Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33744 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33744 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
R.G.N. 7937/21
C.C. 21/11/2023
Sanzioni amministrative -Violazione c.d.s. -Querela di falso
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC EMAIL ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso la sua sede in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1177/2020, pubblicata il 15 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso depositato il 22 settembre 2009, COGNOME NOME proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Celano, avverso il verbale di accertamento n. 23 elevato il 23 luglio 2009, con il quale gli agenti accertatori dell’RAGIONE_SOCIALE avevano rilevato l’ampliamento -sopraelevazione di una costruzione in muratura in una strada di tipo C, in violazione delle fasce di rispetto, all’altezza del INDIRIZZO, lato destro, della INDIRIZZO, in Celano (con la conseguente violazione de ll’art. 17, secondo e terzo comma, c.d.s. e degli artt. 26, secondo comma, lett. c, e 27, primo comma, lett. a, reg. esec. c.d.s.).
Al riguardo, l’opponente esponeva: a ) che gli agenti non avevano fornito alcun tipo di indicazione circa le dimensioni del fabbricato prima e dopo l’accertamento, né avevano indicato i presupposti in base ai quali era stata mossa la contestazione; b ) che, viceversa, non vi era stato alcun ampliamento né era stata realizzata alcuna sopraelevazione, ma erano stati semplicemente eseguiti dei lavori di miglioramento sismico in modo del tutto regolare.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava tutte le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Quindi, all’udienza dell’8 giugno 2010, l’opponente proponeva querela di falso avverso il verbale RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui era stato attestato l’avvenuto ampliamento o intervento di sopraelevazione, mentre all’udienza successiva del 9 novembre 2010, su interpello del giudice, l’RAGIONE_SOCIALE confermava di volersi avvalere del documento contestato. Pertanto, il Giudice di Pace sospendeva il procedimento, concedendo termine per l’istaurazione del giudizio di querela di falso dinanzi al Tribunale competente.
Con comparsa in riassunzione notificata il 13 dicembre 2010, COGNOME NOME spiegava querela di falso davanti al Tribunale di Avezzano, cui resisteva l’RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Con sentenza n. 125/2016, depositata il 6 febbraio 2016, il Tribunale adito accoglieva la querela di falso e, per l’effetto, dichiarava la falsità del verbale NUMERO_DOCUMENTO. 23 elevato il 23 luglio 2009, nella parte in cui gli agenti accertatori avevano attestato l’ampliamento o la sopraelevazione di una costruzione in muratura in una strada di tipo C, in violazione delle fasce di rispetto.
2. -Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2016, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello contro la citata sentenza, lamentando: 1) la mancata pronuncia sulla eccepita nullità dell’atto di riassunzione per mancata allegazione di prove e documenti circa la falsità del verbale RAGIONE_SOCIALE; 2) la formazione del giudicato esterno,
in conseguenza della sentenza del Giudice di Pace di Celano n. 63/2011, con la quale era stata accertata in via definitiva la realizzazione, quanto allo stesso immobile, di un cantiere di mq. 4,00, relativo ad un’edificazione ancora da completare; 3) l’indebito affidamento riposto sulla consulenza tecnica d’ufficio, senza che esistessero le prove della falsità del documento, stante la contraddittorietà intrinseca delle risultanze emergenti dalla relazione peritale, con la successiva negazione dell’esperimento della prova per testi e non tenendo conto delle foto prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE; 4) la mancata considerazione della valenza del punto fiduciale catastale, annullato in corso di causa; 5) l’omesso esame di tutti i documenti prodotti e, segnatamente, della relazione dell’architetto COGNOME, da cui risultava un’altezza precedente del fabbricato di ml. 6,50.
Si costituiva nel giudizio d’appello COGNOME NOME, il quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’impugnazione.
