Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28871 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3985/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE DI LUCIANO MACERA, MACERA LUCIANO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1483/2019 depositata il 01/03/2019. nonché la sentenza definitiva n. 6926/2019
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Il ricorso riguarda la sentenza non definitiva n. 1483/2019 nonché la sentenza definitiva n. 6926/2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza resa dal locale Tribunale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, aveva ottenuto nei confronti dei correntisti RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e NOME COGNOME – quanto a questi ultimi due anche quali fideiussori della società – per il pagamento dei saldi a novembre 1997 dei conti correnti di cui erano rispettivamente titolari. Tutti e tre gli ingiunti avevano proposto opposizione contestando la legittimità dei tassi degli interessi passivi, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto; inoltre i due fideiussori avevano disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni.
2.All’esito della consulenza grafologica, disposta su istanza di verificazione della banca, consulenza che aveva accertato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni, e della CTU contabile, NOME COGNOME proponeva querela di falso deducendo l’abusivo riempimento dei contratti fideiussori e la falsità delle firme apposte sugli stessi, querela che il Tribunale respingeva in quanto inammissibile. Con sentenza non definitiva il Tribunale dichiarava l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale,
rimettendo la causa sul ruolo per procedere ad un’ulteriore consulenza contabile, all’esito della quale NOME COGNOME proponeva una seconda querela di falso – deducendo l’abusivo riempimento dei contratti fideiussori e la falsità delle firme apposte sugli stessi – anch’essa dichiarata inammissibile dal Tribunale con sentenza definitiva con cui condannava gli opponenti al pagamento delle seguenti somme: 191.281,43 euro in solido tra la RAGIONE_SOCIALE; 5.607,55 euro a carico di NOME COGNOME; 51.290,03 a carico di NOME COGNOME.
3.- A fronte del gravame del solo COGNOME. COGNOME, la Corte d’appello di Roma, con una prima sentenza non definitiva (la n.1483/2019), ha rigettato la censura concernente la declaratoria d’inammissibilità della seconda querela di falso relativa ai contratti fideiussori rilasciati in favore della banca a garanzia dell’esposizione debitoria sul conto intestato alla società RAGIONE_SOCIALE, mentre ha accolto il motivo di appello concernente l’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi passivi dovuti. Rimessa la causa sul ruolo per l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio onde procedere alla rideterminazione delle somme dovute da COGNOME alla banca, con la sentenza definitiva, parimenti qui impugnata, la Corte d’Appello ha condannato NOME COGNOME, in solido con la società e con NOME COGNOME, a pagare la somma di 232.515,19 euro per il saldo debitore del conto intestato alla società e di 68.144,98 euro quale saldo del conto corrente e del finanziamento personale.
3.- Avverso entrambe le sentenze NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi illustrati anche con memoria; ha resistito RAGIONE_SOCIALE (già DoRAGIONE_SOCIALE s.p.RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -incorporante RAGIONE_SOCIALE cessionaria in blocco di tutti i crediti di RAGIONE_SOCIALE– che ha, poi, ceduto a sua volta detti crediti a RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, li ha ceduti a RAGIONE_SOCIALE)
quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE; la resistente ha, altresì, depositato memoria.
4.- Con ordinanza interlocutoria resa il 26.2.2024 la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in proprio con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
5.- Il contraddittorio è stato integrato mediante notifica del ricorso al signor NOME COGNOME in proprio e quale socio illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE cancellata nelle more dal registro delle imprese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va respinta l’eccezione di « carenza di legittimazione ad causam di RAGIONE_SOCIALE e di legittimazione ad processum di RAGIONE_SOCIALE nel grado di appello » formulata dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis -1 c.p.c.
Invero il ricorrente rivolge l’eccezione alla fase processuale antecedente, quella del giudizio d’appello, senza aver formulato, tuttavia, uno specifico motivo di ricorso contro la sentenza gravata, ed introduce, quindi, in modo inammissibile con la memoria predetta un nuovo motivo di censura della stessa. Va, infatti, ribadito che la memoria ex art. 378 c.p.c. – e lo stesso vale per quella di cui all’art. 380 -bis .1 – non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).
2.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. poiché la Corte d’appello con la sentenza definitiva avrebbe: (i) condannato lo
NOME al pagamento della somma di 68.144,98 euro benché detta somma non fosse stata richiesta dalla controparte, che inoltre – a suo dire -l’aveva già ricevuta a seguito della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto; (ii) condannato lo COGNOME in solido con la RAGIONE_SOCIALE (e con l’altro garante) per il diverso importo accertato « senza alcuna richiesta in tal senso della banca o degli altri intimati rimasti contumaci in appello ».
2.1- Il motivo è infondato perché – come afferma lo stesso ricorrente -la banca convenuta aveva chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma dell’impugnata sentenza insistendo, quindi, nelle domande già accolte in primo grado, né il pagamento della somma indicata a titolo di « provvisoria esecuzione » parziale del decreto ingiuntivo opposto poteva, per definizione, considerarsi « regolazione » definitiva del credito.
3.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 216, e 221 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza n. 1483/2019 non definitiva – respingendo il relativo motivo d’appello – escluso l’ammissibilità della seconda querela di falso presentata dallo COGNOME il 05.02.1998 – e per avere, la sentenza definitiva n.6926/2019, dichiarato la questione, ivi riproposta, già decisa con la sentenza parziale.
Secondo il ricorrente – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – con la seconda querela di falso, oltre a dedurre il fatto nuovo dell’abusivo riempimento delle due fideiussioni, lo COGNOME aveva riproposto la questione dell’apocrifia delle due sottoscrizioni, oggetto del precedente disconoscimento e del relativo procedimento di verificazione, sulla base di nuove prove, emerse nel giudizio penale (e consistenti nel fatto che il sig. COGNOME aveva ivi ammesso di aver firmato in luogo di COGNOME le fideiussioni in questione, ammissione che il ricorrente nel giudizio d’appello aveva chiesto di confermare con giuramento decisorio e con prova per interpello e testimoni ignorate dalla Corte di merito); sostiene
in diritto che la facoltà di proporre querela non fosse impedita dal fatto di aver in precedenza intrapreso la strada del disconoscimento, essendo la querela sempre ammessa in qualsiasi fase e stato del processo.
3.- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112132 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. perché con la sentenza non definitiva n. 1483/2019 la Corte territoriale ha concluso per la inammissibilità della seconda querela di falso proposta dallo COGNOME richiamando l’esito della CTU grafologica che si era espressa in termini di certezza circa l’autenticità delle sottoscrizioni, ritenendo irrilevante la nuova prova invocata (ovvero delle dichiarazioni di COGNOME riguardanti una querela penale per truffa proposta dallo stesso COGNOME nei confronti dello COGNOME) e concludendo che l’appellante (odierno ricorrente) pur con nuove motivazioni o causali a fondamento della querela di falso, riproponeva lo stesso thema decidendum costituito dalla falsità di alcune firme di cui era già stata affermata l’autografia « di mano certa » dello COGNOME: lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata nulla riferisca in merito alle censure mosse dallo COGNOME alla CTU grafologica svolta nel corso del procedimento di verificazione, in violazione – a suo dire – degli articoli 2697c.c. e 112 c.p.c., laddove detta CTU avrebbe dovuto essere esaminata e valutata quale mezzo istruttorio di ausilio del giudice nel contesto probatorio in cui si inseriva; sicché omettendo siffatta motivazione la Corte d’appello sarebbe anche incorsa nella omessa considerazione di un fatto decisivo della causa rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c.
4.Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 112132 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. perché con la sentenza non definitiva n. 1483/2019 la Corte territoriale ha concluso per la inammissibilità della seconda querela di falso proposta dallo COGNOME in considerazione dell’autenticità delle
sottoscrizioni espressa in termini di certezza dalla CTU grafologica, e dell’irrilevanza delle dichiarazioni contenute nella querela penale per truffa proposta dal COGNOME nei confronti dello COGNOME, senza considerare le altre prove pure offerte dallo COGNOME, sia presuntive sia orali. Tale omessa motivazione – relativamente a prove destinate a chiarire le modalità di formazione delle sottoscrizioni in contestazione – atterrebbe ad un fatto decisivo della causa, e quindi rileverebbe sia sotto il profilo della violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e 2697-27272729 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sia sotto il profilo della violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
5.- Il secondo il terzo ed il quarto motivo attengono tutti alla sentenza non definitiva ed, in particolare, alla statuizione con cui la Corte d’Appello di Roma ha respinto il motivo di appello concernente l’inammissibilità della seconda querela di falso. Invero, benché le doglianze di cui al secondo motivo siano riferite tanto alla sentenza non definitiva che a quella definitiva, quest’ultima, quanto alla contestata inammissibilità della seconda querela di falso, si limita ad osservare che sulla questione la Corte di merito aveva già deciso con la sentenza non definitiva respingendo il relativo motivo d’appello.
5.1- Detto secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello con la sentenza non definitiva ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado in punto inammissibilità della seconda querela di falso nella parte in cui tendeva a rimettere in discussione l’autenticità delle firme la cui autografia era ormai stata verificata giudizialmente, alla stregua del principio di legittimità secondo cui « qualora nell’ambito di uno stesso processo “sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento ». Così
statuendo, dunque, la Corte territoriale si è conformata ad un consolidato orientamento di legittimità (v. da ultimo Cass. Sent. n. 3891/2020 emessa all’esito dell’ordinanza interlocutoria invocata dalla ricorrente in continuità con Cass. sent. n. 4728/2007, citata dalla Corte d’Appello di Roma). Secondo questo orientamento, se è innegabile la libertà di opzione per l’uno o per l’altro strumento processuale, per essere differenti gli effetti legati ai due mezzi di tutela – la querela consentendo di privare la scrittura di valore erga omnes e il disconoscimento di limitare gli effetti nei confronti della sola controparte -, non è corretto sostenere che l’esercizio di tale facoltà resti libero e ne sia consentita la sperimentazione all’interno dello stesso processo anche quando sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, poiché la querela che fosse ammessa per impugnare la riferibilità (già) verificata del documento a chi appare esserne autore potrebbe produrre insanabili contraddizioni all’interno dello stesso giudizio, nel quale al risultato della verificazione si opporrebbe quello derivato dall’esito della querela, eventualmente di segno contrario, sullo stesso oggetto della controversia.
5.2- Va dato atto che detto orientamento di legittimità è stato rimeditato da questa Corte con la successiva sentenza n. 2152/2021, relativa ad un caso in cui – a fronte di una pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo per effetto di una CTU grafologica disposta nell’ambito di un procedimento di verificazione che aveva concluso per l’autenticità delle sottoscrizioni contestate – il debitore aveva insistito in appello per la falsità delle firme e proposto querela di falso, la quale era stata autorizzata dalla Corte d’Appello e si era conclusa con accertamento (all’opposto) della falsità di dette sottoscrizioni, conducendo la Corte d’appello -dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza e della riassunzione del processo di secondo grado all’uopo sospeso – a revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Questa Corte, adita con ricorso dal creditore per la cassazione della sentenza che aveva ammesso la querela di falso nonostante questa fosse finalizzata esclusivamente a contestare l’autenticità delle sottoscrizioni già accertata in primo grado con il procedimento di verificazione, ha respinto il motivo di cassazione in sintesi osservando che:
(a) ai sensi dell’art. 221, comma primo, c.p.c.: « la querela di falso può proporsi, tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato »; l’art. 355 c.p.c. d’altronde, stabilisce che « se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale »;
(b) la presentazione della querela in corso di causa, dunque, è consentita in ogni stato e grado con il solo limite del giudicato sulla verità del documento; sicché, alla luce del combinato disposto delle norme predette, il giudice – anche in grado d’appello – dovrà valutare -oltre alla rilevanza del documento ed oltre agli altri presupposti di cui al secondo comma dell’art. 221 cod. proc. civ. -l’insussistenza di tale (unica) condizione impeditiva: il giudicato pregresso sulla «verità del documento», che è concetto che attiene al contenuto estrinseco del documento e può riguardare sia la genuinità della dichiarazione in esso contenuta sia l’autenticità della sua sottoscrizione;
(c) il giudizio di verificazione (proposto in via incidentale, ma anche in via principale) tende ad accertare (esclusivamente) l’autenticità della sottoscrizione, e, ancorché avente ad oggetto non un diritto ma un fatto (l’autenticità della sottoscrizione), è suscettibile di passare in giudicato;
(d) la preclusione, dunque, cui fa riferimento l’art. 221 cod. proc. civ. è da intendersi riferita anche al giudicato eventualmente formatosi sulla verificazione, ancorché incidentale, che, tuttavia, preclude la strada alla querela di falso solo laddove quest’ultima sia diretta a contestare l’autenticità della sottoscrizione (in quantoappunto- già accertata con effetto di giudicato); « la verificazione, per converso, non precluderà la querela di falso: a) nel caso in cui l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione non sia passato in giudicato: e in tal caso la querela di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione; b) nel caso in cui, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione (principale o incidentale che sia), la querela di falso sia proposta (anche o solo) al fine di accertare la falsità ideologica del documento» (così Cass. cit. in motivazione).
Conclude la Corte affermando il seguente principio di diritto:
« La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes . Nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato; b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l’accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato; b) pur essendosi formato il giudicato sull’accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento. Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni di
inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fatto, ammessa ed esiti nell’accertamento della falsità della sottoscrizione, passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi -anteriormente alla proposizione della querela -all’esito del giudizio di verificazione, sull’autenticità della sottoscrizione ».
Di conseguenza con riguardo al caso sottoposto al suo sindacato di legittimità questa Corte – con la sentenza in commento – ha concluso che, dal momento che l’avvenuta verificazione della genuinità della sottoscrizione compiuta in primo grado non risultava coperta dal giudicato, non sussisteva alcun limite alla proposizione della querela in appello, ancorché si trattasse del medesimo giudizio, discostandosi, quindi, dal consolidato orientamento di legittimità per il quale è inammissibile la querela proposta al solo fine di neutralizzare e superare nello stesso giudizio la verificata autenticità della sottoscrizione, indipendentemente dal passaggio in giudicato di quest’ultimo accertamento (ancorché – come è stato notato in dottrina – nel caso di specie, poste le premesse, fosse sufficiente per respingere il ricorso rilevare il passaggio in giudicato dell’accertamento di autenticità delle sottoscrizioni compiuto nel procedimento di querela di falso a fronte dell’assenza di giudicato sull’accertamento opposto compiuto in sede di verificazione).
5.3- Traendo le fila del ragionamento, onde vagliare il secondo il motivo di ricorso qui oggetto di esame, reputa il Collegio che – pur a fronte di tale nuovo arresto – non via siano ragioni per prendere posizione e discostarsi, dunque, in diritto dall’orientamento consolidato di legittimità già riferito, poiché – diversamente da quanto avvenuto nel caso esaminato da ultimo da questa Corte, ove erano stati proposti, contestualmente, appello contro l’accertamento seguito alla verificazione, e querela di falso in grado d’appello – nel caso di specie l’odierno ricorrente non ha impugnato la sentenza di primo grado a proposito
dell’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni contestate compiuto con il procedimento di verificazione, avendo proposto appello contro detta sentenza solo con riguardo alla statuizione di inammissibilità della seconda querela di falso; sicché deve ritenersi che sul predetto accertamento si sia formato il giudicato interno.
5.4Invero l’azione ex art. 216 c.p.c. mira ad accertare l’autenticità del documento nel senso che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dalla (mano della) parte che l’ha negata e, pertanto, che la dichiarazione in esso contenuta sia a questa imputabile; dunque anche il giudizio di verificazione – come la querela – ha natura di accertamento costitutivo, e la sentenza che dichiara l’autenticità della scrittura e, per conseguenza, l’imputabilità del documento alla parte che l’ha disconosciuto produce, ex lege , l’effetto di renderlo utilizzabile come prova ed è idonea al giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. (tant’è che la recente pronuncia sopra richiamata affronta la questione del conflitto di giudicati di segno opposto in punto autenticità della sottoscrizione contestata), fermo il fatto che, diversamente dalla querela di falso che instaura un procedimento la cui conclusione ha efficacia di accertamento erga omnes, il giudicato risultato del procedimento di verificazione rimane circoscritto alle parti del giudizio, nel senso che costituisce prova legale della «provenienza» della scrittura privata di cui intende avvalersi il soggetto che dalla medesima intende trarre la fonte negoziale del proprio diritto; sicché, tutte le volte in cui la querela di falso presenta un oggetto più ampio di quello del precedente giudizio di verificazione – perché riguarda il contenuto del documento, dunque la sua alterazione o contraffazione e non solo la sua autografia e provenienza – gli effetti di quest’ultimo (anche coperti dal giudicato) potrebbero essere «ribaltati» dalla sentenza che accoglie la domanda di falso di cui all’art. 221 c.p.c., senza che alcuna violazione della re iudicata possa, in linea teorica, lamentarsi in considerazione del diverso
oggetto dell’accertamento compiuto nei due giudizi (v. Cass. n. 11460/2007; Cass. n. 7634/2016).
5.5Perciò, conclusivamente, se l’autografia della sottoscrizione è passata in giudicato come nella specie per assenza di impugnazione sul punto – ciò preclude la querela incidentale nel corso dello stesso giudizio (inteso nell’interezza delle sue fasi) tutte le volte in cui l’oggetto del giudizio coincida con quello del primo, conformemente all’art. 221, 1° comma, c.p.c. e all’art. 2909 c.c.
Ne consegue che nella specie il motivo di cassazione va respinto, perché in punto autografia della sottoscrizione delle fideiussioni invocate dalla banca all’esito del procedimento di verificazione si era formato il giudicato, non essendo stato detto accertamento impugnato avanti alla Corte d’Appello adita dal sig. COGNOME per la riforma della statuizione definitiva con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso in quanto volta a neutralizzare gli effetti di un accertamento già compiuto con istanza di verificazione all’esito del disconoscimento da lui compiuto.
5.6Resta da dire che l’ammissibilità della querela non può in questa sede essere desunta neppure dalla circostanza che essa contenesse anche la deduzione, come si è già accennato, dell’abusivo riempimento delle due fideiussioni, e potesse avere dunque un oggetto più ampio di quello della procedura di disconoscimento-verificazione.
È difatti cosa nota che non ogni abusivo riempimento legittima il ricorso alla querela, essendo essa necessaria, e come tale ammissibile, nel solo caso di riempimento absque pactis , e non di riempimento contra pacta (a mero titolo di esempio tra le tantissime Cass. 26 giugno 2023, n. n. 18234): e nel caso in esame detto presupposto non emerge dal ricorso ove non si chiarisce in cosa esattamente sarebbe consistito l’abusivo riempimento cui il ricorrente si è riferito.
6.- Il rigetto del secondo motivo di ricorso per le ragioni dette assorbe, evidentemente l’esame del terzo e del quarto motivo che attengono entrambi alla legittimità della pronuncia di inammissibilità della seconda querela di falso proposta dallo COGNOME sulla base dell’omessa – in tesi – considerazione del nuove prove offerte, e che peraltro attingono la decisione sul piano della ricognizione di merito effettuata dal giudice delle prove raccolte (la CTU) e di quelle costituende.
7.Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2 L. 287/90 e degli artt. 182-345-359 c.p.c. e 14181421 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché, a fronte della domanda formulata dal ricorrente con il foglio di precisazione conclusioni, volta alla dichiarazione di nullità totale o parziale delle tre fideiussioni oggetto di causa, in quanto contenenti clausole predisposte unilateralmente dalla banca e conformi al modello ABI adottato in violazione delle regole della concorrenza e dell’art.2 della legge 287 del 1990 (c.d. legge antitrust ), come accertato con successivo provvedimento n. 55 della Banca d’Italia del 2 maggio 2005, la Corte avrebbe errato nel ritenere che la dedotta nullità non potesse essere proposta in quanto tardivamente dedotta e non potesse neppure essere rilevata d’ufficio per la mancata produzione del provvedimento della Banca d’Italia che essa Corte non era tenuta a conoscere in quanto documento meramente amministrativo, la cui produzione sarebbe, comunque stata inammissibile ai sensi dell’art. 345 comma 3 c.p.c.
Deduce il ricorrente che, a fronte della eccepita nullità, la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere in termini l’appellante ex art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo di appello ex art. 359 c.p.c.
7.1- Il motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 182 c.p.c. (difetto di rappresentanza), in quanto, in violazione del principio di specificità e segnatamente dell’art. 366
comma 1 n. 4 c.p.c., il ricorrente nulla illustra a proposito delle ragioni per cui o delle statuizioni con cui la decisione gravata violerebbe la norma predetta, che nulla a che vedere con l’inammissibilità della nuova domanda volta alla declaratoria di nullità o con l’affermata assenza dei presupposti del rilievo ufficioso della stessa. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata: il che comporta oltre all’individuazione del capo di pronuncia impugnata, l’esposizione delle ragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, onde consentire alla Corte un vaglio della censura che non la costringa ad accedere ad ulteriori atti onde comprenderne la cornice, la ammissibilità e la fondatezza. Nel caso di specie i principi di autosufficienza e di specificità del motivo di censura dedotto – la violazione di legge – avrebbero imposto una formulazione che consentisse di inquadrarlo nelle categoria logica di censura enunciata con l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, ne giustificavano la cassazione (v. Cass. n. 17224/2020); il che qui non è stato fatto.
7.2Il motivo è, altresì, inammissibile con riguardo alla violazione dell’art. 1421 c.c., ovvero all’omesso rilievo d’ufficio della dedotta nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust , poiché il motivo non si confronta la ratio decidendi della sentenza che si fonda sulla impossibilità del rilievo officioso della nullità per mancanza della produzione in atti del provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005, il quale costituisce il presupposto dell’accertamento dell’intesa antitrust da cui deriverebbe la nullità dei contratti «a valle» della stessa.
Se è vero, infatti, che la nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez. U. 22/03/2017, n. 7294), è anche vero, però, che la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all’onere di allegazione di detti fatti (ad opera della parte che dell’eccezione può beneficiare) né, tanto meno, al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è pur sempre condizionata alla emergenza ex actis degli elementi fattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 01/09/2021, n. 23721; 06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018, n. 27998; 26/02/2014, n. 4548). Quindi la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n. 3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020; v. pure Cass. Sez. U. nn. 26242 e 26243 del 2014, cit., ove è precisato, anche con richiamo al precedente arresto, sul punto confermato, di Cass. Sez. U. 04/09/2012, n. 14828, che « nell’ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità: a) solo se questa emerge dai fatti allegati e provati, o comunque ex actis …»).
Il motivo proposto, invece, sembra – almeno implicitamente intendere che al fine di far valere detta eccezione, la parte possa anche articolare nuovi mezzi di prova e produrre documenti oltre il limite delle preclusioni istruttorie o in appello, tanto che il ricorrente invoca la violazione da parte della Corte dell’art. 345 c.p.c.
Anche a prescindere, quindi, dal profilo di inammissibilità del motivo rilevabile per il fatto che parte ricorrente non ha illustrato la ragione di detta violazione di legge e neppure allegato e dimostrato di non aver potuto produrre tempestivamente in causa il documento rilevante per causa non imputabile, la doglianza in esame è inammissibile poiché va ribadito – come già questa Corte di recente ha fatto (v. Cass. 4867/2024) – che le eccezioni in senso lato (come le mere difese) si sottraggono ai limiti delle preclusioni quanto al potere di allegare o rilevare fatti per esse rilevanti, ma non quanto al potere di richiedere o introdurre le fonti (anche documentali) di prova da cui tali fatti – se ancora non provati da alcuna fonte o mezzo di prova ritualmente acquisita possano emergere.
Come è stato di recente osservato: « Un conto è, infatti, consentire che la parte alleghi e/o rilevi dopo la scadenza delle preclusioni e anche in appello o che il giudice rilevi fatti che, già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti, evidenziano l’infondatezza della pretesa sebbene alla stregua di eccezione non allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all’esercizio dei poteri assertivi (…) Altro e ben diverso discorso è invece piegare a tale valore anche le esigenze di regolazione ordinata del processo e dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, come avverrebbe se si ritenesse consentito di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, a monte di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti, rimettendo in moto una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell’ordinato svolgimento del processo (connotato imprescindibile del «giusto processo regolato dalla legge»: art. 111, comma primo, Cost.; art. 6 Cedu) » (Cass. n. 4867/2024).
Del resto il testo dell’art. 345 c.p.c., se nel secondo comma stabilisce che nel giudizio di appello possono proporsi nuove eccezioni purché siano rilevabili anche d’ufficio, nel terzo comma esclude l’ammissibilità di nuove prove e nuovi documenti (esclusione ancora più rigorosa dopo la modifica introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. 0b, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha eliminato il limite a tale divieto prima costituito dalla « indispensabilità » delle nuove prove).
Perciò infondatamente il ricorrente denuncia sul punto l’erroneità della sentenza per non aver rimesso in termini l’appellante, atteso che ammettere in appello l’allegazione (o la rilevazione ufficiosa) di nuove eccezioni in senso lato o di mere difese (art. 345, secondo comma) non significa anche ammettere nuove prove, anche documentali, dirette a provare i fatti allegati ed oggetto di dette eccezioni o difese (art. 345, terzo comma).
8.Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 117 settimo comma T.U.B. e 1284 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo: (a) alla parte della sentenza gravata in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che l’art. 117 settimo comma T.U.B., nella formulazione anteriore alla novella del 13.8.2010 n. 141 (la quale ultima ha introdotto l’inciso « o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione »), escludesse che nella specie fosse possibile far riferimento a tassi diversi da quelli rilevati dal CTU nei 12 mesi anteriori alla stipulazione dei due contratti di c/c per cui è causa ovvero i tassi fissi del 13,03% (conto RAGIONE_SOCIALE) e del 8,52% (conto personale dello RAGIONE_SOCIALE); (b) alla parte della sentenza in cui la Corte d’Appello ha applicato per il calcolo degli interesse successivi alla chiusura dei rapporti (1997), il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Reputa il ricorrente – quanto al primo profilo denunciato – che « la rigida interpretazione dell’art. 117 settimo comma T.U.B.
offerta dalla Corte territoriale realizz il risultato opposto a quello voluto dal legislatore, visto che, con la discesa dei tassi di interesse avvenuta negli anni 90 e proseguita dopo, si vengono ad applicare, come nella specie, tassi fissi » mentre i contratti di conto corrente « si sviluppano invece per parecchi anni e si qualificano come contratti di durata, contratti quadro o normativi che a loro volta necessitano, per la loro esecuzione, di altri contratti »; si tratterebbe « di una interpretazione contraria allo spirito della legge, la quale ultima, laddove si riferisce alla conclusione (e non alla stipulazione) del contratto, fa innegabilmente rinvio ai singoli contratti di esecuzione del contratto quadro (quale è il contratto di c/c) o, al più, alla chiusura periodica trimestrale e contabile del contratto quadro di conto corrente… perché la finalità della norma è quella di collegare il tasso sostitutivo del TUB all’andamento del mercato dei tassi, e non cristallizzarlo ad una certa data in senso sfavorevole al cliente che ha eccepito la nullità dei tassi» .
Quanto al secondo profilo deduce che, applicando dopo la chiusura dei rapporti di c/c, il tasso legale ex art. 1284 c.c. anziché quello sostitutivo del T.U.B. più favorevole al cliente, la corte non considera « (i) che la legge speciale del T.U.B. prevale su quella generale, e (ii) che l’art. 117 cit. ante riforma del 2010, sanziona indistintamente la nullità sia in corso di rapporto che dopo la sua estinzione, per evitare effetti premianti a vantaggio di chi si è reso autore e protagonista della nullità».
8.1- Il motivo è evidentemente inammissibile:
-) quanto al primo profilo – premesso che la Corte d’appello sul punto ha osservato che il CTU si è correttamente attenuto nei calcoli dell’interesse alla formulazione della norma citata vigente ratione temporis – perché i conti correnti in questione sono stati chiusi nel 1997 – onde la censura rivolgendosi all’interpretazione della norma che reputa non conforme alla ratio legis , non si confronta con la ratio decidendi che è fondata esclusivamente sul
fatto che la invocata formulazione più favorevole della stessa è successiva di ben tre anni alla chiusura dei conti in questione;
-) quanto al secondo profilo, perché il ricorrente ignora il fatto che la Corte d’Appello sul punto ha fatto applicazione della stesso criterio sostitutivo del tasso nullo di cui alla sentenza non definitiva che aveva statuito conformemente al Tribunale perché il relativo capo della sentenza non era stato impugnato: « Restano fermi gli interessi sulle somme dovute da determinare sulla sorte capitale depurata dalla capitalizzazione, nella misura legale il secondo la decorrenza già indicata dal tribunale non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza »; individua, dunque, una ragione di inammissibilità della doglianza che costituisce una ratio decidendi autonoma con cui il ricorrente neppure si confronta.
9.- In definitiva il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso proposto da NOME COGNOME; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE liquidate nell’importo di euro 7.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2024.