Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31395 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31395 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 26359-2020 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente a ll’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 331/2020 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi i difensori delle parti, presenti in udienza, AVV_NOTAIO, per parte ricorrente, e NOME COGNOME, per parte controricorrente
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato, ai sensi dell’art. 140, a COGNOME NOME, quest’ultima veniva evocata, ad istanza di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale civile di Messina. Gli attori chiedevano l’accertamento dello sconfinamento realizzato in loro danno dalla convenuta e la condanna di quest’ultima al rilascio della porzione di terreno occupata, alla demolizione delle opere sulla stessa realizzate ed al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 1237/2014, resa nella contumacia della COGNOME, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda.
Interponeva appello avverso detta decisione, nella forma tardiva di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c. la COGNOME, dichiarando di non aver mai ricevuto la notificazione della citazione introduttiva, disconoscendo la firma apposta, a suo nome, sull’avviso di ricezione della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. e proponendo apposita querela di falso.
Il giudizio di appello veniva sospeso in attesa della definizione della querela di falso, che veniva ritualmente coltivata dalla COGNOME dinanzi al Tribunale, il quale, nella resistenza di COGNOME NOME, con sentenza n. 1775/2018 accertava la falsità della sottoscrizione contestata.
Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito valenza di atto pubblico all’avviso di ricezione della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., che tale natura non avrebbe, con conseguente impossibilità di ammettere la querela di falso.
Con la sentenza impugnata, n. 331/2020, resa nella resistenza della COGNOME, la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta.
Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri, l’AVV_NOTAIO, per parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e l’AVV_NOTAIO, per parte controricorrente, che ha invocato il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame con il quale era stata impugnata la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto preclusa la possibilità di
esaminare l’ammissibilità della querela di falso, sulla quale si era già espresso il giudice della causa presupposta.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente trascurato di considerare che la sottoscrizione della parte sull’avviso di ricezione della raccomandata informativa prevista dalla norma sopra richiamata non influirebbe sul perfezionamento della notificazione, che si verificherebbe con il compimento, da parte dell’ufficiale giudiziario, o per esso dell’ufficiale postale, delle formalità previste dalla disposizione, tra le quali rientra l’invio, e non la ricezione, della predetta raccomandata informativa. Di conseguenza, la querela di falso non avrebbe dovuto essere ammessa, perché relativa ad un atto non influente ai fini della decisione della causa presupposta.
Ed infine, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di secondo grado avrebbe erroneamente attribuito valenza di atto pubblico ad un atto che ne sarebbe stato sprovvisto, perché la cd. raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982, poiché essa non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice comunicazione, al suo destinatario, dell’avvenuto deposito dello stesso nella casa comunale. Peraltro, la fede privilegiata non potrebbe mai essere attribuita alla firma apposta sulla cartolina di ricezione, posto che l’ufficiale giudiziario può attestare al massimo la veridicità e l’effettivo compimento degli atti eseguiti da lui stesso, o posti in essere alla sua presenza, e non certo di quelli avvenuti in presenza di altri soggetti.
Tra le tre censure, suscettibili di esame congiunto perché tutte attinenti alla natura della cd. raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. e dunque all’ammissibilità della querela di falso in relazione alla firma apposta a nome del destinatario sul relativo avviso di ricezione, va esaminata con priorità la terza, che corrisponde al primo motivo di gravame. Con quest’ultimo, infatti, gli odierni ricorrenti avevano lamentato ‘… la erroneità dei presupposti giuridici e logici cui quali si fondava il ragionamento seguito dal Tribunale poiché essi contestano la valenza di atto pubblico facente fede sino a querela di falso della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. stante la diversità di funzioni e contenuto rispetto alla notifica eseguita per posta concludendo per la inammissibilità della proposta querela di falso’ (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
La Corte di Appello ha disatteso tale motivo di censura evidenziando che, di fronte al disconoscimento, operato dalla COGNOME, dell’autenticità della firma apposta a suo nome sull’avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. gli appellanti -odierni ricorrentiche avevano dichiarato di volersi comunque avvalere di detto atto ‘… non hanno sostenuto in contrario che le conclusioni del c.t.u. grafico nominato dal Tribunale erano errate né che la firma apposta sul tracciato grafico del plico fosse riconducibile alla destinataria ovvero ad un suo delegato … Essi, invece, hanno contestato la sentenza del Tribunale sostenendo la inidoneità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ad integrare un atto pubblico avverso il quale possa essere proposta querela di falso …’ (cfr. ancora pag. 3 della sentenza). Il giudice di merito ha ritenuto che, in presenza del disconoscimento della sottoscrizione di cui si discute, operato dalla COGNOME, la quale aveva anche dichiarato di non aver mai delegato alcuno alla ricezione dell’atto, gli odierni ricorrenti avrebbero
dovuto dedurre e dimostrare che all’indirizzo ove era stata indirizzata la raccomanda di cui si discute abitava la destinataria dell’atto, o un suo familiare abilitato a riceverlo, oppure che i tratti grafici della firma fossero comunque riconducibili alla COGNOME, e non invece limitarsi a contestare la generica ammissibilità dello strumento della querela di falso (cfr. pag. 4 della sentenza). La ratio della decisione, dunque, va individuata da una parte nella mancata contestazione della natura apocrifa della firma apposta sull’avviso di ricevimento oggetto di causa, e dall’altra parte nella mancata dimostrazione del fatto che l’indirizzo ove era stata inviata la comunicazione informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. fosse riferibile alla persona della COGNOME o ad un suo familiare abilitato alla ricezione dell’atto. Tale ratio non è attinta dalla censura di cui al terzo motivo, con il quale i ricorrenti continuano a sostenere l’inammissibilità, in astratto, dello strumento della querela di falso, per contestare la firma apposta sull’avviso di ricezione della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., ma non si confrontano in alcun modo con il duplice, decisivo rilievo, posto dalla Corte di Appello alla base della statuizione di rigetto del gravame proposto, dai medesimi odierni ricorrenti, avverso la decisione di prima istanza.
La censura è dunque, sotto questo profilo, inammissibile, poiché, come detto, non attinge la ratio della decisione impugnata.
Infondato, invece, è il secondo rilievo, secondo cui la falsità della firma apposta sull’avviso di ricezione della raccomandata informativa non influirebbe sul perfezionamento della notifica, che avverrebbe con il compimento, da parte dell’ufficiale giudiziario, delle formalità previste dalla norma, tra le quali rientra certamente l’invio, ma non anche l’effettiva ricezione, della comunicazione informativa dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale. La questione, pur non avendo costituito oggetto di specifico motivo di appello, merita
comunque di essere esaminata, poiché essa attiene pur sempre ai presupposti di ammissibilità della querela di falso: quest’ultima, infatti, per essere ammissibile deve riguardare un documento rilevante ai fini della decisione della causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 526 del 05/03/1963, Rv. 260699).
Ciò posto, tuttavia, l’assunto da cui muove la parte ricorrente è erroneo. Questa Corte ha avuto agio di affermare che ‘In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico’ (cfr. Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926). Nello stesso senso, questa Corte ha affermato che ‘Quanto alla raccomandata informativa, va ribadito che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della I. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega,
dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata I. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato, caricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”, Cass. sez, 6-2, 3.9.2019, n. 22058, non avendo mancato, già in precedenza, di statuire che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla ‘firma del destinatario o di persona delegata’, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ.”, Cass. S.U., 27.4.2010, n. 9962; Cass. sez. 6-5, n. 25165 del 2022)’ (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24497 del 12/09/2024, non massimata, pag. 7).
La querela di falso, dunque, è pacificamente ammessa anche nei confronti dell’avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa prevista per avvisare il destinatario dell’atto che lo stesso è stato
depositato presso la casa comunale: modalità, queste, che corrispondono esattamente a quelle previste dall’art. 140 c.p.c.
Nello stesso senso, si è affermato che ‘La notificazione eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l’omessa menzione nella relata dell’avvenuta affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Nè la nullita può essere sanata da una successiva attestazione dell’ufficiale procedente che confermi l’avvenuta affissione dell’avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall’ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall’atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l’atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall’ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche ,che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell’atto deve proporre querela di falso solo per contestare l’avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall’atto pubblico’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8071 del 04/09/1996, Rv. 499472). La querela di falso, dunque, può e deve essere utilizzata per contestare l’autenticità dell’attestazione relativa all’avvenuto compimento delle formalità finalizzate ad assicurare la finalità informativa del procedimento di notificazione, tra le quali rientra a pieno titolo la sottoscrizione dell’avviso di ricezione della cd.
raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
Inoltre, va ribadito che ‘In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982- con la verifica dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l’attestazione dell’agente postale in ordine all’avvenuta immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell’abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego’ (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020, Rv. 659281). La verifica da condurre ai fini del controllo del perfezionamento della notificazione avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dunque, non si limita al solo controllo del fatto che la raccomandata informativa sia stata spedita, ma si estende a tutte le formalità prescritte dalla norma, con il compimento delle quali la notificazione si ha per avvenuta. Alcune di dette formalità sono oggetto di diretta attestazione a cura dell’ufficiale giudiziario, mentre altre
vanno verificate ex post a cura dell’ufficio giudiziario: tra queste ultime, l’effettivo ritiro dell’atto presso la casa comunale, a cura del destinatario dell’atto, ovvero la ricezione, da parte del predetto, della comunicazione informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. Resta salva, inoltre, la possibilità, per il destinatario, di dimostrare il mancato raggiungimento, senza sua colpa, della finalità informativa che presiede il procedimento notificatorio, in un’ottica costituzionalmente orientata dell’interpretazione delle disposizioni normative in esame. Di conseguenza, ove sia provata -anche a mezzo di querela di falso- la apocrifia della firma apposta a nome del destinatario in calce all’avviso di ricezione della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., il procedimento di notificazione delineato da tale disposizione non può ritenersi utilmente concluso, a meno che il mittente dell’atto non dimostri che lo stesso sia stato comunque ritirato dal destinatario presso la casa comunale, con conseguente raggiungimento dello scopo ultimo della notificazione: cosa che tuttavia, nello specifico, gli odierni ricorrenti non hanno non solo dimostrato, ma neppure mai dedotto.
In definitiva, può essere data continuità, nei sensi di cui anzidetto, al principio secondo cui ‘Nell’ipotesi prevista dall’art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, spedizione al destinatario dell’atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell’ufficiale giudiziario risulti il deposito dell’atto nella casa comunale, ma non l’affissione dell’avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco
con la firma per sigla dell’ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3249 del 09/04/1996, Rv. 496858). Principio, questo, che è stato ribadito, e precisato, anche dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione’ (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018, Rv. 647736; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018, Rv. 651408; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014, Rv. 634229; nonché, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9373 del 09/04/2025, non massimata, pag. 4).
Una volta disattesi il secondo e terzo motivo, va dichiarata inammissibile la prima doglianza, con la quale i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello avrebbe ritenuto preclusa la possibilità di sindacare l’ammissibilità della querela di falso, essendo stata quest’ultima già vagliata dal giudice del procedimento giudiziario presupposto. Pur dovendosi ribadire, in astratto, che il giudice della querela di falso è pienamente investito dell’esame della stessa, ivi inclusi i profili attinenti alla sua ammissibilità e rilevanza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 22/01/2010, Rv. 611465; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 988 del 20/01/2021, Rv. 660209), la questione risulta, nella fattispecie, irrilevante. La Corte di Appello, infatti, non ha
ritenuto affatto preclusa la valutazione sui suindicati profili, ma si è limitata a ravvisare l’infondatezza dei due motivi di gravame che erano stati sollevati dagli odierni ricorrenti avverso la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto ammissibile, ed accolto, la querela di falso, a fronte della documentata falsità della sottoscrizione oggetto della stessa. Falsità che, peraltro, secondo quanto accertato dalla Corte distrettuale, con statuizione non attinta da motivo di ricorso e dunque definitiva, non era mai stata specificamente contestata dagli appellanti, odierni ricorrenti, mediante apposito motivo di impugnazione.
In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ni € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL RELATORE NOME COGNOME