Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13909/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2233/2019 depositata il 25/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2233 del 2019 della Corte di appello di Firenze esponendo, per quanto ancora d’interesse , che:
-erano stati convenuti dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALEp.a., in nome della RAGIONE_SOCIALE, per la condanna al rilascio e al pagamento del dovuto in base a un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE concedente e la RAGIONE_SOCIALE, relativamente al quale avevano prestato garanzia fideiussoria;
-il Tribunale aveva accolto la domanda;
-la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame dichiarando inammissibile, altresì, la querela di falso incidentale interposta dai deducenti in ordine RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione della decisione di prime cure;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quali cessionarie dei crediti coinvolti;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 222, cod. proc. civ., 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982, poiché la Corte di appello avrebbe errato giudicando nel merito la querela di falso incidentale proposta senza averla dichiarata ammissibile, con successivo giudizio coinvolgente il Pubblico Ministero, omettendo di considerare che la denuncia in questione era supportata da prove orali e da una relazione tecnica sullo stato dei luoghi al fine di dimostrare che:
quanto alla posizione dei coniugi COGNOME e COGNOME, la relata aveva falsamente attestato che la consegna del plico postale contenente l’atto giudiziario era stata effettuata presso la loro abitazione invece che nelle mani della madre e suocera dei destinatari, residente nello stesso fabbricato ma in appartamento autonomo, così come era stato falsamente attestato che la ricevente avesse dichiarato di essere convivente con quelli;
quanto alla posizione di NOME COGNOME poiché, analogamente, la relata aveva falsamente attestato che la notifica era stata effettuata con consegna nelle mani di un convivente, NOME COGNOME, figlio della destinataria residente però altrove e solo occasionalmente presente nell’abitazione della stessa;
Considerato che
il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale ha osservato che i fatti dirimenti erano pacifici, ossia:
la notificazione ai coniugi COGNOME e COGNOME era stata fatta presso il domicilio indicato dai contraenti la locazione finanziaria, senza che l’appartamento dei destinatari risultasse distinto con autonoma identificazione toponomastica, mentre dalla stessa relazione tecnica depositata dRAGIONE_SOCIALE parti interessate emergeva che l’accesso autonomo concerneva il civico n. 22 e non quello n. 21 dov’era avvenuta la consegna, così come lì era stata perfezionata la notifica del ricorso in primo grado (con ritiro dopo l’assenza al momento di quella consegna, senza contestazioni), sicché le prove proposte a supporto della querela non avrebbero potuto incidere sulle conclusioni da trarre in ordine alla differente questione della validità della notifica in parola;
quanto alla notificazione a NOME COGNOME, le prove proposte a sostegno della denuncia di falso non avrebbero potuto incidere atteso che la differente residenza anagrafica del destinatario non poteva essere ritenuta ostativa, posto che sarebbe stata necessaria la diversa dimostrazione della presenza del consegnatario nell’abitazione della destinataria per mera occasionalità;
i ricorrenti:
confermano che la notifica ai suddetti coniugi era stata effettuata al INDIRIZZO; non contestano l’accertamento per cui l’accesso autonomo era presso il INDIRIZZO, e al contempo affermano, invece, che, all’interno del fabbricato di cui a primo civico, vi erano appartamenti autonomi, non potendo perciò discorrersi di abitazione dei destinatari
della notifica; RAGIONE_SOCIALEgano quindi che, al fine di dimostrare l’assunto, avevano articolato prova per testi, che aveva fatto riferimento alla relazione descrittiva dei luoghi, e che mirava a confermare la sussistenza di mere frequentazioni sporadiche tra la consegnataria e i destinatari;
RAGIONE_SOCIALEgano infine di aver depositato certificato storico di residenza di NOME COGNOME, e di aver articolato prova per testi per confermare la mera occasionalità della presenza dello stesso nell’abitazione della destinataria;
deve osservarsi, relativamente ai singoli punti, che ‘sub’:
non sono riportati i contenuti della relazione tecnica descrittiva cui avevano fatto riferimento i riferiti capitoli di prova orale, senza neppure localizzare nel fascicolo processuale presso questa Corte il documento, con conseguente aspecificità per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 344699); in ogni caso, i capitoli esposti riferivano di un ingresso autonomo dell’appartamento, senza negare l’insussistenza di una distinta identificazione toponomastica, e senza specificare in cosa consistesse l’autonomia in parola riferita al «secondo piano mansardato» (pag. 14 del ricorso), all’interno del fabbricato familiare che pure indicano avere un collegamento tra il piano terra della consegnataria e il primo piano, e, al contempo, una scala di servizio unica; in altri termini le prove orali articolate, per come scrutinabili in questa sede nella cornice di ammissibilità di cui al menzionato art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non risultano avere la potenziale decisività necessaria a sostenere l’ammissibilità sul punto della querela, ovvero l’effettiva distinzione di abitazioni tale da incidere sulla relata, a mente del principio per cui la valutazione preliminare sull’ammissione della denuncia in
esame non è solo formale ma estesa alla idoneità e potenziale concludenza di quanto dev’essere posto necessariamente a suo corredo, pur salva successiva integrazione, a tutela della ragionevole durata del processo (arg. ex Cass., Sez. U., 23/06/2010, n. 15169); e ‘sub’
non è riportato il contenuto della prova per testi articolata, conseguente omologa inammissibilità per aspecificità, mentre il mero certificato di residenza anagrafica e di stato di famiglia non avrebbero potuto superare la ragione decisoria sopra ricordata per cui sarebbe stata necessaria, appunto, la differente e puntuale dimostrazione di una presenza meramente occasionale del consegnatario nell’abitazione all’atto della consegna medesima;
deve infatti ribadirsi che la produzione di una certificazione anagrafica, e così, parimenti, di una certificazione amministrativa di stato di famiglia, non è idonea a superare la presunzione normativa di cui all’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell’atto (Cass., 23/11/2018, n. 30393), con ciò rispondendosi anche alla sollecitazione del ricorso, sia pure effettuata incidentalmente, in ordine al vaglio dell’omesso rilievo d’invalidità delle notificazioni in discussione (pag. 16 del ricorso);
al riguardo, infine, il capitolo di prova inerente le «frequentazioni sporadiche» tra la consegnataria e i destinatari, residenti nello stesso luogo come visto, risulta, per come formulato, del tutto generico;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro
10.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.