Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4235/2020 R.G. proposto da:
C.RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, elett.te domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, elett.te domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 1237/2019 depositata il 13.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Con comparsa di riassunzione in seguito all’autorizzazione alla presentazione della querela di falso incidentale del 9.6.2014, la C.RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Lecce la RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare la falsità della firma del legale rappresentante della querelante, COGNOME NOME, apposta sul contratto di vendita del 13.5.2011.
Con la sentenza n. 4360/2015 il Tribunale di Lecce, nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE dichiarava l’inammissibilità della querela di falso e rimetteva gli atti al Giudice a quo per la prosecuzione del giudizio di merito, condannando la querelante alla rifusione delle spese relative al giudizio incidentale. In specie, il Tribunale evidenziava la carenza in atti di valida procura speciale ex art. 221 c.p.c. e riteneva irrilevante, ai fini della decisione, il documento impugnato di falso.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame la RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di quattro motivi. In particolare, l’appellante esponeva la sussistenza di valida procura speciale, rilasciata il 14.10.2013 e richiamata nella comparsa di riassunzione; inoltre, la predetta società rilevava che il giudice della querela di falso si sarebbe dovuto pronunciare unicamente sull’eventuale falsità del contratto, e non sulla sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio di merito.
Nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 1237/2019, pur ritenendo fondate le
censure mosse dall’appellante sul difetto di procura speciale e sulla valutazione della rilevanza del documento impugnato di falso nell’ambito del giudizio di merito, rigettava l’impugnazione, in quanto la mancata produzione del contratto con la sottoscrizione in originale del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE impediva qualsiasi giudizio in ordine all’autenticità, o meno della sottoscrizione, non potendo compiersi tale accertamento su una copia fotostatica, ed in quanto oltre a mancare l’originale del contratto, la sua copia fotostatica prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE era stata disconosciuta dalla C.R. RAGIONE_SOCIALE sia quanto alla sottoscrizione del suo legale rappresentante, sia quanto alla conformità all’originale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE articolato su tre motivi, e la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Ritiene il collegio che, nell’eventualità che la decisione della Corte d’Appello di Lecce di rigetto dell’impugnazione venga ritenuta fondata sulla doppia ratio rappresentata, da un lato dal fatto che la querela di falso non possa avere ad oggetto una fotocopia di scrittura privata, e dall’altro dal fatto che nella specie, non sia stato prodotto l’originale del contratto del 13.5.2011, e che sia stata tempestivamente disconosciuta nel giudizio di merito sia l’autenticità della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE della fotocopia del contratto prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE sia la conformità di tale fotocopia all’originale, debba essere rimessa in pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo, la questione di rilievo nomofilattico se, in caso di querela di falso incidentale, della quale sia stata autorizzata dal giudice del merito la presentazione, il giudice chiamato ad accertare la falsità o meno
del documento impugnato di falso, abbia o meno il potere di valutare, ai fini dell’ammissibilità della querela di falso, se oggetto della stessa sia un atto rientrante fra quelli che possono essere oggetto di querela di falso (atto pubblico, scrittura privata riconosciuta, o fotocopia degli stessi della quale non sia stata disconosciuta la conformità all’originale), o se invece debba considerarsi vincolato dall’autorizzazione alla presentazione della querela di falso già rilasciata dal giudice del giudizio di merito, non solo quanto alla valutazione della rilevanza del documento ai fini della decisione del giudizio di merito, ma anche in ordine all’inclusione o meno dell’atto impugnato di falso nel novero degli atti suscettibili di querela di falso
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rinvia a nuovo ruolo per la fissazione di pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025