Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 233-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4094/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2022 R.G.N. 662/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 233/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, la quale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla stessa, ordinando la restituzione della documentazione oggetto di querela al giudice competente per la causa di merito.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale rilevava che il Tribunale aveva analiticamente motivato, anche in riferimento alla giurisprudenza della S.C., la ragione della dichiarata inammissibilità della querela, in relazione alla domanda della parte querelante, che adduceva la falsità dei documenti prodotti dalla controparte COGNOME NOME in un giudizio intrapreso dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di quest’ultimo innanzi allo stesso Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in quanto detti documenti attestavano la ricezione di somme maggiori di quelle ricevute dalla lavoratrice. Anche per la Corte, quindi, se tale era il contenuto della domanda (che l’appellante non contestava), non appariva revocabile in dubbio che trattavasi di riempimento contra pacta (essendo state indicate somme maggiori di quelle reali, che invece dovevano essere correttamente indicate) e non absque pactis .
2.1. In tal senso, la stessa Corte faceva riferimento anche a quanto dichiarato dai testi, sicché concludeva che la sentenza di primo grado non appariva inficiata dal dedotto errore ed era conforme alle risultanze istruttorie e ai principi di diritto richiamati dalla S.C.
Avverso tale decisione, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimato ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, rubricato ‘Palese ammissibilità della querela di falso’, la ricorrente assume che il Tribunale e la Corte di Appello errano nel qualificare contra pacta l’abusivo riempimento delle ricevute esibite. Infatti, la ricorrente è stata indotta a firmare le predette ricevute in bianco, non recando alcun elemento volto ad identificare ciò a cui la sottoscrizione faceva riferimento, inoltre, la predisposizione delle stesse con caselle ed indicazioni di somma pagata, non poteva incidere in ordine alla qualificazione del riempimento abusivo contra pacta . Infatti, le stesse potevano essere utilizzate anche per dare quietanza in periodi in cui non sussisteva il rapporto lavorativo e comunque l’indicazione di somme mai erogate integrava pacificamente un riempimento sine pacta (n.d.r.: rectius, sine pactis ).
2. Il motivo è inammissibile.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza
i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (così Cass. civ., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).
Ebbene, nel motivo in esame, non solo manca l’indicazione dello specifico mezzo tra quelli previsti dall’art. 360, comma primo, c.p.c., cui la ricorrente intenda riferirsi, ma neanche sono indicate le norme di diritto in ipotesi violate o falsamente applicate dalla Corte di merito, secondo la ricorrente.
Quest’ultima, inoltre, addebita ai giudici un errore di sussunzione, nel qualificare contra pacta l’abusivo riempimento di ricevute, che la ricorrente in questa sede non ha prodotto e delle quali non riferisce il numero ed il preciso contenuto, né dove si trovino nell’incarto processuale, sicché la censura difetta anche del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Nota, ancora, il Collegio che quanto attualmente deduce la ricorrente risulta essere meramente riproduttivo dell’unico motivo d’appello sottoposto alla Corte di merito, con il quale si sosteneva appunto che ‘la NOME è stata indotta a firmare le predette ricevute per quietanza in bianco, non recando alcun elemento volto a identificare ciò a cui la sottoscrizione faceva riferimento, inoltre la predisposizione delle stesse con caselle ed indicazioni di somma pagata, non può incidere in ordine alla qualificazione del riempimento abusivo contra pacta. Infatti, le stesse potevano essere utilizzate anche per dare quietanza in periodo in cui non sussisteva il rapporto lavorativo e comunque l’indicazione di somme mai erogate integra pacificamente un riempimento sine pacta’ (così a pag. 2 dell’impugnata sentenza).
E in questa sede tale reiterazione dei medesimi argomenti in primo luogo non si confronta con quanto considerato dalla Corte di merito, la quale, anche in base alle deposizioni
testimoniali, ha concluso che: ‘L’avvenuto riempimento con voci e/o somme maggiori di quelle effettivamente versate, dedotta dall’appellante, costituisce quindi violazione del patto di riempimento dell’atto, che non era ‘in bianco’, ma recava l’indicazione di componenti della retribuzione (straordinario, indennità varie), il cui inesatto riempimento costituisce quindi riempimento contra pacta (vale a dire in contrasto con le voci reali, per cui era stata sottoscritta la quietanza, e di cui si duole la parte appellante) e non absque pactis (il quale solo rende ammissibile la querela di falso)’.
In secondo luogo, la doglianza ripropone una lettura delle risultanze processuali diversa da quella fornita dalla Corte distrettuale.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.2.2024.