Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22214 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8167/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 2154/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia in esame, introdotta nell’agosto 2015 davanti al Tribunale di Bari, ha ad oggetto la domanda ex artt. 221 e segg. cpc proposta in via principale da NOME COGNOME finalizzata ad ottenere la dichiarazione di falsità del decreto di nomina relativo alla partecipazione del prof. NOME COGNOME, in sostituzione del docente di religione assente prof. NOME COGNOME, allo scrutinio finale di cui al Consiglio di RAGIONE_SOCIALE n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘11.6.2013 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, relativo alla classe ex V ginnasio, RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico 2012 -2013, in esito al quale l’alunno NOME COGNOME non è stato ammesso alla classe successiva. L’attore nel luglio 2013 ha presentato, con esito sfavorevole, reclamo ‘interno’ avverso il provvedimento di non ammissione alla classe successiva e nell’agosto 2013 ha proposto ricorso al Tar di Bari, denunciando -fra l’altro l’irregolare costituzione del consiglio di classe, in quanto la delega rilasciata al prof. COGNOME, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sostituzione del docente assente, non risulta(va) da apposito provvedimento scritto inserito nel verbale, chiedendo l’accoglimento del ricorso con l’emissione RAGIONE_SOCIALEe statuizioni consequenziali..
Il TAR con decreto n. 850/2018, pubblicato il 7.6.2018, ha sospeso ex art. 77 cpa la decisione in attesa RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa querela di falso proposta dal ricorrente.
Con sentenza n. 780/2019, pubblicata il 9.1.2019, il giudice di primo grado ha ritenuto sfornito di prova l’assunto attoreo RAGIONE_SOCIALEa formazione postuma del provvedimento di nomina; pertanto il Tribunale di Bari ha respinto la querela di falso ed ha condannato l’attore al pagamento RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria e RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc, ravvisando il carattere
di temerarietà e di abuso del processo nell’iniziativa giudiziaria intrapresa, e poi pervicacemente coltivata da NOME COGNOME.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 780/2019, pubblicata il 9.1.2019 COGNOME NOME ha proposto appello nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente p.t., affidato a dieci censure, reiterando le conclusioni rassegnate al Tribunale, preordinate al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di falsità del decreto di nomina/delega del prof. COGNOME COGNOME. Al gravame ha resistito il AVV_NOTAIO, che ne ha chiesto la reiezione con la condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da pronunciarsi anche in sede impugnatoria.
La Corte di Appello di Bari accolse parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pose nel nulla la condanna RAGIONE_SOCIALE‘attore al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 2.417,50 equitativamente determinata dal Tribunale di Bari ai se nsi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 co. 3 cpc confermando nel resto la sentenza appellata e respingendo la domanda di querela di falso.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME affidato a nove motivi, illustrati con memoria. Il AVV_NOTAIO si è costituito al solo fine di partecipare all”udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato sub A, il ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, con riferimento al mancato intervento obbligatorio del P.M. nel giudizio di appello, e comunque, subordinatamente, alla mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALEa relativa pendenza del giudizio, e RAGIONE_SOCIALEe relative udienze svolte non in presenza, ma in via telematica. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 70 n. 5) c.p.c. (intervento del P.M. a pena di nullità) e art. 221 co. 3 c.p.c. (obbligo di intervento del P.M. nei giudizi per querela di falso).
Con il secondo motivo di ricorso indicato sotto B articolato in quattro sottomotivi il ricorrente censura:
B.1) Con riferimento alla necessità RAGIONE_SOCIALEa forma scritta del decreto di nomina del prof. COGNOME, e RAGIONE_SOCIALEa sua formalizzazione solo
precedentemente alla data in cui si è tenuto il consiglio di classe cui si riferiva, RAGIONE_SOCIALE‘accettazione da parte del professore interessato , violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n.3 cpc: -con riferimento alla non trattabilità nel presente giudizio di querela di falso ex art. 221 c.p.c. di ogni questione relativa alla eventuale necessità o meno RAGIONE_SOCIALEa forma scritta del detto decreto di nomina del prof. COGNOME, degli artt. 221 c.p.c. e 2700 c.c.-con riferimento alla forma scritta imposta agli atti amministrativi, omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc.
B2) Con riferimento alla contestazione del protocollo elettronico ed in ordine alla sua presunta inviolabilità, omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc , violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n. 3 cpc, in ordine all’art. 2697 c.c (onere RAGIONE_SOCIALEa prova);
B.3) Con riferimento alla eventuale sussistenza di un falso innocuo e alla c.d. ‘ immutatio veri’, nonchè al procedimento penale n. 13629/2013 RGNR Procura Bari. c ontraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc, v iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n.3 cpc, in ordine agli artt. 221 e ss c.p.c. e art. 414 c.p.p.-nonchè, in ordine alla non trattabilità nel presente giudizio di querela di falso ex art. 221 c.p.c. di ogni questione relativa alla ‘ mutatio veri ‘, violazione degli artt. 221 c.p.c. e 2700 c.c.;
B.4) Con riferimento all’interesse alla pronunzia sulla querela di falso e alla non trattabilità nel presente giudizio di querela di falso ex art. 221 c.p.c. di ogni questione valutativa in ordine alla rilevanza, utilità ed effetti nel merito del documento impugnato di falso eccepito in sede amministrativa davanti al TAR ed il cui giudizio è sospeso in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del pregiudiziale giudizio civile di querela di falso, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n. 3 cpc, in ordine agli artt. 221 e ss c.p.c. e 2700 c.c..
Con il terzo motivo indicato sotto C articolato in tre sottomotivi il ricorrente denuncia: C.1) Con riferimento alla omessa ingiustificata considerazione da parte del giudicante di ogni elemento probatorio prodotto dal querelante appellante.Violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 115 cpc (sulle prove proposte dalle parti e non poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione).Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa, carente e contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc., in ordine ai fatti ed elementi probatori tutti prodotti dal querelante e non esaminati né valutati dal giudicante, e specificatamente: a) sulla registrazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione telefonica intercorsa con il Prof. NOME COGNOME (all. 8 e 9, fasc. di parte primo grado);b) sullo stralcio RAGIONE_SOCIALEa relazione dei Carabinieri relativo alle sommarie informazioni rese dal Prof. NOME Cornacc hia nell’ambito del proc.penale iscritto al n. 13629/2013 RGNR (all. 10); c) nonché sulla Nota del 21/08/2013 del RAGIONE_SOCIALE di rigetto del Reclamo (all. 7).
C.2) In ordine alla contestazione del protocollo elettronico e sulla sua presunta inviolabilità, o messa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc, che per Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n. 3 cpc, in ordine all’art. 2697 c.c (onere RAGIONE_SOCIALEa prova) (e da dove si evince l’assoluta inutilizzabilità ed ininfluenza di un protocollo apposto non elettronicamente ma manualmente con la penna ;
C3) Con riferimento alla omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza del prof.COGNOME e del contegno RAGIONE_SOCIALEe parti stesse nel processo.Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cpc (sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove);
Omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc. -Con riferimento al mancato accesso alla valutazione dei fatti ed elementi probatori anche a mezzo di presunzioni ex art. 2727 c.c..Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui al l’art. 360 n.3 cpc, con riferimento agli artt. 2727 c.c. (sulle presunzioni) oltre che RAGIONE_SOCIALE‘articolo 221 c.p.c., comma 2
Con il quarto motivo di ricorso indicato è stato impugnativamente richiesto,in via subordinata e nel solo e pur denegato caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 92 cp.c. – Omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc.
Il primo motivo di ricorso (partecipazione P.M.) è infondato. L’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa causa, per metterlo in grado d’intervenire (comunicazione nella specie pacificamente avvenuta),
mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l’eventuale inefficacia degli atti compiuti prima RAGIONE_SOCIALEa sua chiamata in causa (Cass. 12254/2020; Cass. 15142/2022, secondo cui solo l’omessa comunicazione al P.M. RAGIONE_SOCIALEa pendenza del procedimento ne determina la nullità).
I motivi da due ad otto – che si possono esaminare congiuntamente sono in parte inammissibili, sia perché contengono una mescolanza di motivi, confusamente dedotti, sia perchè non sono del tutto aderenti alle rationes decidendi, sia perché sono ampiamente meritali. In parte le censure sono altresì infondate, poichè si pongono in contrasto con i principi in materia affermati più volte da questa Corte. In particolare, va premesso che, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova nel giudizio di querela di falso incombe su chi afferma la falsità del documento e non certo su chi resiste in giudizio, onde è evidente che l’assenza di prova circa la veridicità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni di parte appellante non può che andare a detrimento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
L’odierno appellante censura l’operato RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni resistenti in ordine all’asserita illegittima costituzione del consiglio di classe, stante l’assenza di delega rilasciata in forma scritta al prof. COGNOME, onde procedere alla sostituzione del prof. COGNOME.
Tuttavia la costituzione del consiglio di classe risulta pienamente regolare, atteso che il prof. COGNOME ha legittimamente partecipato al su indicato consiglio su delega ‘conferitagli dal Dirigente Scolastico vie brevi e per tempo, una volta raccolta la sua disponibilità, con espressa riserva di formalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘atto non appena possibile’. Invero, la delega conferita al docente in sostituzione risulta regolarmente assunta a protocollo RAGIONE_SOCIALE‘Istituto tramite il sistema di protocollazione elettronico, per sua natura inalterabile, e reca la data RAGIONE_SOCIALE‘ 11.06.2013 (medesima data del Consiglio RAGIONE_SOCIALE).
I l giudice di appello ha correttamente rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela di falso RAGIONE_SOCIALEa delega al professore di religione supplente, in assenza del titolare, trattandosi di atto interno all’amministrazione scolastica, privo di valenza certificativa, e del tutto conforme alla realtà dei fatti – quindi carente del presupposto RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, costituito
dall’immutatio veri – avendo il professore delegato effettivamente partecipato al consiglio, sottoscrivendo il relativo verbale. Orbene, costituiscono atti pubblici, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative RAGIONE_SOCIALEe quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione RAGIONE_SOCIALEe predette funzioni (Cass.S.U. 215/1999; Cass. 18757/2017; Cass. 19032/2021).
Certamente tale funzione certificativa difetta in un atto interno, posto in essere al solo fine di consentire la composizione del collegio per le decisioni scolastiche da adottare in via di urgenza, per l’assenza del titolare RAGIONE_SOCIALEa materia. E’, poi, indubitabile che – contrariamente all’assunto del ricorrente, e come ha invece correttamente ritenuto la Corte territoriale – nel giudizio di falso, la prova univoca RAGIONE_SOCIALEa falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, perché possa pervenirsi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass. 2126/2019). Prova che la Corte – con valutazione di merito incensurabile – ha ritenuto del tutto assente, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘istr uttoria espletata. I giudici di merito hanno, invero, accertato la carenza RAGIONE_SOCIALEa prova del falso civile sia per carente determinazione RAGIONE_SOCIALEo scopo (non chiaramente esplicitato nel corso del giudizio di primo grado) in vista del quale l’istanza ex art. 221 cpc è stata proposta, non avendo l’attore neppure dedotto in che modo il risultato RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa presunta falsità da parte del giudice ordinario, attraverso l’invocata pronunzia di neutralizzazione degli effetti del documento nella parte relativa alla sua asserita retrodatazione, possa influire, con un ragionevole grado di decisività, sulla favorevole definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia amministrativa pendente davanti al Tar ed ora sospesa.
Il nono motivo (spese) è infondato, avendo la Corte d’appello fatto corretta applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto e la sentenza impugnata è meritevole di conferma. Nulla per le spese in quanto l’Avvocatura si è costituita solo al fine di partecipare all’udienza di discussione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo u nificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/05/2024.