Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33630 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ROMA CAPITALE
-intimata –
Avverso l ‘ordinanza depositata il 4 settembre 2019 dalla CORTE DI APPELLO DI ROMA nel giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 2432/2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre
2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME richiese giudizialmente l’annullamento del provvedimento di decadenza dall’assegnazione in suo favore di alloggio di edilizia residenziale pubblica, deducendo, tra l’altro, di non aver mai ricevuto notifica della determina dirigenziale di decadenza.
QUERELA DI FALSO IN INDIRIZZO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11624/2020 R.G. proposto da
SINDOTTI NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio telematico all’indirizzo PEC de l proprio difensore
-ricorrente –
contro
L ‘adito Tribunale di Roma rigettò la domanda .
Interposto appello, NOME COGNOME propose in via incidentale querela di falso della relazione di notifica di tale determina.
C on l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, sul rilievo della omessa indicazione degli elementi di falsità dell’atto oggetto di querela e della mancata articolazione di mezzi di prova della asserita falsità, non ha autorizzato la presentazione della querela e rinviato la causa per la discussione ad una successiva udienza.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per un motivo.
Non svolge difese in grado di legittimità Roma Capitale.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 del codice di rito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non costituisce ragione di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso la mancata notificazione di esso tanto al pubblico m inistero presso l’Ufficio giudiziario emittente l’ordinanza impugnata quanto alla Procura Generale presso questa Corte.
La controversia in scrutinio ha ad oggetto una querela di falso: giudizio del quale -in forza del combinato disposto dell’art. 221, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 70, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – il pubblico ministero è parte necessaria, ma non munito del potere di azione (né, a maiori , del potere di impugnazione).
Ora, per consolidato orientamento di questa Corte, l’ integrazione del contraddittorio in sede d ‘ impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo , non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’ intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai
r.g. n. 11624/2020 Cons. est. NOME COGNOME
sensi dell ‘ art. 72 cod. proc. civ.), mentre nelle altre ipotesi (come nel caso di specie), le funzioni di pubblico ministero, in quanto non includono l’ autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem , e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest ‘ ultimo, a norma degli artt. 71 cod. proc. civ., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U, 08/05/1986, n. 3078; con specifico riguardo all ‘ ipotesi della querela di falso, Cass., Sez. U, 14/01/1987, n. 184; Cass., Sez. U, 10/02/2017, n. 3556; Cass. 05/02/2019, n. 3256; Cass. 02/02/2022, n. 3252).
Detto indirizzo esegetico va applicato anche quando la trattazione del ricorso per cassazione si svolga con le modalità contemplate dall’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.: procedimento nel quale è attribuita al pubblico ministero presso questa Corte la facoltà di depositare conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza camerale.
Ciò posto, nella specie risulta dal fascicolo l’avvenuta rituale comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale in epigrafe, sicché deve ritenersi garantita la partecipazione al procedimento.
C on l’unica censura articolata – priva di intestazione con rubrica e di riconduzione ad alcuno dei motivi di impugnazione contemplati dall’art. 360 cod. proc. civ. – il ricorrente assume che il provvedimento impugnato sia « palesamente affetto da violazione di legge »: sostiene la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela, emergendo la falsa circostanza dell’invio della lettera raccomandata (adempimento integrante il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. pr oc. civ.) dalla dicitura « recapito non tentato » apposta sul documento postale prodotto in giudizio.
Il ricorso – definibile come straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacché
proposto contro un provvedimento diverso da sentenza pronunciata in grado d’appello o in unico grado – è inammissibile.
Rappresenta l’esito di un radicato convincimento del giudice della nomofilachia (la cui prima espressione si rinviene in Cass. 30/07/1953, n. 2593, con principio reiteratamente e senza oscillazioni ribadito sino a tutt’oggi) la delimitazione dell’ambito oggettivo di applicabilità dell’impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost.: il ricorso straordinario per cassazione è ammesso contro tutti i provvedimenti, comprese le ordinanze ed i decreti, connotati dal duplice, necessariamente concorrente, requisito della decisorietà (nel senso che incidono su diritti o status ) e della definitività (nel senso che non possono essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione).
L’ordinanza gravata è priva dei suddetti caratteri.
Con essa, infatti, la Corte di appello, apprezzata l’insussistenza dei presupposti di ammissibilità della querela di falso in via incidentale alla stregua dei parametri stabiliti all’art. 355 cod. proc. civ., non ha autorizzato la presentazione della querela e disposto la prosecuzione della causa con fissazione di udienza per la discussione.
Si tratta, dunque, in tutta evidenza, di un provvedimento di natura meramente istruttoria, assoggettato al generale statuto di disciplina dettato dall’art. 177 cod. proc. civ. (applicabile pure al processo di appello, giusta la relatio operata dall’art. 359 cod. proc. civ.): quindi, non ricorrendo una delle ipotesi derogatorie previste dal terzo comma del citato art. 177, un’ordi nanza sempre modificabile e revocabile dal giudice che l’ha pronun ciata.
Detta ordinanza, in particolare, era nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio di appello e l’eventuale erronea valutazione circa l’ammissibilità della querela di falso sarebbe stata deducibile come motivo di impugnazione di legittimità avverso la sentenza conclusiva del giudizio.
r.g. n. 11624/2020 Cons. est. NOME COGNOME
Le illustrate considerazioni inducono ad escludere l’esperibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza impugnata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto attività difensiva la parte intimata.
Attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione