Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2482/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME dell’RAGIONE_SOCIALE ;
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende insieme all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 2448/2021, pubblicata il 27/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME proponeva opposizione avverso apposita ingiunzione del 9.12.1016, con la quale il RAGIONE_SOCIALE gli aveva ingiunto il pagamento d ell’importo d i euro 9.420,00, sulla base di presupposta ordinanza sindacale che si assumeva essere stata notificata il 19 luglio 2012, deducendo la nullità e, comunque, l’invalidità o inefficacia dell’ingiunzione opposta per omessa, preventiva e necessaria notificazione dell’ordinanza con la quale l’ente avrebbe azionato la propria pretesa.
L’opponente aveva dedotto che il 14 luglio 2009 la polizia locale gli aveva contestato la violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 114/1998 per omessa comunicazione al RAGIONE_SOCIALE di apertura di esercizio di vicinato, settore alimentare, con preparazione di alimenti e bevande; che, a seguito del deposito di scritti difensivi e della richiesta di audizione, era stato sentito il 2 luglio 2012 senza che fosse seguito alcun provvedimento; che, avendo formulato istanza di accesso agli atti, il 6 febbraio 2017 aveva ottenuto una visualizzazione dell’ingiunzione, ma non dell’ordinanza asseritamente notificata il 19 luglio 2012, oltre a copia dell’avviso di ricevimento della relativa notificazione del quale aveva disconosciuto la sottoscrizione.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda dell’opponente, sostenendo che il COGNOME era autorizzato a svolgere attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante; che il 14 luglio 2009 la polizia locale aveva accertato da parte del COGNOME la violazione dell’art. 7, comma 1 d.lgs. 114/1998 per omessa comunicazione al RAGIONE_SOCIALE di apertura di esercizio di vicinato, settore alimentare, con preparazione di
alimenti e bevande con posizionamento di un autonegozio e di una struttura fissa nella fascia di rispetto prospiciente lo stadio, area a disposizione esclusiva del RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, soggetta alla normativa relativa al commercio su area privata; che con ricorso al sindaco il COGNOME aveva contestato il verbale e ne aveva chiesto l’annullamento e il 2 luglio 2012 si era svolta la sua audizione; che con ordinanza-ingiunzione del 12 luglio 2012 il RAGIONE_SOCIALE aveva confermato la validità dell’accertamento e determinato la sanzione in euro 5.200,00; che, a fronte della infruttuosa intimazione di pagamento, il RAGIONE_SOCIALE aveva emesso l’ingiunzione impugnata dal COGNOME; la citata ordinanza del 12 luglio 2012 era stata notificata al COGNOME e da lui ricevuta come risultava dalla sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento.
Alla prima udienza COGNOME era stato autorizzato a presentare domanda di querela di falso della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della notifica dell’ordinanza del 12 luglio 2012. Era stata disposta consulenza tecnica grafologica: il consulente tecnico d’ufficio aveva concluso nel senso che, esaminate le scritture di comparazione e i saggi grafici di COGNOME e svolto il confronto comparativo con l’avviso di ricevimento prodotto dal RAGIONE_SOCIALE, ‘è possibile affermare che la firma COGNOME NOME apposta sul citato avviso di ricevimento non è riconducibile alla mano dell’attore, risulta infatti apocrifa, quindi apposta da mano aliena’.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver accertato che la firma ‘COGNOME NOME‘ sull’avviso di ricevimento non era riconducibile alla mano dell’opponente e avere ritenuto ammissibile la querela di falso, riteneva, tuttavia, che l’ accertamento derivante da tale procedimento non fosse idoneo a contrastare la pretesa creditoria del RAGIONE_SOCIALE poiché nessuna attestazione era stata resa dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica.
La sentenza n. 8495/2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE veniva impugnata da COGNOME e la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza 2448/2021, accoglieva il gravame e, rilevando la fondatezza della querela di falso, accertava la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della notifica dell’ordinanza sindacale del 12 luglio 2012 e, per l’effetto, revocava l’opposta ingiunzione di pagamento del 9.12.2016.
Ad avviso della Corte d’appello la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l’efficacia di prova legale che l’art. 2700 c.c. attribuisce alle attestazioni di pubblico ufficiale; non essendo controversa l’ammissibilità della querela di falso avverso la firma apposta sull’avviso di ricevimento, nel caso di specie la presunzione di coincidenza tra soggetto che aveva ricevuto la sottoscrizione e il destinatario dell’atto, presunzione che sussiste fino a querela di falso, era stata vinta dalla prova contraria, avendo l’appellante dimostrato – a mezzo , per l’appunto, di querela di falso accolta con decisione passata in giudicato (interno) – di non avere ricevuto l’atto presso il luogo di residenza, essendo apocrifa la firma apparentemente a lui riferibile; l’accoglimento della querela di falso -ha proseguito la Corte d’appello determina la nullità della notificazione medesima essendovi incertezza assoluta circa la persona a cui è stata effettuata, cosicché la procedura esecutiva per la riscossione delle entrate patrimoniali aveva preso avvio da un titolo che non era stato notificato al destinatario; dall ‘ accertata falsità della sottoscrizione risultante apparentemente apposta al momento della notificazione dell’ordinanza sindacale discendeva quindi -ha concluso il giudice d’appello -la fondatezza dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento che ne rappresentava il correlato atto consequenziale.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso l’intimato NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 890/1982 in relazione all’art. 2700 c.c. e degli artt. 160 e 221 c.p.c.; violazione del principio della ‘conoscibilità’ degli atti di cui all’art. 1335 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): si osserva che la sentenza impugnata ha attribuito valore di pubblica fede a un accertamento, l’identità del firmatario, che l’agente postale non aveva il potere di effettuare; l’agente postale non era tenuto a eseguire indagini sull’identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l’esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna; si era, così, accolta la querela di falso ed era stata accertata la falsità della firma senza che controparte avesse indicato in modo specifico le ragioni e gli elementi di prova del preteso falso ideologico relativo alla effettiva consegna da parte del portalettere dell’atto all’indirizzo di residenza; era rimasto così violato il principio di conoscibilità dell’atto, in base al quale quando questo perviene all’indirizzo del destinatario si intende conosciuto a prescindere dall’effettiva conoscenza.
1.1) Il motivo è infondato.
Il ricorrente non considera che, nel l’ipotesi di querela di falso (come esperita nel caso in esame da NOME COGNOME) all’esito del cui procedimento è rimasta accertata e, quindi, dichiarata -in via definitiva apocrifa la firma apposta all’avviso di ricevimento, la querela non può ritenersi diretta ad aggredire sic et simpliciter l’autenticità della sottoscrizione, bensì anche l’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire relativa al l’intervenuta consegna dell’atto a mani proprie del destinatario ai sensi dell’art. 138 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. n. 9062/2025). Il destinatario di un avviso di ricevimento, che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e in particolare di non avere mai apposto la propria firma sullo stesso
avviso, ha infatti l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (v. Cass. n. 14574/2018 e, da ultimo, Cass. n. 16640/2025).
Nel caso in esame, NOME COGNOME ha, infatti, propriamente impugnato l’avviso di ricevimento (con contestazione dell’autenticità della sua apparente sottoscrizione) a mezzo di querela di falso , dall’esito del cui giudizio è risultato -con statuizione passata in giudicato -che la firma sullo stesso appostavi era apocrifa. Conseguentemente, è risultata provata la mancata esecuzione della legittima notificazione dell’ordinanza sindacale del 12 luglio 2012 che costituiva il presupposto dell’ingiunzione di pagamento impugnata da COGNOME.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha acco lto il gravame del COGNOME e, quindi, l’opposizione dallo stesso formulata, revocando l’ingiunzione di pagamento sopravvenuta, in via consequenziale, il 9 dicembre 2016 (v. Cass. SU, n. 5791/2008).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che si liquidano in euro 2.700,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME