Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11059 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME pecEMAIL
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME pec: EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila n. 1758/2020, pubblicata il 15.12.2020, notificata il 17.2.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto: conto corrente. Falsità delle sottoscrizioni
1. -Di NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la RAGIONE_SOCIALE onde sentire -previa declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte sul documento denominato ‘ condizioni economiche conto corrente n. 78035 ‘ del 7.4.1995 nonché sul contratto di conto corrente n. 78035 del 27.7.1998 -condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto principale e su quelli collegati, a titolo di interessi, cms, commissioni semplici e valute diverse dal giorno della registrazione, capitalizzazione trimestrale, nonché per interessi usurari.
─ Il Tribunale di Pescara, sospeso il giudizio sulla domanda di accertamento del saldo e ripetizione dell’indebito, previo espletamento di CTU grafologica, dichiarava la falsità delle tre firme apposte sul contratto prodotto in originale denominato ‘ condizioni economiche del contratto di c.c. n. 78035 ‘ ; dichiarava la falsità del contratto indicato e ne ordinava, per l’effetto, la cancellazione ai sensi dell’art. 537 c.p.p., da eseguirsi con le modalità di cui all’art. 675, comma 2, c.p.p.
─ La Banca Popolare di Bari s.p.a. proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello de L’Aquila; NOME COGNOME proponeva appello incidentale. La Corte, con sentenza qui impugnata, rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda attorea di accertamento e declaratoria di falsità delle sottoscrizioni a nome di NOME COGNOME apposte sul contratto di c.c., elidendo la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado.
4 . ─ Per quanto qui di interesse la Corte di merito precisava quanto segue:
premesso che la querela era stata proposta in via principale, il giudice di primo grado non doveva verificare il presupposto costituito dalla rilevanza del documento;
il documento relativo al contratto n. 78035 del 1995 era stato utilizzato dalla banca ed era mezzo di prova contro di essa;
c ) l’attore aveva depositato una consulenza di parte sull’autenticità delle firme ed aveva regolarmente depositato le scritture di comparazione;
d ) l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità può essere assolto con qualsiasi mezzo;
la produzione ab origine del documento in originale non è necessaria, potendo l’originale essere acquisito anche nel corso del giudizio essendo necessario per l’espletamento della CTU ; il documento originale era stato acquisito dal correntista a seguito di ordine di esibizione a carico della Banca e la querela di falso era stata prodotta sulla scorta di una copia autentica rilasciata dalla Banca stessa;
l’acquisizione in originale o in miglior copia del documento su richiesta del CTU non integra alcuna violazione del contraddittorio poiché è stato sollecitato il confronto delle parti e dei loro consulenti da parte del CTU senza alcuna contestazione in ordine alla corrispondenza degli originali o delle copie;
la Banca convenuta non ha mai specificato in che modo la circostanza dell’acquisizione avrebbe leso il suo diritto di difesa;
il CTU ha ampiamente giustificato la sua conclusione sulla falsità delle firme apposte senza che in sede di gravame siano state formulate critiche specifiche;
l’appello incidentale va accolto con riferimento alla iniziale domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione del contratto n. 78035 del 1998 che deve intendersi rinunziata perché non riportata nelle conclusioni;
va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con la correzione sul punto della sentenza di I grado.
─ La Banca Popolare di Bari s.p.a., ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
Di NOME COGNOME ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
6. ─ Con il primo motivo: Violazione degli artt. 221 ss. c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.
A mente dell’art 221 c.p.c. non è stato assolto dal querelante l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
La Corte di merito ha erroneamente valutato le evidenze istruttorie, difettando la prova quanto all’ applicazione dell’art. 2697 c.c. che il documento impugnato di falso e le condizioni economiche ivi precisate, fossero state mai applicate con conseguente difetto dei presupposti per procedere a giudizio di falsità.
La Corte d’Appello ha riversato sulla banca convenuta, in contrasto con l’art. 221 c.p.c. e con i principi di cui all’art. 2697 c.c., l’onere negativo di provare, ai fini del giudizio di falsità, l’applicazione delle condizioni del rapporto relativo al conto corrente tra le parti, le cui sottoscrizioni sono state impugnate per falso, allorquando era il correntista tenuto a dimostrare la circostanza relativa.
L’attore in primo grado non ha reiterato la propria querela e il disconoscimento delle sottoscrizioni al momento del deposito dell’originale ed è pertanto decaduto.
La CTU grafologica è inammissibile per inesistenza dei presupposti e per complessiva carenza di prova.
6.1. -La censura è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi .
La ricorrente ha dedotto la nullità della querela, perché l’istante non aveva provato che le condizioni economiche riportate nel contratto del 7/04/1995 fossero quelle effettivamente applicate in c/c. Ma la corte territoriale ha adottato la propria decisione sulla considerazione che « nella specie si verte in ipotesi di querela proposta in via principale », sicché « corretto e condivisibile si rivela il rilievo del Tribunale in punto di esclusione della necessità per il
giudice di verificare il presupposto costituito dalla rilevanza del documento ».
La censura svolge dunque un argomento non pertinente al decisum laddove sostiene che la verifica della falsità del documento sia condizionata dall’accertamento del suo effettivo utilizzo , aspetto concernente invece la verifica della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito, riguardo alla quale come si è detto in espositiva il giudizio è stato sospeso.
7. -Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 221 c.p.c. e 222 c.p.c., nella parte in cui dispone circa l’ammissione dei mezzi istruttori ritenuti idonei, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La documentazione sottoposta a perizia grafologica è stata incentrata su copie fotostatiche, allorquando solo sul documento originale possono individuarsi gli elementi che consentono di risalire al reale autore della sottoscrizione. È dedotto dunque il difetto del valore probatorio delle copie fotostatiche non conformi sottoposte a giudizio di falsità.
7.1 ─ La Corte d’appello ha osservato in argomento: « invero a sostegno della querela di falso proposta contro gli specifici documenti indicati in querela (con particolare riferimento alle sottoscrizioni a suo nome che su tali documenti risultavano apposte) l’attore ha prodotto una consulenza di parte (contenente analitica descrizione dei profili di falsità) ed ha depositato inoltre scritture di comparazione; ciò detto, si rileva che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 4720/2019), ai fini della valida proposizione della querela di falso, l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall’art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all’accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni, sicché vanno considerati sufficienti gli elementi
offerti attraverso il deposito delle scritture indicate anche nella consulenza di parte ».
La censura omette di evidenziare che la querela è stata proposta su una copia autentica rilasciata dalla Banca e che l’originale è stato acquisito a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c., che era in potere del giudice impartire (Cass. 2 ottobre 1980, n. 5345). E dunque non ha fondamento l’assunto del la parte ricorrente che lamenta la tardiva produzione dell’originale. Egualmente infondata è la censura in ordine alla documentazione acquisita per le scritture di comparazione ed alla valutazione della CTP acquisita.
Va ricordato che questa Corte ha più volte statuito che ai fini della valida proposizione della querela di falso, l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità (previsto dall’art. 221 c.p.c.) può essere assolto con l’indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all’accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni (Cass., n. 1537/2001; e quindi anche una CTP: Cass., n. 4720/2019).
8. ─ Con il terzo motivo: Violazione degli artt. 61 ss. c.p.c. e 191, comma 1, c.p.c. in tema di ammissibilità della CTU, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Violazione del principio di contraddittorio nell’espletamento della CTU. Nullità della CTU. Inammissibilità della CTU. I documenti acquisiti quali scritture di comparazione di cui al verbale del CTU in data 3.2.2016, sono stati depositati e acquisiti senza concorde assenso tra le parti.
8.1. -La censura ripropone le medesime doglianze formulate nel gravame in appello, omettendo anche in questa sede di dimostrare come le denunciate irregolarità nell’acquisizione della documentazione possano aver inficiato i risultati della CTU e non pone nessuna censura specifica sui suoi esiti , che la Corte d’appello ha così ricostruito: « correttamente il Tribunale ha evidenziato come
il CTU abbia condotto una approfondita ed accurata analisi, spiegando in particolare che l’analisi comparative delle firme apposte in Condizioni economiche di c/c n. 78035 del 07.04.1995 e allegati condizioni di pari data e del grafismo autografo (V. da p. 32 a p. 38 e da p. 62 a p. 88) ha messo in evidenza difformità grafiche, numerose e qualificanti sul piano segnaletico; le differenze grafiche, rilevate e documentate al fine dell’oggettività dei riscontri e della verifica, attendono, infatti, a caratteristiche grafiche di tipo ideale, strutturale e ritmico (connotati salienti), scaturenti dalla relazione dinamiche degli elementi costituenti il contesto grafico, nel quale ogni segno grafico va calato e letto; sono emerse differenze segniche nel livello grafomotorio, nella qualità del tratto e localizzazione pressoria, nell’occupazione dello spazio grafico e nella prevalenza e/o vezione delle spinte vettoriali e modulazione della fascia grafica, nella continuità grafica e modalità coesiva; particolare valenza probatoria assume la peculiarità della morfodinamica, ideale (fonte ideativa) e formale (modalità di esecuzione) del bilettero ‘Di’ conformato ai sue ‘Ca’ del cognome e del nome nelle tre firme in verifica X1/3; al contrario costantemente differenziato nell’universo del grafismo autografo comparativo’; a fronte della approfondita ed esaustiva analisi compiuta dal CTU e della diffusa e convincente esposizione delle ragioni tecniche poste alla base delle conclusioni formulate, il motivo di appello in analisi non contiene alcuna specifica e qualificata censura né espone elementi scientifici idonei ad inficiare i risultati della perizia; sufficiente, infine, al fine della declaratoria di falsità delle firme apposte sul documento denominato condizioni economiche conto corrente n. 78035 del 7/04/1995, appare il giudizio formulato dal CTU in termini di ‘estrema probabilità’ ».
In tal modo il motivo non pone alcuna efficace doglianza sulla motivazione effettiva della statuizione, ma ripropone valutazioni sugli accertamenti istruttori non censurabili in questa sede di legittimità.
-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima