Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8275 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8275 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6335/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e (C.F.
difesa dall’avvocato COGNOME NOME CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
– intimato –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti
– intimata – contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, giusta procura in atti;
-intimato
–
contro
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti
-intimato-
contro
NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
-intimato –
per regolamento di competenza avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 30.01.23, nel procedimento 11764/2020 R.G., comunicata a mezzo pec il 31.01.23.
udita la relazione COGNOMEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Nell’ambito di un giudizio promosso da NOME COGNOME contro NOME e NOME COGNOME ed avente ad oggetto la revindica di un appartamento con annessa cisterna sito in Forio, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 gennaio 2023 ha autorizzato l’intervento di COGNOME NOME (che, a sua volta aveva chiamato in causa COGNOME NOME e l’ex AVV_NOTAIO) ; ha autorizzato la presentazione COGNOMEa querela ex art. 222 ultimo comma cpc e ha disposto la sospensione del procedimento 11764/2020 in attesa che fosse definito il procedimento scaturito a seguito COGNOMEa querela di falso proposta dall’interveniente NOME COGNOME.
1.1. Questi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali: NOME COGNOME, premettendo di avere acquistato un immobile dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto notarile trascritto il 4/5/2017, che nelle more COGNOMEa anzidetta stipulazione, in forza del contratto preliminare, si era avvalsa del ‘possesso anticipato’; che successivamente (ottobre 2018) aveva ricevuto la notifica COGNOME‘ordinanza cautelare (confermata in sede collegiale), dalla lettura COGNOMEa quale aveva avuto modo di apprendere che NOME e NOME COGNOME avevano ottenuto tutela possessoria nei confronti COGNOME‘alienante NOME COGNOME, chiese dichiararsi valido ed efficace il contratto di compravendita dalla medesima stipulato e la condanna dei convenuti ad astenersi da pretese e molestie.
1.2. NOME COGNOME, ex coniuge di NOME COGNOME, era a sua volta, intervenuta volontariamente, dispiegando querela di falso in ordine alla firma COGNOMEa procura speciale, che risultava dalla medesima sottoscritta, nonché COGNOMEa firma del AVV_NOTAIO.
Avverso l’anzidetta ordinanza NOME COGNOME propone ricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME resistono con atto dai predetti denomin ato ‘ controricorso ‘.
NOME COGNOME chiede annullarsi l’ordinanza sottoposta a questa Corte, nonché dichiararsi inammissibile la querela di falso.
NOME COGNOME si è limitata a depositare memoria all’approssimarsi COGNOME‘adunanza camerale.
Il P.G. (AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO) ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accogliersi il terzo motivo, rigettare i restanti, annullare l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio <>.
Preliminarmente, va chiarito che gli intimati, sono rimasti tali, in quanto hanno depositato le rispettive scritture difensive oltre il termine di cui all’art. 47, u. c., cod. proc. civ. (ad eccezione del AVV_NOTAIO, che non ha depositato atti).
4.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione COGNOME‘art. 105 cod. proc. civ. per avere il Tribunale dichiarato ammissibile l’intervento
Reputa la esponente che il Tribunale, errando, aveva sospeso il processo senza prima verificare se la COGNOME avesse titolo per intervenire (nega, la ricorrente, che si potesse ipotizzarsi intervento autonomo, mancando collegamento che giustificasse il ‘simultaneus processus’; intervento adesivo dipendente, non sussistendo l’ipotesi del sostegno alla posizione di una COGNOMEe parti; e, infine, intervento adesivo autonomo, poiché le controparti risultano i terzi chiamati in causa e non già l’attrice).
4.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione COGNOME‘art. 221 cod. proc. civ., rimproverandosi al Tribunale di avere ammesso la querela di falso poichè <>. Tutto ciò in pregiudizio dei principi di sinteticità e chiarezza, che avrebbero imposto alla RAGIONE_SOCIALE di previamente munirsi del titolo prima di proporre l’intervento.
Questi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili perché si appuntano contro provvedimenti del giudice istruttore (ammissione COGNOME‘intervento e COGNOMEa querela di falso in via incidentale), non ricorribili per cassazione.
Questa Corte, invero, ha avuto modo di chiarire che in tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all’istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale COGNOME‘atto inciso dalla querela e sull’ammissibilità COGNOMEa proposizione COGNOMEa stessa, non è precluso al
collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l’ordinanza COGNOME‘istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito COGNOMEa rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi COGNOME‘art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione COGNOMEa causa (Sez. 1, n. 1110, 22/01/2010, Rv. 611465 -01; conf. Cass. n. 988/2021).
Con perspicuo passaggio motivazionale la sentenza n. 1110, di cui sopra ha spiegato: <>
4.3. Con il terzo motivo viene infine denunciata la violazione COGNOME‘art. 295 cod. proc. civ., perchè la norma richiamata permette al giudice di sospendere il processo nel solo caso in cui egli stesso o un altro giudice debba risolvere una causa dalla quale dipende la definizione del giudizio in corso, ipotesi che, a parere COGNOMEa
ricorrente, non sarebbe sostenibile poiché la causa principale era diretta nei confronti COGNOMEe convenute (le quali avevano ottenuto tutela possessoria nei confronti di NOME COGNOME – vicenda COGNOMEa quale la ricorrente era rimasta all’oscuro. Rileva che la pretesa COGNOMEa COGNOME, nella più fortunata COGNOMEe ipotesi, avrebbe comportato l’acquisto solo del 50% COGNOMEa proprietà, mentre l’altro 50% resterebbe nella sfera COGNOMEa ricorrente e quindi la decisione COGNOMEa causa principale non arrecherebbe nessun pregiudizio per la COGNOME.
Anche tale motivo è inammissibile.
La proposizione COGNOMEa querela di falso in via incidentale, per la pregiudizialità che la contraddistingue, procura la sospensione automatica del giudizio principale, nel quale s’innesta. Il rispetto di quelle esigenze per una ragionevole durata del processo, evocato in ricorso, non potrebbe tollerare la prosecuzione del giudizio, pendente ancora l’incidente di falso.
Si è, invero, già avuto modo di affermare che nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ‘ex lege’, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini COGNOMEa sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica COGNOMEa pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area COGNOMEa sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza COGNOMEa sospensione sino al passaggio in giudicato COGNOMEa sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità COGNOMEa sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, COGNOME‘art. 337 citato (Sez. 6, n. 12635, 16/05/2017, Rv. 644288 -01).
In altri termini il processo principale resta sospeso automaticamente, nei limiti di ci all’art. 225, co. 2, cod. proc. civ. e, quindi, in realtà neppure occorrerebbe una vera e propria pronuncia in tal senso, purché le iniziative di causa vengano indirizzate prioritariamente alla risoluzione COGNOME‘incidente in parola, fino a sua definizione.
Dichiarato il ricorso inammissibile, le spese vanno rinviate alla definizione COGNOMEa causa di merito.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e rimette le parti innanzi al Tribunale di Napoli. Spese al merito.
Si dà atto COGNOMEa sussistenza COGNOMEe condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023