Interveniva anche il P.M., il quale esprimeva parere favorevole all’accoglimento dell’appello.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la proposta querela di falso.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte abruzzese rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che la realizzazione dell’attività di costruzione si era svolta in un periodo temporale dilatato mentre la contestazione di cui al verbale RAGIONE_SOCIALE -circa l’ampliamento e la sopraelevazione del fabbricato, in
violazione delle fasce di rispetto -non aveva riguardato un’attività svoltasi nell’imminenza della verbalizzazione e di immediata percezione, sicché, come tale, essa non era scevra da accertamenti e valutazioni di carattere tecnico; b ) che, di conseguenza, il rimedio svolto non mirava, in realtà, a denunciare la falsità dell’atto, bensì semmai a contestare la fondatezza dell’accertamento effettuato per l’asserita insussistenza dell’illecito; c ) che il consulente tecnico d’ufficio si era limitato a rilevare che i lavori realizzati dal querelante non avevano comportato aumenti volumetrici o di superficie rispetto allo stato preesistente, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati presso l’ufficio tecnico del Comune di Celano (e non già rispetto allo stato di cose effettivo); d ) che l’ausiliario del giudice aveva aggiunto che non era in condizioni di stabilire quale fosse la conformazione dell’immobile prima dei lavori eseguiti, sicché doveva ritenersi che la verifica tecnica compiuta non aveva accertato, in termini concreti e fattuali, che la costruzione esistente prima dei lavori corrispondesse a quella di cui allo stato volumetrico ante operam ; e ) che neanche alcun peso in senso contrario poteva attribuirsi alle affermazioni contenute nel verbale del tecnico comunale AVV_NOTAIO, secondo cui, alla data del 6 marzo 2009, il querelante aveva rispettato i progetti depositati, senza abusi edilizi, poiché tale affermazione risaliva ad un sopralluogo effettuato appunto il 6 marzo 2009, mentre il verbale dell’RAGIONE_SOCIALE risaliva al 23 luglio 2009; f ) che anche la foto allegata al punto fiduciale catastale del gennaio 2005 confermava che l’altezza del fabbricato dell’appellato, pari a ml. 6,50, era inferiore all’altezza successivamente acclarata, pari a ml. 8,50, né
assumeva rilievo che tale punto fiduciale fosse stato annullato d’ufficio dal catasto, essendo l’annullamento in autotutela intervenuto nel 2013, in corso di causa, e quindi dopo la redazione del verbale, e peraltro tale annullamento comunque non avrebbe inciso sullo stato di cose ‘illustrato’ dalla fotografia allegata.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE
4. -Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., un error in procedendo , con violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito leso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui aveva affermato che la querela di falso non fosse utilizzabile avverso il verbale del 23 luglio 2009, senza che l’RAGIONE_SOCIALE avesse proposto appello per tale motivo, non avendo mai sostenuto l’inutilizzabilità dello strumento della querela di falso e non avendo mai censurato la relativa ordinanza di ammissione della querela.
Sicché, nel rilevare l’inammissibilità della querela, il giudice del gravame sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, dalle complessive argomentazioni sviluppate dalla pronuncia impugnata, si evince che la querela di falso è stata respinta, non già per l’inammissibilità intrinseca dell’istanza
formulata, quanto per il mancato raggiungimento della prova circa la falsità dell’attestazione degli agenti accertatori di cui al NUMERO_DOCUMENTO del 23 luglio 2009, in ordine all’avvenuto ampliamento-sopraelevazione in violazione delle fasce di rispetto.
Sebbene, in esordio, la motivazione della sentenza evochi il riferimento ad una valutazione tecnica ( recte ad una conoscenza per effetto di apprezzamento discrezionale) circa l’integrazione dell’ampliamento -sopraelevazione, in ragione della natura complessa dell’attività sottesa al fatto rilevato e della sua maturazione in un arco di tempo prolungato, e non già frutto di immediata percezione in un preciso e istantaneo momento (condizione, questa, anch’essa incidente sul merito della querela e non sulla sua ammissibilità), nel prosieguo, sono addotti plurimi elementi volti a confutare la certezza circa l’attestazione di una circostanza non veritiera.
Per contro, ai sensi dell’art. 221, secondo comma, c.p.c., l’ammissibilità della querela concerne aspetti formali attinenti alla sua proposizione, come l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, la proposizione personale a cura della parte oppure a mezzo di procuratore speciale, la formulazione con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza; mentre, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., l’autorizzazione al suo espletamento in via incidentale presuppone, sempre a pena di in ammissibilità, la risposta positiva all’interpello del giudice istruttore sulla volontà di avvalersi del documento oggetto della querela, a cura della parte che lo ha prodotto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 10874 del 07/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 05/07/1968), sul
presupposto che esso sia reputato idoneo ( recte rilevante) ad influire come elemento di prova sulla decisione della causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2271 del 27/02/1995; Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 16/10/1969; Sez. 3, Sentenza n. 526 del 05/03/1963).
