Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 366 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
sul ricorso 10063/2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 13/10/2022 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
t
Rilevato che:
NOME COGNOME propose opposizione avverso il d.i. emesso dal Tribunale di Torino, ad istanza di NOME COGNOME, sulla base di una scrittura privata del 31.7.2010 contenente una ricognizione di debito effettuata dall’opponente in favore dell’opposto;
detta scrittura venne fatta oggetto di querela di falso da parte del COGNOME, il quale sostenne che, pur potendo la firma essere di suo pugno, il testo era stato formato successivamente su supporto cartaceo in bianco e senza che vi fosse stato alcun accordo per il riempimento;
l’opposto dichiarò di volersi avvalere della scrittura e dedusse -per quanto emerge dalla sentenza (a pag. 3)- di avere AVV_NOTAIOegnato, nel tempo, la complessiva somma di 250.000,00 euro al COGNOME, che gli aveva proposto di effettuare congiuntamente un investimento in Romania, e che detto investimento si era rivelato negativo, con integrale perdita della liquidità investita;
il Tribunale accolse la querela di falso, recependo le conclusioni del c.t.u., che aveva accertato la differenza fra gli inchiostri utilizzat aveva concluso che la sottoscrizione risaliva al periodo della datazione del documento, mentre il testo era stato formato successivamente; nel merito, ritenne che il NOME non avesse fornito la prova né della dazione della somma né della finalità di investimento e dell’assunzione di un obbligo restitutorio da parte dell’opponente; AVV_NOTAIOeguentemente revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda di condanna formulata nei confronti del COGNOME;
la Corte di Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dal COGNOME, rilevando, fra l’altro, che:
«la ricognizione confessoria, integrata da opportuna promessa di pagamento, è senza ombra di dubbio “titolata”, in quanto nel contesto della stessa viene fatto riferimento a “denaro ricevuto in prestito (cioè a mutuo) “a più riprese” dal COGNOME ed a quest’ultimo erogato dal COGNOME»;
tuttavia «costituisce un dato incontrovertibile ed acquisito al processo, l’insussistenza di un qualsivoglia contratto di mutuo concluso tra il COGNOME e il COGNOME, nelle rispettive vesti di mutuante e mutuatario, e pertanto anche l’esclusione di un ipotetico diritt restitutorio del primo che quindi non può rinvenire la propria causale (id est il fatto genetico costitutivo) in un rapporto riconducibile a detta tipologia negoziale»;
il COGNOME ha infatti riferito, sin dalla sua originaria costituzione causa e poi negli atti del giudizio di appello, «che la “clatio” effettuat a suo tempo ed in più riprese, era finalizzata a far sì che il COGNOME investisse le liquidità via via acquisite in preventivate operazioni speculative da perfezionare sul territorio rumeno»;
la AVV_NOTAIOegna di denaro a scopo di investimento può sottendere un rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione, oppure «può stare a significare la costituzione a fini speculativi e lucrativi, di un sodalizio rispetto al quale l’erogazione di liquidità uno dei compartecipi assume la valenza di conferimento»;
«nessuna delle ipotesi dianzi tratteggiate involge l’obbligo per il percettore delle liquidità di restituire quest’ultima all’investitor caso di esito negativo dell’investimento effettuato, che sconta l’alea insita nelle operazioni di rischio», potendo «venire in rilievo solamente un profilo risarcitorio per “mala gestio” dell’incarico ricevuto e dell’altr pecunia, peraltro non prospettato dal NOME e quindi estraneo al “thema decidendi”»;
«neppure i capitoli di prova sono idonei a c:omprovare la sussistenza di un obbligo del COGNOME nel senso delineato, in quanto l’asserita contestualità della formazione della scrittura ricognitiva e della sottoscrizione è smentita dalle risultanze della AVV_NOTAIOulenza»;
pertanto «la Corte si astiene da qualsivoglia esame e statuizione in ordine alla relativa querela risolta positivamente dal Tribunale ma che è del tutto superfluo affrontare, atteso il mantenuto
accoglimento (seppure con un diverso ordine di argomenti) dell’opposizione avanzata dall’appellato»;
ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, il COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis./. c.p.c.;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo, il ricorrente denuncia la «nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c.» e censura la sentenza «per non essersi la Corte pronunciata sui motivi di gravame dedotti dall’appellante concernenti il giudizio incidentale di falso instaurato in primo grado»;
deduce il COGNOME di avere contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva concluso per la fondatezza e l’accoglimento della querela di falso, a tal fine articolando due specifici motivi, e duole che in nessuna parte della sentenza di secondo grado «vi sia traccia di argomentazione riferibile ai suddetti motivi di gravame», concludendo che «il Giudice di secondo grado ha deciso come se il giudizio incidentale di falso non fosse mai stato instaurato – e, di AVV_NOTAIOeguenza, come se nessun motivo di gravame fosse mai stato dedotto, sul punto, dall’odierno ricorrente – omettendo di esprimersi circa la ritenuta falsità del documento ricognitivo»;
il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1988 e dell’art., 2729 c.c. e censura la sentenza per avere la Corte «ritenuto che l’insussistenza di qualsivoglia contratto di mutuo concluso fra il COGNOME ed il COGNOME, nelle rispettive vesti di mutuante e mutuatario, fosse “un dato fattuale incontrovertibile ed acquisito al processo” così AVV_NOTAIOiderando assolto l’onere probatorio incombente ex art. 1988 c.c. sul promittente – sig. COGNOME NOME – in violazione dell’art. 2729
c.c., disciplinante la prova presuntiva»; premesso che la Corte aveva desunto la non configurabilità del mutuo dalle prospettazioni del NOME sulla destinazione ad investimento delle somme erogate, il ricorrente assume che «la prova presuntiva dell’insussistenza del rapporto di mutuo inter partes non può essere fornita da un unico elemento indiziario, il quale non riveste i requisiti di cui all’art. 2729 c essendo «privo dei requisiti di gravità e precisione richiesti dalla norma , specie se esaminato alla luce del restante quadro probatorio»;
il primo motivo merita accoglimento;
invero:
il COGNOME ha riportato (cfr. pagg. 8-10 del ricorso) i motivi di appello con cui aveva contestato le risultanze della c.t.u. e aveva censurato l’adesione ad essa prestata dal primo giudice;
la sentenza impugnata ha dichiarato (a pag. IX) di astenersi «da qualsivoglia esame e statuizione in ordine alla querela, risolta positivamente dal Tribunale ma che, alla luce delle conclusioni risolutive e dirimenti – cui si è pervenuti, è del tutto superfluo affrontare»; tuttavia, la stessa sentenza, al punto precedente ha respinto le istanze istruttorie reiterate dal NOME «in quanto l’asserita contestualità della formazione della scrittura ricognitiva e della sottoscrizione (e cioè la circostanza su cui alla fin fine è fondata la pretesa creditoria che ha connotato il ricorso per ingiunzione di pagamento) è smentita dalle risultanze della AVV_NOTAIOulenza»;
tanto basta ad escludere che le questioni poste dall’appellante con i motivi di gravame concernenti l’esito del procedimento di querela potessero essere ritenute irrilevanti (se così fosse stato, la Corte territoriale avrebbe dovuto prescindere dal riferimento alla c.t.u. per argomentare il rigetto delle istanze istruttorie);
ciò comporta che la Corte non avrebbe potuto esimersi dallo scrutinare sia il primo il terzo motivo di appello, riguardanti -per l’appunto- la c.t.u. concernente la querela di falso;
risultando pertanto integrata l’omessa pronuncia denunciata dal ricorrente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di merito; il secondo motivo risulta assorbito;
la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 13.10.2022