Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20002 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19933/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore, COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, FALLIMENTO N. 615/03 DELLA PG 2000 SOCIETÀ CONSORTILE A RRAGIONE_SOCIALE. IN LIQUIDAZIONE;
avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di ROMA n. 4942/2024 depositata il 10/07/2024, notificata il 23/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE oggi in liquidazione, condannata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 202/2012, che aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti da essa effettuati per la complessiva somma di euro 189.224,78, ex art. 67 l.f., e del pagamento di euro 9.662,90, ex art. 44 l.f., al pagamento delle suddette somme in favore della curatela fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello avverso detta sentenza, lamentandone, per quanto rileva in questa sede, la nullità per l’inesistenza e/o la nullità della notifica dell’atto di citazione e dichiarando l’intenzione di proporre querela civile di falso per le firme apposte sulll’avviso e/o sugli avvisi di ricevimento attestanti la notifica della citazione introduttiva del primo grado di giudizio.
L’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE veniva rigettato dalla Corte d’appello di Roma che, con la sentenza n. 2627/2018, aveva ritenuto infondata la censura di nullità della notifica della citazione in primo grado e di conseguente nullità della sentenza gravata, in quanto dai relativi avvisi di ricevimento prodotti dalla curatela si desumeva che uno di essi era stato ricevuto il 24.6.08 dal legale rappresentante della società convenuta, mentre presso la sede legale di quest’ultima l’altro avviso risultava sottoscritto, in pari data, da un soggetto qualificatosi impiegato della società addetto alla ricezione.
Al riguardo, peraltro, la corte territoriale rilevava che, con ordinanza del 24.11.12 in corso di causa, aveva dichiarato
inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale dall’appellante in ordine alle suddette relate di notifica.
Avverso detta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, con cui denunciava la violazione dell’art. 295 cod.proc.civ., per non avere la corte d’appello, preliminarmente all’esame del merito, accolto l’istanza, formulata dal suo difensore all’udienza di rimessione della causa in decisione, di sospensione del giudizio d’appello in relazione alla pendenza, innanzi al Tribunale di Roma, di autonomo giudizio avente ad oggetto la proposizione di querela di falso in via principale avverso gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nonché per avere ritenuto tardiva la produzione documentale (relativa alla esistenza del giudizio di falso che assumeva così introdotto in quei giorni) della quale il difensore della appellante aveva chiesto in via telematica l’ammissione pochi giorni prima della udienza stessa.
Il ricorso per cassazione veniva rigettato da questa Corte con ordinanza n. 24652/2020.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma per la querela di falso, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 26.09.2018, veniva rigettava l’istanza di sospensione ex art. 295 cod.proc.civ. e respinte le istanze di prova articolate, e con sentenza n. 6788/2020 la domanda della RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata inammissibile.
Avverso detta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, denunziando l’errata interpretazione dell’art. 2700 cod.civ. e la violazione dell’art. 221 cod.proc.civ.
Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 4942/2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 10/07/2024 e notificata il 23/07/2024, che rigettava il gravame.
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su un solo motivo.
Il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione accelerata con cui prospettava l’inammissibilità del ricorso.
Avendo la ricorrente tempestivamente e ritualmente opposto la proposta di definizione accelerata, la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli intimati.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente prospetta la «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c. in relazione all’art. 360 i co. n. 3 c.p.c. Ingiusto rigetto dell’appello e conseguentemente delle istanze istruttorie».
Attinta da censura è la statuizione con cui la corte territoriale ha ritenuto non contestata la statuizione con cui il tribunale aveva ritenuto sussistente la natura fidefacente del solo contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dall’ufficiale notificatore, ma non anche delle circostanze venute a sua conoscenza attraverso dichiarazioni di terzi (quali appunto nella fattispecie l’effettiva identità e la qualità della persona consegnataria dell’atto.
La ricorrente sostiene, invece, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30318/2019; Cass. n. 8082/2019, confermando un indirizzo inaugurato da Cass. n. 4733/1957), «l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e la sua contestazione esige la querela di falso» e che «la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta» (Cass. n. 32219/2018): il destinatario che, intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso e/o da persona a lui conosciuta, ha l’onere di impugnarlo tempestivamente tramite la
querela di falso. Avendo l’avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta natura di atto pubblico ex art. 2700 cod.civ. e, pertanto, è idoneo a provare – sino a querela di falso l’intervenuta consegna del plico con relativa data, l’identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l’atto (Cass. n. 29537/2020) e costituendo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l’atto, la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell’avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale.
La conseguenza che la ricorrente ne trae è che erroneamente la corte d’appello abbia confermato la pronuncia del tribunale, introducendo una distinzione tra contenuto intrinseco ed estrinseco quanto alla natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della notifica tramite posta che manca nella giurisprudenza di legittimità, e che le prove richieste -i mezzi di prova ordinari e la C.T.U. grafologica finalizzata a provare la falsità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento alla data del 24.06.2008 avvenuta uno a mani di un ‘presunto dipendente dell’azienda’ (COGNOME) e l’altro a mani dell’amministratore in carica all’epoca (NOME COGNOME – avrebbero dovuto essere ammesse a tutela del suo interesse ad agire in giudizio per ottenere una pronuncia di falsità degli avvisi di ricevimento, finalizzata alla richiesta di revoca della sentenza n. 202/2012, ai sensi dell’art. 395 n. 2 prima parte cod.proc.civ.
Il motivo è inammissibile.
Le censure della ricorrente non colgono affatto tutte le rationes decidendi su cui si è basata la statuizione di rigetto dell’appello.
La ricorrente ha del tutto omesso di contestare la statuizione con cui la corte territoriale ha confermato la sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto: a) passata in giudicato la validità della notifica, per effetto della dichiarata inammissibilità della querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della notifica presso la sede sociale ; b) priva di interesse la querela di falso, atteso che la notificazione a favore di persona giuridica può essere indifferentemente eseguita presso la sede legale della stessa ovvero nelle mani della persona fisica del suo rappresentante legale o di altra persona incaricata di ricevere l’atto.
In altri termini, la impugnata sentenza ha enunciato, come si è detto, più rationes decidendi ; il che onerava la ricorrente di confutarle e di confutarle efficacemente tutte. E’ ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in tale senso, cfr., tra le pronunce massimate più recenti, Cass. 26/02/2024, n. 5102).
All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.
Nulla deve liquidarsi per le spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
Ricorrendone i presupposti di legge, la ricorrente va condannata al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’a rt. 96, 4 ° comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende , ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc.civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2025 dalla