E con specifico riguardo all’ipotesi in cui la querela in via incidentale sia proposta, come nel caso di specie, davanti al giudice di pace, detto giudice, anche se privo della competenza a conoscerne, è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del combinato disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c., e -se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l’impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità -è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al Tribunale competente per il relativo procedimento, ai sensi dell’art. 313 c.p.c., come in effetti è accaduto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21062 del 28/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 09/02/2005).
Peraltro, benché la norma affidi all’istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell’atto impugnato con la querela e sull’ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio (per effetto del d.lgs. n. 149/2022 -non applicabile alla fattispecie -al giudice monocratico) il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l’ordinanza dell’istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell’art. 178, primo comma, c.p.c., in sede di decisione della causa (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6028 del 28/02/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 988 del 20/01/2021; Sez. 1, Sentenza n. 6793 del 04/05/2012; Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 22/01/2010).
Ne discende che nessun sindacato d’ufficio sull’ammissibilità ( recte sulle condizioni di proponibilità e sulla rilevanza) è stato compiuto dal giudice d’appello, in tesi inibito dal giudicato implicito della sentenza di primo grado di accoglimento della querela.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., un ulteriore error in iudicando , con violazione dell’art. 2700 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale escluso che gli agenti accertatori avessero affermato di avere avuto una percezione personale, mediante la loro constatazione diretta, del presunto ampliamento-sopraelevazione, sostenendo che gli agenti stessi non avrebbero indicato nel verbale un fatto avvenuto alla loro presenza nell’immediatezza.
Ad avviso del COGNOME, invece, gli agenti accertatori avrebbero attestato dei fatti, all’esito del sopralluogo effettuato, attestazione suscettibile di querela di falso.
2.1. -La doglianza è infondata.
Ciò perché la pronuncia impugnata, dopo avere sostenuto che l’accertamento sull’avvenuto ampliamento -sopraelevazione non costituisse oggetto di percezione immediata, ha comunque negato che il querelante avesse dimostrato l’esistenza di un falso , adducendo, nell’ordine, i seguenti rilievi: 1) il mero riscontro ‘sulla carta’ effettuato dal consulente tecnico d’ufficio, ossia
rispetto agli elaborati progettuali presentati presso l’ufficio tecnico del Comune di Celano (e non già rispetto allo stato di cose pregresso); 2) la mancata verifica, a cura dell’ausiliario del giudice, circa lo stato dell’immobile prima dell’esecuzione dei lavori; 3) il riferimento del verbale del tecnico comunale alla data del 6 marzo 2009 e non già alla data dell’accertamento degli agenti RAGIONE_SOCIALE del 23 luglio 2009; 4) il superamento dell’altezza del fabbricato, pari a ml. 8,50, rispetto all’altezza di ml. 6,50 desumibile dalla foto allegata al punto fiduciale catastale del gennaio 2005, e ciò indipendentemente dall’annullamento successivo di tale punto fiduciale.
Orbene, a tal proposito, occorre evidenziare che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere, al riguardo, un triplice livello di attendibilità: a ) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b ) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi -e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi -esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c ) in mancanza della indicazione specifica dei
soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008).
Per l’effetto, nella fattispecie non vi è comunque interesse a contestare il rilievo secondo cui la constatazione effettuata dagli agenti accertatori il 23 luglio 2009 non fosse oggetto di percezione immediata -e dunque fosse frutto di un loro apprezzamento -posto che, in seguito, è stato comunque negato che vi fosse stata la dimostrazione di un’attestazione non veritiera.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., un altro error in iudicando , con violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in materia di distribuzione dell’onere della prova, per avere la Corte distrettuale ritenuto che il querelante non avesse assolto all’onere di dare dimostrazione della falsità, sul presupposto che vi sarebbero stati indizi puramente circostanziali non idonei a supportare la querela di falso, ossia in ordine alla mancanza di ampliamento-sopraelevazione.
Obietta il COGNOME che, in realtà, dagli elementi menzionati dalla pronuncia sarebbe risultata la piena prova della querela di
falso, ossia che il 23 luglio 2009 non vi era stato affatto alcun ampliamento o sopraelevazione, come sarebbe stato accertato dal consulente tecnico d’ufficio nel corso del sopralluogo del 7 luglio 2015, stante che l’ausiliario del giudice aveva negato che vi fosse stato alcun ampliamento illegittimo dell’immobile, né alcuna violazione rispetto allo stato del bene rappresentato nei disegni di progetto del 2008.
Aggiunge il ricorrente che, nel marzo 2009, sarebbe stata accertata l’esecuzione di tale progetto sull’immobile, senza che ciò avesse comportato sopraelevazioni o aumenti di volume, sicché la Corte d’appello avrebbe teorizzato una ricostruzione fattuale inverosimile, ossia che l’immobile, dopo il marzo 2009, fosse stato sopraelevato, tanto da risultare aumentato di volume del luglio 2009, con successivo ripristino dello stato antecedente, tanto da risultare nel luglio 2015 corrispondente allo stato in cui versava nel marzo 2009.
3.1. -La censura è inammissibile.
Si premette che, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all’accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11436 del 08/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 9375 del 21/05/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 17/06/1998; Sez. 2, Sentenza n. 4571 del 06/07/1983).
In applicazione, perciò, di tale principio, la Corte d’appello ha accertato in fatto -sulla scorta del riferimento agli elementi
innanzi richiamati -che la prova della falsità non era stata raggiunta, non essendo desumibile dagli atti esaminati che, all’epoca della verifica degli agenti accertatori del 23 luglio 2009, l’ampliamento -sopraelevazione, in violazione delle fasce di rispetto, non fosse stato attuato.
Gli effetti di tale mancanza di prova sono, di conseguenza, ricaduti a carico del querelante.
Pertanto, non si è verificata alcuna violazione del principio sulla distribuzione dell’onere probatorio, atteso che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché, in questo caso, vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 10/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001; Sez. 1, Sentenza n. 11949 del 02/12/1993).
In proposito, i profili rilevati dal ricorrente, in ordine alla confutazione delle risultanze utilizzate dalla pronuncia impugnata, hanno una portata attinente prettamente al merito, traducendosi nella mera prospettazione di una valutazione alternativa rispetto a quella cui ha aderito , per l’appunto, il giudice di merito.
Ciò esclude che la relativa doglianza possa essere esaminata nella presente sede, in adesione al principio secondo cui la prospettazione di una diversa e alternativa valutazione dei fatti storici determinanti non rientra nell’ambito del sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3326 del 03/02/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
4. -Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., d i un ulteriore error in iudicando , con violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in materia di distribuzione dell’onere della prova nonché dei principi in materia di annullamento degli atti amministrativi ex art. 21nonies della legge n. 241/1990, per avere la Corte aquilana utilizzato le risultanze del punto fiduciale catastale e, in specie, la fotografia ad esso allegata, nonostante l’incertezza del periodo in cui essa fosse stata scattata, sul soggetto che aveva istituito il punto fiduciale stesso e sulla effettiva attendibilità della misura riportata nel catasto, non tenendo conto, comunque, che esso sarebbe stato inutilizzabile, in quanto annullato -con efficacia ex tunc -nel 2013 in corso di causa.
Ad ogni modo, il COGNOME contesta che, a fronte della situazione ‘fotografata’ dal punto fiduciale, quest’ultimo provasse che nel 2009 egli avesse realizzato le opere di sopraelevazione, senza chiarire peraltro quale sarebbe stato il quomodo dell’ampliamento -sopraelevazione.
4.1. -Il motivo è inammissibile, perché la pronuncia impugnata ha precisato che l’utilizzabilità della fotografia allegata all’annullato punto fiduciale catastale ( recte alle coordinate note utilizzate dai tecnici per gli aggiornamenti catastali e per i relativi rilievi) non era compromessa dall’intervenuto annullamento.
Infatti, la fotografia immortala uno stato di fatto e, in questa ottica, ha una sua autonoma efficacia probatoria.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati ex art. 2712 c.c., sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9977 del 23/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8682 del 09/04/2009; Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 26/06/1998).
All’esito, la Corte di merito ha evidenziato che la fotografia allegata al punto fiduciale (e, pertanto, con data certa risalente al gennaio 2005) riportava un’altezza dell’immobile di ml. 6,50, a fronte dell’altezza rilevata nel luglio 2009 di ml. 8,50.
La contestazione dell’esito valutativo di tale riscontro probatorio si traduce anch’esso in una istanza di rivalutazione della prova, non suscettibile di sindacato di legittimità.
5. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda