SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1374 2025 – N. R.G. 00001075 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di L’Aquila
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa. NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale dell’anno 202 4, promossa da:
AVV_NOTAIO del foro di Chieti, nata a Chieti, il DATA_NASCITA ed ivi residente, C.F.: , in proprio, che manifesta l’intenzione di operare come difensore di sé medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, sito in Chieti alla INDIRIZZO e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al domicilio digitale – indirizzo Pec: C.F.
-Appellante-
Contro
cod. fissc. , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Prof. cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Atri INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (cod. fisc. ; fax NUMERO_TELEFONO e pec: , che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata con atto separato ex art. 83, comma3, cpc, da considerarsi apposta ad ogni effetto di legge in calce alla comparsa di costituzione e risposta, P.
-Appellato-
P.G.
-Interventore-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 969/2024 emessa dal Tribunale di Teramo del 18 settembre 2024 e pubblicata il 27/09/2024.
CONCLUSIONI:
Per l’appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte di appello di L’Aquila, in integrale riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, contrariis reiectis, così disporre:
In via pregiudiziale e cautelare – sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via preliminare
-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza civile n. 969/2024, pubblicata il 27/09/2024 – R.G. n. 5747/2013 – Repert. n. 1316/2024 del 27/09/2024, resa inter-partes, dal Tribunale Ordinario di Teramo – (AVV_NOTAIO) e notificata in data 24.10.2024;
pronunciare la nullità di tutti i provvedimenti assunti dal AVV_NOTAIO di primo grado nella parte in cui ha accolto le istanze proposte dal costituitosi personalmente, senza un difensore, munito di ius postulandi;
-dichiarare la nullità dell’ordinanza ammissiva della prova dedotta dal nella comparsa di costituzione e risposta del 6.3.2014, depositata in atti nella costituzione effettuata in proprio;
-ritenere e dichiarare l’inutilizzabilità assoluta di tutti gli atti e delle stesse produzioni documentali al pari delle istanze di prova orale contenute negli atti processuali di parte depositati dal nella fase in cui si è difeso in proprio;
-dichiarare la nullità anche della prova testimoniale assunta e per l’effetto, nuovamente provvedere limitatamente alla sola prova legittimamente acquisita in atti in primo grado oppure disporne la rinnovazione limitatamente alle legittime attività deduttive spiegate solo dalla parte odierna appellante e sopra puntualmente riproposte.
Nel merito
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-per le suesposte ragioni, accertare e dichiarare la falsità dell’atto de quo, (verbale di contestazione n. 11905S/2013 – pr. n. 616/2013) e, per l’effetto, dichiarare nulli e privi di ogni effetto gli eventuali atti posti in essere successivamente ed in forza dell’atto medesimo. In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, ovvero,
In subordine disporre la compensazione delle spese di lite.
Per l’appellata:
si conclude perché l’adita Corte d’Appello di L’Aquila, rigettata ogni opposta deduzione, richiesta, eccezione e produzione, voglia:
Rigettare la richiesta di revoca e/o sospensione della esecutorietà della impugnata sentenza.
Rigettare tutte le richieste avanzate dall’appellante in via preliminare, stante la loro inammissibilità ed infondatezza.
Rigettare l’appello, stante la sua infondatezza.
Confermare a sentenza di primo grado e, per l’effetto, accogliere le conclusioni tutte dell’attuale appellato avanzate in detto grado, che qui si riportano:
-‘L’on. Tribunale adito voglia rigettare la domanda attorea, poiché infondata sia in fatto che in diritto, con condanna dell’attrice al rimborso di spese, compensi e 15% per spese generali di giudizio.’
Condannare l’attrice appellante al rimborso delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio.
Per il P.G. :
Si chiede il rigetto dell’appello e la conferma del sentenza impugnata (Tribunale di Teramo nr. 969/2024 pubbl. il 27/09/2024) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato NOME COGNOME proponeva querela di falso in via principale avverso il verbale di contestazione n. 11905S/2013 -pr. n. 616/2013 che le contestava la violazione dell’art. 7 co. 1 e dell’art. 14 del Codice della Strada commessa in in INDIRIZZO, il 5.08.2013 alle ore 19.30 per aver lasciato in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica temporanea sostenendo che, contrariamente a quanto ivi indicato, non vi era alcun cartello segnalante il divieto di sosta relativamente alla giornata in contestazione atteso che, da un lato, dinanzi alla sua autovettura vi era un segnale di divieto di sosta riferito alle diverse giornate del 26 e del 27 luglio e, dall’altro, solo al centro della piazza era presente un segnale di divieto riferito anche al giorno in contestazione in conseguenza della previsione di un evento in tarda serata, segnale non presente al momento del suo arrivo nella piazza e riferito ad una diversa area della piazza.
