Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22651/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale ex lege ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale ex lege ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce , Sez. dist. di Taranto, n. 73/2022, depositata il 13/6/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, l’attrice opponente RAGIONE_SOCIALE propose querela incidentale di falso in relazione alla sottoscrizione apparentemente riconducibile alla propria legale rappresentante (NOME COGNOME) in calce a un contratto di locazione stipulato nel 1996 tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
A seguito del rigetto della querela, COGNOME interpose appello, che la Corte d’appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) rigettò con il carico delle spese. Sul motivo che denunziava la mancata partecipazione del P.M. al giudizio di primo grado, la Corte tarantina osservò come l’Ufficio del Pubblico ministero fosse stato regolarmente avvisato della proposizione della querela (modalità che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 221, terzo comma, c.p.c.). In ordine alle censure afferenti alla c.t.u. espletata in primo grado, la sentenza impugnata notò come le ‘conclusioni dell’esperto assolute e prive di qualsiasi incertezza, avendo il dott. COGNOME escluso le ipotesi della imitazione sia lenta che veloce, di quella per mezzo di ricalco e della dissimulazione, apparendo per il resto del tutto genuina la firma apposta dalla COGNOME sul contratto di locazione in contestazione, considerata «la più completa corrispondenza delle caratteristiche grafiche e grafologiche, delle particolarità individualizzanti, dei gesti fuggitivi e della dinamica formativa delle lettere»’ (pag. 4 della sentenza impugnata).
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Si è difeso con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, il quale ha pure depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
A sua volta, con memoria depositata il 20/9/2025, l’AVV_NOTAIO ha dato atto dell’avvenuta pronuncia della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che il ricorso fosse rinviato a nuovo ruolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l’istanza di rinvio a nuovo ruolo avanzata dal procuratore della ricorrente non può essere accolta. E invero, premesso che il fallimento di una delle parti non è causa di interruzione del processo di cassazione, il rinvio potrebbe astrattamente giustificarsi solo per consentire al curatore di ‘ intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge ‘ (Cass., n. 30785/2023), situazione con non ricorre nel caso di specie, avendo potuto il curatore fruire di un congruo lasso di tempo dalla dichiarazione di fallimento, risalente al 6/7/2025, per svolgere le proprie ipotetiche, ulteriori deduzioni.
Il primo motivo di ricorso è rubricato ‘ Art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c.
-Vizio motivazionale radicale -Motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.’. Secondo la ricorrente, a fronte dei rilievi contenuti nel motivo d’appello ( concernenti la provenienza delle scritture di comparazione utilizzate dal c.t.u. grafologo), la Corte non poteva limitarsi al richiamo delle (pure ‘assolute e prive di incertezza’), conclusioni del CTU, dovendo necessariamente esprimersi sugli st essi, ‘almeno nei termini della loro irrilevanza ovvero del già compiuto esame de stess da parte del perito’ (pag. 9 del ricorso).
Il motivo è inammissibile.
Occorre premettere che ‘i l principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che
va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘ (Cass., n. 27847/2021) . Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., ‘ occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. ‘ (Cass., SU, n. 20867/2020 ; Cass., n. 16016/2021). Ancora, ‘ la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ‘ (sempre Cass., SU, n. 20867/2020).
Nel caso di specie, a fronte di una motivazione che dà conto (mediante le affermazioni sopra testualmente citate) delle ragioni di adesione alle conclusioni del c.t.u., il motivo finisce per censurare l’apprezzamento di merito delle stesse da parte del giudice sulla base di un’asserita (ma insussistente) maggiore pregnanza probatoria del
saggio grafico svolto alla presenza del giudice rispetto alle scritture di comparazione precostituite, laddove, invece (con principio sicuramente applicabile anche alla querela di falso) la giurisprudenza ha affermato che ‘nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell’autenticità’ (Cass., n. 2954 2/2019; v. anche Cass., n. 6460/2019). Ciò senza dire che il c.t.u. si era avvalso di ‘scritture di comparazione, soprattutto atti pubblici, forniti proprio dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE‘ (pag. 4 della sentenza impugnata).
3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 116, 194, 201, 217 c.p.c.; 92 disp. att. c.p.c.; 2699 e 2703 c.c.; 24 Cost. e 101 c.p.c., per non essersi la Corte d’appello pronunciata sui rilievi mossi alla CTU nell’atto di appello . La parte ricorrente sostiene che ‘la Corte di merito errato laddove non ha esaminato, né a fortiori motivato il dissenso, ovvero confutato le osservazioni contenute negli atti difensivi della odierna ricorrente (cfr. atto di appello par. 2.2. e comparsa conclusionale pag. 4-8all.ti)’ (pag. 10 del ricorso). Osserva, in particolare, la ricorrente, che ‘la querela di falso (…) era supportata non solo da idonea perizia calligrafica (…) ma anche da una nutrita produzione di documenti e scritture di comparazione. A ques t’ultimo proposito, non è fuori luogo rimarcare (…) il differente grado di affidabilità delle scritture di comparazione prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE (NB: segnatamente gli atti pubblici con le sottoscrizioni apposte dinanzi al AVV_NOTAIO, ovviamente mai disconosciute) nella valutazione fatta dal CTU, nonostante il ben diverso grado di affidabilità ad essi riconosciuto dagli artt. 2699 2703 c.c.’ (pag. 12 del ricorso).
Il motivo è inammissibile, potendosi in buona parte richiamare, in relazione allo stesso, le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.
In primo luogo, è opportuno ribadire che ‘ la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione ‘ (Cass., n. 19989/2021).
La ricorrente insiste, invece, nel reiterare, nei confronti della c.t.u. svolta in primo grado, contestazioni del tutto generiche, in quanto non riferite a specifici documenti di cui sia possibile apprezzare la decisività al fine di infirmare le conclusioni del c.t.u. A pag. 8 del ricorso per cassazione è riportato un passaggio dell’atto di appello del seguente tenore : ‘ occorre rammentare che la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell’art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori. È infatti noto che il tipo e modo di sottoscrizione varia anche a seconda del luogo in cui viene apposta e se la stessa viene esortata da qualcuno. Costituisce fatto notorio la circostanza che, ad esempio, davanti ad un AVV_NOTAIO la sottoscrizione venga apposta con la massima attenzione ed accuratezza ed in modo leggibile (su espressa richiesta del pubblico ufficiale), laddove sugli assegni bancari, ancora a titolo esemplificativo, le firme sono apposte in modo rapido e spesso anche solo mediante sigle o
abbreviazioni, purché corrispondenti allo specimen depositato, comunque deformate a causa del poco spazio lasciato per la sottoscrizione e così via. Il CTU non ha minimamente considerato i suddetti fattori ambientali, né ha rilevato la mancata incidenza degli stessi nella comparazione delle scritture, ed anche le sottoscrizioni a margine non sono state compiutamente verificate, attesa la loro estemporaneità e difficile riferibilità. Una esatta valutazione degli elementi acquisiti, mediante comparazione con gli ulteriori elementi esistenti nei fascicoli di parte, avrebbe di certo portato ad una conclusione diversa ed opposta rispetto a quella fatta propria dal tribunale, ossia nel senso della falsità della sottoscrizione e del conseguente accoglimento della querela’ . A pag. 12 si legge, poi, di una non meglio precisata ‘nutrita produzione di documenti e scritture di comparazione’ , senza che di questi venga in alcun modo riprodotto (o quantomeno indicato) il contenuto. Peraltro, l’accenno al ‘differente grado di affidabilità delle scritture di comparazione prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE (NB: atti pubblici con le sottoscrizioni apposte dinanzi al AVV_NOTAIO, ovviamente mai disconosciute) ‘ – che sarebbero stati ‘del tutto ignorati (o comunque non adeguatamente esaminati’ nella valutazione comparativa fatta dal CTU ‘ (pag. 12) – appare financo contraddittorio rispetto alla deduzione (già fatta oggetto di motivo d’appello e riportata a pag. 8 del ricorso per cassazione) per cui ‘la perizia in questione risulta essere errata nei presupposti e nei metodi comparativi adottati, tenuto conto del fatto che le scritture di comparazione non sono state direttamente acquisite dinanzi al Magistrato, ovvero dal Consulente di Ufficio’. In definitiva, il motivo, nella sua estrema genericità, non è idoneo a censurare adeguatamente la motivata adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u., soprattutto tenuto conto della già segnalata assenza di qualsivoglia vincolo probatorio nell’accertamento della falsità documentale.
4 . Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME