SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 309 2026 – N. R.G. 00000435 2025 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Salerno
La Corte D’Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 435/2025 avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 687/2025, pubblicata il 17.02.2025
tra
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-Appellante
e
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e note depositate nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., da intendersi qui richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2177/2020, ritualmente notificato il 23 novembre 2020, il Tribunale di Salerno ingiungeva ad
il pagamento, in favore di , della somma complessiva di euro 1.050.000,00, a titolo di restituzione di importi
asseritamente concessi a mutuo mediante la consegna di n. 101 assegni circolari.
Avverso tale provvedimento, dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’ proponeva tempestiva opposizione, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto e l’autorizzazione alla proposizione della querela di f also, ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c., con riferimento al documento denominato ‘riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.’ , datato 31 gennaio 2013. Nel merito, l’opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo l’infondatezza della pretesa creditoria e, in via subordinata, l’intervenuta prescrizione del credito indicato negli assegni emessi in suo favore.
In particolare, contestava l’autenticità dell’atto di riconoscimento di debito posto a fondamento dell’ingiunzione, assumendo di non aver mai sottoscritto un documento avente tale contenuto. Esponeva, al riguardo, che il foglio recante la propria firma era stato originariamente sottoscritto in bianco e consegnato a , fratello dell’opposta, il quale lo avrebbe successivamente compilato in assenza di autorizzazione; il documento così formato per ottenere il decreto ingiuntivo opposto, in forza del quale venivano avviate due
sarebbe stato poi utilizzato da procedure esecutive.
A sostegno di tale ricostruzione, l’ rappresentava che, nell’anno 2008, allorquando rivestiva la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, aveva consegnato a -amministratore di fatto della società -alcuni fogli previamente sottoscritti in bianco, destinati ad esigenze gestionali duranti la sua assenza e, nello specifico, al perfezionamento della cessione del contratto di leasing n. 600219/002, avente ad oggetto l’autovettura TARGA_VEICOLO, già in uso al medesimo , in favore della amministrata da .
Ritenendo, pertanto, che la sottoscrizione apposta sul documento azionato in sede monitoria fosse solo apparentemente riconducibile alla propria volontà negoziale, proponeva querela di falso in via incidentale, affermando di non avere mai redatto né sottoscritto alcun atto contenente il riconoscimento di un debito dell’importo di euro 1.050.000,00 in favore della ricorrente.
A fondamento dell’eccezione di falsità, deduceva plurimi elementi indiziari, e segnatamente: l’allegazione al documento di una carta di identità rilasciata nel 2005 e, quindi, scaduta alla data dell’asserita sottoscrizione; l’erronea indicazione del propri o indirizzo di residenza; l’utilizzo della medesima somma di euro 1.050.000,00, rappresentata da assegni circolari dell’importo di euro 10.000,00 ciascuno, emessi nelle date del 6 e 7 agosto 2008, già posta a fondamento di un diverso procedimento monitorio iscritto al R.G.N. 497/2012; nonché la propria assenza da Pontecagnano Faiano alla data del 31 gennaio 2013.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della querela di falso per mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’istante.
Sosteneva, sul punto, che gli elementi addotti dall’opponente non fossero idonei né a dimostrare la falsità della scrittura o il suo abusivo riempimento, né ad incidere sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Nel merito, contestava integralmente l’opposizione deducendo che il documento posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo integrasse un valido riconoscimento del debito relativo alle somme da lei erogate in data 6 agosto 2008 ed incassate da dalla coniuge, , e dal RAGIONE_SOCIALE -società della quale l’ rivestiva la carica di amministratore unico -con impegno alla restituzione entro il 31 dicembre 2019.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto monitorio e la condanna dell’opponente al pagamento
dell’importo ingiunto, chiedendo, altresì, la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, autorizzava la presentazione della querela di falso proposta avverso la scrittura privata del 31 gennaio 2013, disponendo l’instaurazione del relativo subprocedimento e la con seguente sospensione del giudizio di opposizione. In tale sede, venivano assunte le prove testimoniali ed espletata consulenza tecnica grafologica, all’esito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 687/2025, pubblicata il 17.02.2025, il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, accoglieva la querela di falso, dichiarando la falsità della scrittura del 31 gennaio 2013, ad eccezione della sottoscrizione apposta in calce, ritenuta riconducibile ad Accoglieva, inoltre, la domanda di responsabilità aggravata e, per l’effetto, condannava al pagamento della somma di euro 1.086,00, oltre alle spese di lite. Il Tribunale, sulla base delle risultanze peritali, attribuiva all’ la sottoscrizione apposta in calce al documento. Nondimeno, alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite, riteneva dimostrato l’abusivo riempimento della scrittura, reputando provata sia la consegna, da parte dell’ , di fogli previamente firmati in bianco a , sia la sua presenza in Parma alla data del 31 gennaio 2013, circostanza incompatibile con la redazione e sottoscrizione in loco della scrittura. Valorizzava, altresì, l’allegazione di un documento di identità ormai scaduto e non più nella disponibilità dell’interessato, nonché l’indicazione di un indirizzo di residenza acquisito solo in epoca successiva ai fatti dedotti.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che in un precedente giudizio iscritto al R.G.N. 497/2012, la stessa aveva agito per la restituzione di una somma maggiore, comprensiva dell’importo di euro 1.050.000,00 -coincidente con quello oggetto del presente giudizio e rappresentato da assegni circolari emessi nelle date del 6 e 7 agosto 2008 –
qualificandola, tuttavia, come mutuo concesso alla RAGIONE_SOCIALE, con obbligo restitutorio assunto dall’ mediante distinta scrittura privata del 20 dicembre 2010, anch’essa disconosciuta in quella sede.
Quanto alla domanda di condanna della per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c., il Tribunale desumeva la consapevolezza della temerarietà dell’azione dalla circostanza che i medesimi assegni, posti a fondamento del riconoscimento di debito del 2013, erano già stati utilizzati a sostegno della medesima pretesa restitutoria in un diverso giudizio, sebbene sorretti da diversa qualificazione causale.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Salerno, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in totale riforma della Sentenza n. 687/2025 pubblicata il 17 febbraio 2025 nel sub procedimento iscritto presso il Tribunale di Salerno al n. NUMERO_DOCUMENTO1NUMERO_DOCUMENTO2020 R.G.A.C.: 1. Accogliere l’appello e per l’effetto rigettare la querela di falso proposta da in via incidentale con l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata il 23 dicembre 2020 accertando l’autenticità della ricognizione di debito del 31 gennaio 2012; 2. Condannare l’appellato alla refusione delle spese di lite ex art.91 c.p.c. con distrazione in favore dell’odierno procuratore dichiaratesi antistatario nonché al risarcimento dei danni ex art 96. c.p.c.’.
Si è costituito in giudizio contestando integralmente le deduzioni dell’appellante e concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Il Consigliere istruttore, concessi alle parti i termini di cui all’art. 352 c.p.c., ha fissato l’udienza del 22.01.2026, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 5.02.2026 ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame, articolato in plurime censure, deduce la violazione degli artt. 116 e 132, comma
2, n. 4 c.p.c., lamentando un’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
In primo luogo, l’appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la consegna, da parte dell’ , di fogli previamente sottoscritti in bianco; sostiene che le deposizioni rese dai testi e presenterebbero divergenze quanto al luogo, al tempo ed alle modalità della sottoscrizione, tali da compromettere l’attendibilità complessiva del compendio probatorio e da escludere la dimostrazione del successivo riempimento abusivo.
Contesta ancora la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha attribuito rilevanza alla presenza dell’ in Parma alla data indicata nella scrittura privata, il 31 gennaio 2013; osserva che lo stesso ha prospettato una compilazione del documento in epoca successiva alla sua firma sicché sarebbe irrilevante la presenza del sottoscrittore nel luogo e nella data indicati ai fini dell’accertamento dell’abusivo riempimento.
Critica, inoltre, il valore indiziario riconosciuto dal Tribunale all’allegazione di una carta di identità scaduta, deducendo che tale documento sarebbe stato depositato nel procedimento monitorio esclusivamente come elemento di comparazione grafica e non quale parte integrante della scrittura privata; erroneamente il primo giudice avrebbe dato rilevanza a tale circostanza in tal modo travisando la finalità dell’allegazione documentale.
L’appellante censura, infine, il richiamo operato dal giudice di prime cure al precedente procedimento monitorio del 2012, fondato sui medesimi assegni circolari, sostenendo che il querelante non avrebbe dimostrato alcuna duplicazione della causale. A suo dire, l’importo di euro 1.050.000,00 troverebbe titolo in due distinti rapporti obbligatori, assistiti da autonome ricognizioni di debito, entrambe recanti sottoscrizioni ritenute autentiche in sede di consulenza tecnica.
In tale prospettiva, l’appellante deduce che il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi idonei a comprovare l’esistenza di un’autorizzazione al riempimento del documento e, più in generale, la sua genuinità, pervenendo, così, ad un’erronea app licazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio di cui agli artt. 1988 e 2697 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto va precisato che, in caso di sottoscrizione di documento in bianco, la querela di falso è necessaria soltanto quando si deduca che il documento sia stato riempito senza alcun accordo preventivo sul contenuto (absque pactis), così da rendere il testo non riconducibile alla volontà del firmatario. Diversamente, quando il riempimento avvenga in violazione di accordi previamente intercorsi (contra pacta), non occorre la querela di falso, spettando al sottoscrittore dimostrare l’abusivo esercizio del potere di completamento e, quindi, l’inadempimento del mandato ad scribendum , in ragione della difformità tra il contenuto espresso e quello effettivamente voluto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5510, 1° marzo 2024; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18234, 26 giugno 2023; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 899, 17 gennaio 2018).
Nel caso di specie viene in rilievo la prima delle ipotesi considerate, avendo il querelante dedotto un riempimento del foglio firmato in bianco in totale assenza di qualsivoglia intesa. In tale evenienza, su di lui incombe l’onere di provare che il testo sia stato formato senza
alcun accordo e che difetti, pertanto, il nesso tra dichiarazione apparente e volontà del sottoscrittore; a tal fine, egli può avvalersi dei mezzi ordinari di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4013, 14 febbraio 2024; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12118, 22 giugno 2020).
Il Giudice, in sede di accertamento della domanda di falso, deve infatti valutare l’idoneità degli elementi presuntivi addotti a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, con la precisazione che i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento a ciascuno di questi, pur senza omettere di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (cfr. Cass. ord. n. 11436/2022; n. 5091/2022).
Alla luce dei suindicati principi di diritto la Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente reputato assolto l’onere probatorio gravante sul querelante, valorizzando, con motivazione lineare e coerente con le risultanze istruttorie, le circostanze indiziarie emerse e che, complessivamente valutate, conducono logicamente a ritenere che la scrittura privata del 31 gennaio 2013, posta a fondamento della domanda di restituzione della somma di euro 1.050.000,00 proposta dalla nei confr onti dell’ , sia stata riempita absque pactis .
Il Tribunale ha infatti rilevato che il documento posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, pur recando una sottoscrizione riferibile all’ sulla base degli esiti della consulenza grafologica, era stato consegnato in bianco a , fratello dell’appellante; in particolare, il foglio risultava consegnato a quest’ultimo nell’ambito dei rapporti societari intercorrenti tra le parti,
operando egli quale gestore di fatto di società intrattenenti relazioni commerciali con quelle amministrate dall’ .
A tale conclusione il primo giudice è pervenuto valorizzando, innanzitutto, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell’istruttoria, le quali hanno delineato un quadro convergente in ordine all’avvenuta consegna di fogli previamente firmati in bianco, destinati ad essere utilizzati nell’ambito di operazioni societarie e, segnatamente, per la cessione di un contratto di leasing .
Al riguardo, il teste ha riferito che il si presentò all’ con più fogli, che i due si appartarono in una saletta e che, al rientro, l’ appariva turbato, confidandogli di aver apposto firme su documenti per il , pur ritenendo di non doverlo fare. Il teste ha confermato che il chiese all’ di apporre alcune firme, consegnandogli «fogli in bianco, non in carta intestata» , sui quali l’ sottoscrisse più volte.
In presenza di dichiarazioni sostanzialmente convergenti su tale circostanza centrale, le divergenze evidenziate dall’appellante con riguardo ad aspetti secondari o meramente descrittivi non risultano idonee a scalfire l’attendibilità complessiva delle dep osizioni, tutte concordi nell’attestare l’avvenuta sottoscrizione di fogli in bianco. Tale circostanza integra il presupposto fattuale dell’ipotesi di riempimento absque pactis e legittima, in coerenza con i principi sopra richiamati in tema di riparto dell’onere probatorio, l’accertamento della falsità operato dal giudice di primo grado.
Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato l’ulteriore circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria, secondo cui, alla data del 31 gennaio 2013, l’ si trovava in Parma e non in Pontecagnano Faiano, con conseguente impossibilità di sottoscrivere il documento contestualmente alla sua redazione nel luogo ivi indicato. Tale dato è stato confermato dal teste , il quale ha riferito di
trovarsi, in quel medesimo giorno, in Parma insieme all’ per comuni ragioni professionali.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante con la seconda censura, il giudice di prime cure non ha tratto da tale elemento argomenti volti ad escludere l’autenticità della firma pacificamente attribuita all’ sulla base della consulenza tec nica grafologica -bensì a negare che il testo del documento fosse stato formato, in quella data, con il consenso del sottoscrittore. La presenza dell’ in Parma non è stata, dunque, considerata quale elemento isolatamente decisivo, ma apprezzata n ell’ambito di un quadro probatorio unitario, come indice idoneo a corroborare la non contestualità tra sottoscrizione e riempimento e, quindi, la tesi del completamento del documento in assenza di una previa intesa; e ciò a maggior ragione se si considera che, secondo quanto accertato in sede penale (v. sentenza n. 589/23 del GUP del Tribunale di Salerno, prodotta dall’appellante), il testo del documento risulta vergato proprio dalla ; in tale decisione, infatti, si dà atto che il perito nominato dal GUP a supplemento di indagine, il dott. , pur riconoscendo l’autenticità delle firme apposte in calce al documento per cui è causa, aveva accertato che il testo era ‘ riconducibile alla mano di ‘.
Nel medesimo contesto indiziario si colloca l’allegazione alla scrittura di una carta di identità dell’ scaduta nel 2005, a fronte di una dichiarata sottoscrizione del documento nel 2013, nonostante negli anni successivi fossero state rilasciate in suo favore altre due carte di identità a seguito dello smarrimento della precedente.
Ne consegue che, in difetto di plausibile giustificazione circa l’utilizzo di un documento non più valido e non più nella disponibilità dell’interessato, tale circostanza è stata correttamente apprezzata quale ulteriore anomalia nel processo di formazione dell’atto.
La doglianza con cui se ne assume l’irrilevanza non coglie nel segno, poiché il Tribunale non ha attribuito a tale elemento un valore
determinante, ma lo ha considerato quale indice sintomatico, concorrente con gli altri dati istruttori, nella ricostruzione complessiva dell’inattendibilità della scrittura privata.
Analoga valenza indiziaria riveste l’indicazione, nel testo del documento, di un indirizzo di residenza che l’ avrebbe acquisito solo in epoca successiva al 2013, circostanza difficilmente compatibile con una redazione contestuale alla data appost a sull’atto. Infine, il giudice di prime cure ha richiamato, quale ulteriore elemento di riscontro, la pendenza di altro giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, iscritto al R.G.N. 497/2012 , nel quale la aveva agito nei confronti di altro soggetto, la TARGA_VEICOLO RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la restituzione di somme asseritamente erogate a titolo di mutuo in favore di detta società, chiedendo in restituzione un importo complessivo maggiore, ma comprensivo anche della medesima somma di euro 1.050.000,00 oggetto dell ‘odierno giudizio, sempre rappresentata da assegni circolari di euro 10.000,00 ciascuno, emessi nelle date del 6 e 7 agosto 2008.
Tale sovrapposizione fattuale è stata correttamente valorizzata quale ulteriore indice della non genuinità della ricognizione di debito del 2013 avendo il primo giudice evidenziato la coincidenza oggettiva degli assegni circolari posti a fondamento di due distinte iniziative giudiziarie nei confronti di due diversi soggetti (la società RAGIONE_SOCIALE e ed apprezzato tale dato quale elemento sintomatico della strumentalità dell’azione successivamente intrapresa.
A fronte di ciò l’appellante si limita ad affermare, in modo apodittico, l’autonomia dei rapporti obbligatori e delle ricognizioni senza tuttavia spiegare le ragioni della parziale coincidenza degli importi oggetto delle ricognizioni e dell’identità degli assegni circolari posti a fondamento delle due azioni giudiziarie, aventi ad oggetto la medesima obbligazione (non solidale), nei confronti di distinti soggetti giuridici; e, comunque, tali argomentazioni sono inidonee ad inficiare
la decisione impugnata quanto alla corretta valutazione degli elementi indiziari emersi dall’istruttoria espletata, che nel loro insieme convergono nella dimostrazione della falsità dell’atto di ricognizione del debito per abusivo riempimento absque pactis.
Non è, infine, pertinente il richiamo dell’appellante alla regola di cui all’art. 1988 c.c. che assume violata dal primo giudice non avendo l’appellato assolto all’onere, a suo carico, di provare l’inesistenza del rapporto fondamentale, così superando la presunzione di esistenza derivante dalla ricognizione di debito.
Osserva la Corte che, una volta venuta meno la configurabilità del documento come “ricognizione di debito”, diviene irrilevante stabilire se ricorra violazione dell’art. 1988 c.c. (Cass. n. n. 12118/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza e, pertanto, in ragione dell’integrale reiezione del gravame, l’appellante va condannata, ai sensi dell’art.
91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore di
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile, quale deve ritenersi quello proprio della causa di falso, in considerazione sia della finalità del giudizio, consistente nell’eliminazione dell’efficacia probatoria del documento impugnato, sia delle possibili implicazioni dell’accertamento della falsità al di fuori del processo (cfr. Cass. n. 15642/2017).; nel caso di specie, lo scaglione applicabile va individuato in quello relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità media.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 687/2025, depositata in data 17.02.2025, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento in favore di
delle spese e competenze di lite, che liquida in euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’odierna appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 4 marzo 2026
Il Consigliere estensore dr.ssa NOME COGNOME
Il Presidente dr.ssa NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa NOME COGNOME, MOT in tirocinio generico.