1.2 Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della querela di falso in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.3 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e quindi trattenuta alla decisione del Collegio.
1.4 Con sentenza n. 969/2024 pubblicata in data 27 settembre 2024 il Tribunale di Teramo pronunciandosi sulla querela di falso in via principale avverso il verbale di contestazione n. 11905S/2013 -pr. N. 616/2013 proposta da NOME COGNOME, ha rigettato la stessa e disposto ai sensi dell’art. 226 c.p.c. la restituzione dei documenti in contestazione e che la Cancelleria provvedesse ad annotare il dispositivo della sentenza, al passaggio in giudicato della stessa su copia autentica del documento di cui sopra; ha condannato ai sensi dell’art. 226 c.p.c., parte attrice al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria; ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta liquidate in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
1.5 A fondamento della sua decisione, il Collegio ha ritenuto che la querela di falso dovesse essere rigettata in conformità alle regole che presiedono il riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. in forza delle quali nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all’accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2126).
Ha infatti considerato che , fermo che dalle fotografie in atti era evincibile la presenza di un segnale di divieto di sosta nella piazza in questione, la testimone agente di polizia municipale del Comune di aveva riferito che il giorno in contestazione avev a provveduto a contestare l’infrazione all’odierna attrice e che, in ragione della presenza di una manifestazione, la piazza INDIRIZZO di Acquaviva era stata interdetta alla sosta a partire dalle 48 ore antecedenti l’evento, essendo state apposte a partire
dall’intersezione con INDIRIZZO 4 paline verticali con pannello integrativo di divieto di sosta, sotto pena di rimozione dalle ore 18.00 alle ore 24.00, divieto che era funzionale al montaggio del palco e a quanto necessario per l’organizzazione, segnale percepito dall’utenza tanto che nella piazza erano rimaste presenti solo tre auto. La testimone aveva, altresì, confermato la presenza -dinanzi all’autovettura di NOME COGNOME -di un divieto di sosta riferito ai giorni 26 e 27 luglio del 2013 (vd. foto 1 allegato al deposito di parte attrice), il quale, tuttavia, si riferiva ad una manifestazione precedente, divieto irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto nell’intera piazza erano posti i sopracitati divieti di sosta (vd verbale di udienza del 19.04.2017). Alla luce dall’istruttoria svolta era quindi emersa, secondo i primo giudice, la presenza di segnali contenenti il divieto di sosta nell’intera piazza, segnali che risulta vano essere presenti al momento dell’arrivo di parte attrice e che quest’ultima non aveva provato essere riferiti solo ad una parte della piazza, con esclusione -quindi -dell’area nella quale la stessa aveva parcheggiato . La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice non aveva pertanto trovato piena conferma nell’istruttoria svolta in quanto: i) oltre agli agenti di polizia giudiziaria, anche la testimone (del tutto estranea ai fatti non avendo, a differenza di e , alcun rapporto con le parti) aveva confermato la presenza del segnale di divieto di sosta relativo a tutta la piazza al momento dell’arrivo dell’attrice; ii) contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non vi era alcuna prova che al momento in cui la stessa si era accorta della contestazione ed aveva avvicinato gli agenti della polizia municipale uno di essi aveva spostato il segnale di divieto di sosta mobile ampliando in tal modo la zona coperta dal divieto (trattasi di circostanza oggetto del capitolo di prova n. 7 di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., non ammesso da parte del AVV_NOTAIO precedente assegnatario del procedimento in quanto generico); iii) il testimone e, soprattutto, la testimone avevano riferito di aver sentito parte attrice lamentarsi con gli agenti della polizia municipale di non essersi resa conto del divieto di sosta vigente in relazione all’intera piazza, il che lascia
presumere l’effettiva presenza dello stesso al momento del suo arrivo in loco.
Nel proprio atto di impugnazione parte appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Teramo chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 I) Violazione ex art. 82 comma 2 c.p.c. per difetto dello ius postulandi.
Con il primo motivo l’appellante solleva l’eccezione di mancanza di rappresentanza ed assistenza dell’ente in data 6
convenuto in giudizio in primo grado per difetto dello ius postulandi atteso che il marzo 2014 si costituiva in giudizio personalmente, in assenza totale di difensore munito di procura ad litem . L’appellante prosegue nel sostenere che il successivo deposito della procura ad litem da parte dell’AVV_NOTAIO avvenuto in data 7 giugno 2016, ovvero ben tre anni dopo l’incardinazione del giudizio in questione, non può avere efficacia sanante in riferimento a tutti gli atti pregressi, fino a quel momento posti in essere, che devono essere considerati irrimediabilmente nulli. Aggiunge, altresì che la particolare rilevanza giuridica si rivela dal fatto che nel nuovo atto di costituzione in giudizio, non viene riportato integralmente il contenuto della precedente invalida comparsa di costituzione e risposta; né tantomeno vengono nuovamente richiesti i mezzi istruttori, ovvero formulati i capitoli di prova testimoniale, bensì, viene effettuato un mero richiamo ‘de relato’ all’atto nullo.
2.2 II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c. e derivata nullità parziale dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 16.12.2015 nella parte in cui ritiene ammissibili i mezzi di prova richiesti dall’Ente appellato e conseguente assoluta inammissibilità ed inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione. Conseguente nullità della motivazione e del dispositivo poiché basati su prove testimoniali inammissibili ed inutilizzabili. III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali in materia di onere della prova e conseguente contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia -posta alla base della decisione assunta -per errata ricostruzione e valutazione dei fatti e delle risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria probatoria.
Con il secondo motivo l’appellante contesta, conseguentemente a quanto riportato nell’argomentazione del primo motivo, che nel caso di specie non può trovare valida applicazione l’efficacia sanante prevista dall’ultimo comma dell’art. 182 c.p.c. Parte appellante pone in evidenza che in tema di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, l’effetto sanante previsto nell’ultima parte dell’art. 182 c.p.c. non è applicabile in caso di inesistenza della procura, né tantomeno, in difetto dello ius postulandi, poiché il richiamato dettato normativo fa riferimento soltanto al ‘vizio di nullità della procura’ e non all’inesistenza della procura stessa ed alla mancanza di un difensore, come nel caso ‘de quo’ . Quindi, prosegue parte appellante che la previsione della concessione di un termine ‘per il rilascio della procura alle liti’ deve essere intesa ‘per il rilascio di una valida procura alle liti’ e non anche per il rilascio di una procura prima inesistente.
Parte appellante nel richiamare alcune pronunce giurisprudenziali (in particolare Cassazione a Sezioni Unite sent. N. 37434 del 21.12.2022) insiste nell’affermare che la controparte incorsa nel difetto di cui all’art. 182 c.p.c. non può sanare la propria irregolarità con rinnovo di ciò che non è mai esistito, in quanto il vigente art. 182, secondo comma c.p.c. non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. Sul punto, l’appellante sostiene che la conseguenza di quanto sop ra conduce ad una nullità ed inutilizzabilità di tutti gli atti posti in essere dalla parte in assenza di un difensore e, quindi, in mancanza di relativa procura ad litem. Pertanto, visto il difetto dello ius postulandi, contesta la validità dell’ammissione dei mezzi di prova richiesti da soggetto non abilitato alla difesa tecnica oltre privo di procura. Di talchè, ribadisce l’appellante, merita censura la sentenza di primo grado che in violazione della normativa sopra richiamata ha 1) proceduto all’ammiss ione della prova testimoniale formulata da controparte assolutamente inammissibile, in quanto richiesta ed articolata unicamente all’interno di un atto affetto da nullità insanabile e mai riproposta validamente in altro scritto difensivo, non essendo stata reiterata nel successivo atto di costituzione in giudizio, né tantomeno nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., mai depositata; 2) in conseguenza di ciò, ha a torto ritenuto utilizzabili ai fini della decisione, le prove stesse, sebbene le stesse fossero assolutamente inutilizzabili; 3) ha basato la sua decisione di rigetto della querela di falso unicamente sulla base dell’esito delle prove testimoniali richieste da controparte e dunque, formulando censura nel merito del rigetto della querela di falso, sulle dichiarazioni di testi ( e che hanno a loro volta posizioni di portatori di interessi diretti nella causa. Infatti, la è l’agente che ha
elevato il verbale oggetto di querela di falso, mentre seppur non ha direttamente elevato verbale è anch’egli portatore di un interesse proprio in ragione della qualifica rivestita, nello specifico, di agente di polizia municipale del Comune di e, quindi collega dell’agente Dunque, insiste parte appellante che il Tribunale avrebbe dovuto valutare con più attenzione l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai due agenti. Inoltre, l’appellante sostiene che non sia stata considerata la sussistenza di un dato fattuale rilevante e dirimente ossia che nessun teste escusso, compreso quello comune , aveva smentito il fatto che nella piazza erano presenti transenne che delimitavano la zona di divieto di sosta e che l’autovettura dell’odierna appellante non si trovava all’interno della zona vietata in quanto delimitata dalle suddette transenne, bensì all’esterno. Ebbene, la presenza di tali transenne ribadisce l’appellante , mai smentita, finanche dagli agenti – fornisce essa stessa la prova della falsità delle dichiarazioni rese dagli agenti e riportate nel verbale, secondo cui, nelle circostanze di tempo e luogo dell’elevato verbale, fossero presenti segnali di divieto per l’intera piazza . Quindi, parte appellante contesta che se effettivamente ci fossero stati validi segnali di divieto per l’intera piazza: 1) la piazza non sarebbe stata transennata, bensì preclusa all’accesso, posto che la presenza di transenne, come già detto risulta proprio funzionale a delimitare le aree in cui risulta vietata la sosta, rispetto a quelle in cui è ammessa; 2) i vigili, alla legittima richiesta dell’attrice e del compagno volta a conoscere quale e dove fosse il presunto segnale di divieto per l’intera piazza, non avrebbero indicato un segnale mobile consistente in un foglietto attaccato ad un palo di fronte all’autovettura in questione, riportante il divieto per il mese di luglio; piuttosto, avrebbero indicato un valido segnale di divieto concernente l’intera piazza, della cui esistenza, invece non è emersa prova alcuna.
In conclusione, parte appellante sostiene di aver assolto l’onere probatorio come disciplinato dall’art. 2697 c.c. sulla base della documentazione prodotta (riproduzioni fotografiche acquisite agli atti); nonché, sulla scorta delle univoche dichiarazioni rese dai testi e .
2.3 IV) Eccessività dell’entità della condanna alle spese del giudizio, tenuto conto della natura del procedimento, del comportamento delle parti e delle risultanze processuali.
Con il presente motivo parte appellante impugna l’eccessività della pronuncia in ordine alla condanna alle spese statuite in primo grado. Prosegue la ricorrente nel ritenere che il Tribunale ha omesso del tutto di considerare la natura della causa e, quindi, il dato fattuale secondo cui l’incardinazione del giudizio di querela di falso era funzionale nel relativo procedimento avverso a sanzione amministrativa, unicamente a vincere il valore di fede privilegiata del verbale di accertamento per violazione del codice della strada, peraltro inerente ad un mero divieto di sosta, la cui sanzione comminata risultava di valore irrisorio. Altresì insiste nel ribadire che il AVV_NOTAIO di prime cure non ha tenuto in alcun conto il comportamento negligente dell’ convenuto, che non ha mai contestato, ma addirittura ammesso, nel corso del giudizio di primo grado, di aver lasciato apposto un cartello di divieto di sosta relativo ad una precedente manifestazione riferita al mese di luglio, ingenerando, in tal modo, inevitabile confusione negli automobilisti presenti ed, in tal modo, violando quei principi di chiarezza e trasparenza a cui dovrebbe essere ispirata – in tutte le sue manifestazioni, ancor più le più evidenti ed esteriori l’attività della Pubblica Amministrazione, s oprattutto quando trattasi di amministrazione periferica, nella specie locale, in quanto comunale, a contatto diretto con i
cittadini. Inoltre continua parte appellante che anche in merito all’attività processuale svolta dalla controparte, il AVV_NOTAIO di prime cure ha omesso di considerare come la stessa abbia dato luogo ad un esiguo dispendio di energie processuali, essendosi limitata alla produzione di una sintetica comparsa di costituzione e risposta in cui peraltro faceva ‘de relato’ mero rinvio alla precedente comparsa nulla; inoltre non provvedeva al deposito di alcuna memoria ex art. 183 comma 6; mentre la valida partecipazione è circoscritta a n. 2 udienze, oltre al deposito di note e memorie conclusive in cui si limitava a riportarsi a quanto già richiesto. Quindi, alla luce di quanto esposto nel presente motivo la ricorrente afferma che anche nell’ipotesi in cui si fosse legittimamente imposta una pronuncia di condanna a carico dell’odierna appellante, ebbene, alla luce di tali considerazioni, si imponeva una pronuncia di compensazione delle spese legali, ovvero, quantomeno, l’applicazione di parametri minimi.
3. Si costituisce in giudizio d’appello il con comparsa di costituzione e risposta ed impugna e contesta illimitatamente l’appello proposto, poiché infondato in fatto e diritto, instando per il suo rigetto, con conferma integrale della impugnata sentenza del Tribunale di Teramo.
In particolare, quanto al primo motivo di appello l’ente convenuto rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, in tutto l’iter del giudizio di primo grado, mai l ‘ attrice appellante si è opposta alle ordinanze di ammissione delle prove e di concessione della sanatoria ex art. 182 cpc, né ha formulato richieste di annullamento delle stesse, non le ha neanche avanzate nelle rassegnate conclusioni, né ha mosso obiezioni di sorta in comparsa conclusionale o nelle note di replica. Del pari, non ha manifestato opposizione alcuna alla prova testimoniale richiesta dall’attuale deducente e regolarmente espletata. Quindi sostiene parte appellata che l’atteggiamento processuale tenuto dall’attrice appellante sia tale da essere considerato come acquiescenza. In ogni caso, continua parte appellata, la modifica dell’art. 182 cpc apportata dalla c.d. ‘Legge Cartabia’, evidentemente ispirandosi all’indirizzo giurisprudenziale richiamato dall’appellante ( Sezioni Unite della Cassazione n.37434/2022), ha chiarito che anche la mancanza della procura al difensore rientra tra i casi che possono essere sanati entro il termine concesso dal giudice, con effetto ex tunc. Pertanto, parte appellata asserisce che non può essere ritenuta e dichiarata la nullità dell’attività svolta nel corso del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che il procuratore dell’Ente nella comparsa di costituzione si era riportato ai precedenti scritti difensivi, facendoli propri e, comunque, all’atto della costituzione, dovevano essere espletate le prove ammesse e la reiterazione delle richieste di ammissione dei mezzi istruttori sarebbe stata inammissibile, poiché tardiva. Il ribadisce che di nessun pregio è la richiesta di dichiarazione della nullità dell’ordinanza ammissiva delle prove articolate dal convenuto appellato, stante la sua inammissibilità, in considerazione della circostanza che l’attrice appellante non si è mai opposta alla stessa, né ha mai chiesto la sua modifica e/o revoca al primo giudice, e non lo ha fatto neanche in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi scritti difensivi, ma solo nell’atto di appello. Parte appellata sottolinea che l’ordinanza istruttoria è modificabile e revocabile dallo stesso AVV_NOTAIO che l’ha pronunciata ex art. 177 cpc o dal Collegio in sede di decisione della causa ex art. 178 cpc tanto che nell’ipotesi di rimessione della causa al Collegio le parti possono sottoporre a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 178 c. 1 cpc, tutte le questioni già definite dal g.i. con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica
impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. Ne consegue che la piena validità dell’attività di udienza, degli atti prodotti dal deducente, dei provvedimenti del AVV_NOTAIO di primo grado e della prova testimoniale espletata.
Inoltre, parte appellata insiste nella propria comparsa che non siano accolte le richieste istruttorie avanzate in appello da parte attrice appellante ed in particolare la richiesta fatta a pag. 18 dell’atto di appello con rinnovazione della prova, atteso che il AVV_NOTAIO di primo grado, con ordinanza del 16.12.2015 (cfr. doc. n.09), non aveva ammesso i capitoli 3, 6 e 7.
Inoltre, parte appellata solleva l’inammissibilità sulla richiesta espressa da parte attrice appellante in ordine alla rinnovazione della prova testimoniale con l’elencazione dei capitoli, riportando alcune pronunce giurisprudenziali, ed afferma che l ‘ istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio e che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere reputata come tacitamente rinunciata, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata . All’uopo, se non reiterate al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non possono essere riproposte in appello, essendo precluse dall’ inerzia del proponente nel grado pregresso. Quindi, le istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, essere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione.
Parte appellata contesta anche il motivo sollevato da parte attrice appellante e relativo alla ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali in materia di onere della prova’. Quindi, parte appellata evidenzia che il AVV_NOTAIO di primo grado con un giudizio logicamente motivato, ha spiegato le ragioni delle sue scelte in riferimento alla valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Inoltre, parte appellata esprime come il Tribunale ha fornito in modo adeguatamente motivato la sentenza impugnata, facendo riferimento a circostanze concrete che trovano riscontro nella prova testimoniale svolta, laddove si consideri che la teste all’udienza del 16 novembre 2017, su specifica domanda, dichiarava ‘preciso che c’erano segnaletiche che erano deputate a segnalare l’evento che doveva svolgersi sulla già indicata piazza e che dunque indicavano il divieto di sosta ed inibivano il parcheggio intorno alla piazza de quo. Si trattava di segnaletica verticale e mobile situata al centro della piazza.’ Di converso la parte appellata pone in evidenza che la prova testimoniale offerta dall’attrice appellante è stata confusa e contraddittoria, ove si consideri che i testi e alla udienza del 19 aprile 2017, in risposta ai capitoli di parte attrice, dapprima negavano la presenza di segnali mobili di divieto di sosta sulla piazza (cfr. capitolo 1), salvo, poi, ammetterne la presenza (cfr. capitolo 5). Inoltre, parte appellata ritiene che dalla prova documentale prodotta in primo grado da controparte, vi sia la chiara dimostrazione della infondatezza del suo assunto, laddove si osservi che la vettura dell’attrice appellante era parcheggiata in prossimità di uno stand dal tendone bianco (foto n. 1 in atti), che lo stesso tendone viene ripreso sullo sfondo, ben dopo il segnale di divieto di sosta (foto n. 4 e n. 8 in atti). Inoltre, insiste parte appellata che le predette fotografie sono state confermate dalla teste in risposta al
capitolo 5 di parte attrice (cfr. verbale udienza 16 novembre 2017). Inoltre, rileva, che delle transenne che sarebbero state posizionate sull’intera piazza, non vi è riscontro alcuno sulle fotografie prodotte da controparte.
Parte appellata contesta anche il quarto motivo sollevato da controparte per ciò che concerne le spese di lite in relazione al valore della causa, ponendo in evidenza che essa stessa in atto di citazione in primo grado ha dichiarato il valore indeterminato della causa. Inoltre, con riferimento a pronuncia di giurisprudenza parte appellata sottolinea che ‘in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell’utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell’accertamento della falsità.’
4. All’udienza tenutasi , previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., in data 11 novembre 2025 secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate (erroneamente nel verbale si è dato atto che esse erano state depositate solo da parte appellata) all’esito della camera di consiglio la Corte, riservato ogni altro provvedimento, ha trattenuto la causa in decisione.
L’appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la costituzione in proprio del avvenuta agli arbori del giudizio di primo grado, vertendosi in materia (querela di falso) in cui l’ente locale non è dotato del potere di rappresentanza giudiziale tramite proprio funzionario, senza assistenza tecnica di un difensore.
Ciò implica che le prove articolate nell’interesse del sin dall’originario atto di costituzione ed ammesse ancor prima della intervenuta costituzione del difensore, di seguito ritualmente nominato su invito del giudice, non possono ritenersi ritualmente acquisite.
Né può operare alcuna sanatoria della pregressa attività compiuta, ex art.182 c.p.c., vertendosi in ipotesi di chiara inesistenza della procura e non di nullità, situazione che secondo la formulazione della norma antecedente la riforma ‘Cartabia’ non ammette alcuna ratifica o effetto sanante, neanche all’esito della rituale costituzione.
Ciò considerato occorre esaminare se, sulla base delle sole prove ritualmente acquisite, ossia le foto prodotte dalla originaria parte attrice, oggi appellante e le dichiarazioni resa a prova diretta sui capitoli articolati nell’interesse della stessa da i testi da ella indicati, possa dirsi dimostrata la falsità di quanto attestato dall’agente accertatore nel verbale accertamento di violazione n.NUMERO_DOCUMENTOV prot. N.NUMERO_DOCUMENTO elevato in data 05.08.2013 ore 19,30, ossia di aver rilevato che la conducente del veicolo TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO nell’occasione aveva lasciato in sosta lo stesso nonostante il divieto imposto (ordinanza temporanea n.144/2013).
Ritiene il Collegio che tale prova non sia stata raggiunta.
L’unico teste attendibile escusso nel corso del giudizio di primo grado, ossia estranea alle parti a differenza degli altri testi addotti dalla difesa attorea, (l’uno compagno della stessa, l’altro amico del
compagno) ha chiaramente indicato la presenza di un cartello di divieto posto al centro della piazza contenente la corretta individuazione dei giorni di interdizione al parcheggio, compreso quello del 5.8.2013.
Quanto alla sua posizione la teste ha fatto riferimento espresso alle foto 4 ed 8 prodotte dall’attrice che mostrano chiaramente come lo stesso ( a differenza di quelle non riconosciute dalla stessa teste) fosse posto al centro della piazza e ben più avanti delle tavolate e del gazebo dello stand collocato a sinistra, nei pressi del quale l’attrice aveva parcheggiato la sua autovettura, come visibile dalla foto 1.
Né, posto pacificamente che il parcheggio è avvenuto da parte dell’attrice nella piazza, può assumere rilevanza l’affidamento da ella fatto sulla presenza dinanzi alla propria autovettura di cartello riferito a data diversa e già trascorsa, non implicando tale circostanza che ella dovesse disinteressarsi dell’altro cartello, mobile e verticale, pur posto al centro della piazza come confermato dalla teste anche mediante riconoscimento dello stato di fatto come quello rappresentato dalle foto 4 ed 8 prodotte dalla stessa parte attrice, che inibiva il parcheggio intorno alla stessa.
Peraltro il giudizio di sostanziale inattendibilità degli altri testi addotti dalla parte attrice è suffragato anche dalle risposte dagli stessi fornite, facendo questi riferimento entrambi anche a transenne che delimitavano la zona interdetta poste nelle vicinanze del sito in cui era parcheggiata l’area, transenne non indicate anche dalla teste indifferente sentita sui capitoli articolati dall’originaria attrice, né documentate dalle foto prodotte.
Per quanto sopra riportato quindi, non è ravvisabile la violazione paventata dall’appellante atteso che la stessa non ha assolto l’onere, sulla stessa incombente, di dimostrare la falsità degli atti contestati dalla RAGIONE_SOCIALE.
5.3 Anche l’ultimo motivo del gravame è infondato e deve essere rigettato .
Premesso quanto illustrato nei precedenti motivi con il mancato accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, e, ritenuto che le spese gravano sulla parte soccombente, resta da verificare l’ammontare complessivo per una causa dichiarata con valore indeterminabile, attesa la censura sollevata dall’appellante. Innanzitutto, è opportuno premettere che in ordine al calcolo delle spese è necessario far riferimento ai criteri previsti dal DM 55/2014. Sul punto, è di buon ausilio una recente pronuncia della Corte di cassazione (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23735 Anno 2025) che ha fatto un po’ di chiarezza sulle spese in casi di valore indeterminabile. All’uopo, e seppur l’emarginata recente pronuncia verte su di un ricorso ad un provvedimento derivante da procedimento sommario del Tribunale, pone all’att enzione la corretta quantificazione delle spese nei casi di procedimenti con valore indeterminabile da inquadrare nello scaglione minimo che va da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00. Se la causa risulta di particolare rilevanza può essere applicata fino allo scaglione di Euro 520.000,00. Per il caso in esame e vista la natura del procedimento ed il suo grado di complessità e considerando le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale appare congrua e legittima la somma liquidata a titolo di spese da parte del Tribunale, per l’ammontare complessivo di € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed altri oneri come per legge. Infatti, il predetto importo deriva dallo scaglione (Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00) come richiamato sopra, tenendo conto di importi medi per la complessità del procedimento. Pertanto, va rigettato il proposto motivo di parte appellante in ordine alle spese e va confermata la pronuncia di primo grado.
Conclusivamente, l’appello deve essere rigettato per i motivi espressi nella motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, alla luce della soccombenza, devono essere integralmente poste a carico della parte appellante, secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, ad eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Trova, inoltre, applicazione la norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l’appellante, risultato soccombente, sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello definitivamente pronunciando :
1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
co ndanna parte appellante, al pagamento in favore dell’appellato, in persona del Sindaco pro tempore, delle competenze di lite del presente grado di giudizio liquidate in €. 6.946,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% oltre CPA ed Iva, qualora dovuta, come per legge;
dichiara inoltre parte appellante, tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi de ll’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
Il Consigliere relatore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME