzionalità tra le dazioni di denaro del padre e le prestazioni rese e le spese sostenute dal figlio.
Quindi, in accoglimento parziale dell’appello, dichiarò la nullità della donazione per vizio di forma della sola somma di Euro 100.000, condannando NOME COGNOME a restituire la minor somma alle eredi, oltre agli interessi.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello dichiarato la querela di falso inammissibile: l’autenticazione della firma apposta dal difensore, al contrario, sarebbe contestabile unicamente a mezzo della proposizione della querela e la contestazione non incontrerebbe alcun limite temporale; secondo il ricorrente, la firma in calce alla procura non sarebbe stata autenticata alla presenza del conferente, ma a distanza e, in conseguenza, non vi sarebbe certezza sulla sua effettiva sottoscrizione, in mancanza, peraltro, di acquisizione agli atti del l’originale.
1.1. Il motivo è fondato.
NOME COGNOME, deceduto dopo la pronuncia del Tribunale e la notifica dell’appello da parte di NOME COGNOME, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della rinuncia al mandato dei due difensori che
avevano iniziato il procedimento, risulta aver conferito nuovo mandato all’AVV_NOTAIO.
Appellando la sentenza del Tribunale , l’attuale ricorrente NOME COGNOME ha proposto querela di falso avverso la dichiarazione di autenticazione della firma, apposta dal difensore incaricato con il secondo mandato alle liti, dubitando del l’effettiva riferibilità della procura a suo padre; la questione, in fatto, era stata posta in una nota della comparsa conclusionale.
La Corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità della querela di falso sia perché in discussione sarebbe non l’autenticità della firma apposta in calce, ma soltanto le modalità di raccolta della firma, sia perché la contestazione della ritualità della procura sarebbe tardiva perché non sollevata in primo grado.
Ha, quindi, aggiunto che l’asserita irritualità della raccolta della firma non rileverebbe comunque sulla valida costituzione del rapporto processuale, incardinato in forza di diversa procura ad altri difensori che hanno poi dismesso il mandato e che tutte le controparti erano costituite quando è stata rilasciata la seconda procura oggetto di querela.
Ha, poi, comunque esaminato in merito la ritualità della «raccolta della procura» da parte del nuovo difensore, confermandola perché «la certificazione sulla provenienza della procura alle liti può essere rilasciata dal difensore quando questi abbia la certezza che il proprio cliente ha apposto la firma in calce alla procura, circostanza che nel caso di specie sussisteva attesi i rapporti tra legale e assistito» (così in sentenza).
La decisione non è conforme ai principi consolidati in materia.
Si legge nella querela proposta in appello che «la mancata autenticazione della firma in originale fa dubitare dell’effettivo
collegamento tra il soggetto che l’ha conferita e il procedimento in cui è stato speso lo ius postulandi , ancor più considerato che la procura di cui si discute proviene da un soggetto ‘ fragile ‘ »: investendo le modalità dell’attività di autenticazione, pertanto, con la proposta querela , NOME COGNOME ha contestato anche l’autenticità della procura.
L ‘appellante , quindi, aveva e ha interesse alla verifica della ritualità della seconda procura, nonostante il suo vizio non incida sulla valida instaurazione del rapporto processuale iniziato da differenti difensori, perché comunque la questione investe la validità dell’attività difensiva svolta dal secondo difensore nel prosieguo del giudizio.
Ciò precisato, per principio consolidato, l’ autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente: la procura, infatti, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della firma, compie un negozio di diritto pubblico e riveste, perciò, la qualità di pubblico ufficiale (tra le ultime, Cass. Sez. 3, n. 28004 del 2021, con richiami).
Per la contestazione, non sussiste alcuna preclusione temporale, secondo l’interpretazione del II comma dell’art. 182 cod. proc. civ. , come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (applicabile ratione temporis ), perché il giudice che rilevi un difetto di
rappresentanza, assistenza o autorizzazione «deve» promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio e, indipendentemente dalle cause del predetto difetto, deve assegnare un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Sez. U, n. 37434 del 21/12/2022).
Il primo motivo deve perciò essere accolto perché la sentenza impugnata non si è conformata ai suesposti principi.
Dall’accoglimento del primo motivo , consegue logicamente l’assorbimento del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 182 cod. proc. civ. per non aver e il Tribunale prima e la Corte d’appello poi a cui la questione era stata devoluta assegnato un termine alla parte per produrre l’originale della procura o per provvedere alla sua rinnovazione.
Consegue logicamente, altresì, l’assorbimento del terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui NOME COGNOME ha infine lamentato la violazione dell’art. 2034 cod. civ. per avere la Corte d’appello negato alla dazione di denaro la qualificazione di adempimento di obbligazione naturale, irripetibile.
Il ricorso è, perciò, accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo.
In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione perché decida in applicazione dei principi suesposti, attenendosi a quanto statuito da questa Corte.
Decidendo in rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda