Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3792/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
– resistenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 93/2016 depositata il 08/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma che ha riformato la decisione con cui il locale Tribunale – ritenendo falsa la sottoscrizione, apparentemente apposta dal COGNOME, sugli avvisi di ricevimento di tre raccomandate a/r inviate per posta a completamento RAGIONE_SOCIALEa procedura ex art. 140 c.p.c. di notifica di tre avvisi di accertamento tributari nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e, quindi, ritenuto la «falsità parziale » degli avvisi di ricevimento stessi nella parte in cui attestavano l’avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE raccomandate al sig. COGNOME, nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società.
2.- Il Tribunale -ricostruito in fatto il procedimento notificatorio compiuto ex art. 140 c.p.c. con il deposito degli atti presso la casa comunale -ha ritenuto che detta falsità fosse desumibile dall’apposizione sugli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate nell’apposito spazio RAGIONE_SOCIALEa firma – di una sigla « da parte di una persona rimasta ignota, ma comunque riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE» ; ha, invero, ritenuto decisiva la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta riconsegna al mittente (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE tre raccomandate per compiuta giacenza, e che l’abusivo riempimento degli avvisi fosse stato compiuto appunto da persona « rimasta ignota, ma comunque riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE» al momento RAGIONE_SOCIALE trasmissione – decorso il termine di compiuta giacenza –RAGIONE_SOCIALE buste contenenti gli atti notificati all’RAGIONE_SOCIALE stessa (” in tale fase sì deve presumere che è stata apposta, con una prassi da reputarsi almeno non opportuna, una firma in forma dì sigla dal funzionario ricevente a conferma RAGIONE_SOCIALEa eseguita restituzione all’ufficio anzidetto RAGIONE_SOCIALEa documentazione del procedimento notificatorio svoltosi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c.” ). Ha quindi:
dichiarato la falsità parziale degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE tre raccomandate nel limite RAGIONE_SOCIALEa apparente attestazione RAGIONE_SOCIALEa consegna al destinatario COGNOME NOME;
accertato che il procedimento notificatorio non poteva ritenersi aver, prodotto i suoi effetti giuridici;
respinto le domande proposte contro RAGIONE_SOCIALE e contro il RAGIONE_SOCIALE;
condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore degli attori, compensandole tra le altre parti.
2.- La Corte d’appello -adita dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, ha accolto il gravame considerando che:
(i) in tema di notificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta «informativa» -poiché non tiene luogo RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificare, ma contiene la semplice «notizia» del deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso nella casa comunale- non è soggetta alle disposizioni di cui alla l. 20 novembre 1982 n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (cita Cass. n. 26864/2014 che nell’enunciare l’anzidetto principio ha escluso che la mancata specificazione, sull’ avviso di ricevimento, RAGIONE_SOCIALEa qualità del consegnatario e RAGIONE_SOCIALEa situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione);
(ii) pertanto, nella specie le raccomandate c.d. «informative» potevano essere consegnate non soltanto al COGNOME quale soggetto «destinatario», bensì anche ad altra persona legittimamente autorizzata a riceverle; dall’altro non sussisteva alcun obbligo legale (in capo al dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incaricato) di redigere gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate con esplicitazione RAGIONE_SOCIALE attività compiute, ovvero con identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona del
ricevente e con menzione del rapporto intercorrente tra la stessa ed destinatario;
(iii) l a circostanza che gli avvisi non fossero stati sottoscritti dal COGNOME appariva, quindi, del tutto irrilevante, in quanto quest’ultimo, per privarli di efficacia probatoria nei propri confronti, avrebbe dovuto dimostrare non soltanto di non averli ricevuti lui, ma che nessun altro soggetto (a lui riconducibile, poiché’ a suo nome legittimato a riceverli) li avesse in effetti ricevuti; cio’ in quanto la firma che si assume falsa era vergata sotto la dicitura « firma per esteso del ricevente » e quest’ultimo poteva ben essere, appunto, uno dei soggetti legittimati a ricevere le raccomandate ai sensi degli arti. 32 e 39 del citato DM, non essendo viceversa presente sui predetti avvisi alcuna attestazione di avvenuta consegna al «destinatario»;
(iv) la querela di falso appariva, quindi, inammissibile ed irrilevante al fine di invalidare il procedimento di recezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata e la complessiva procedura di notifica degli avvisi ex art. 140 c.p.c. ed in ogni caso infondata, stante il mancato assolvimento, da parte del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’insussistenza – nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo RAGIONE_SOCIALE persone legittimate a ricevere le raccomandate;
(v) tantomeno potevano trarsi dall’istruttoria esperita elementi probatori di sorta da cui potersi evincere che le false sottoscrizione fossero state apposte da parte « di una persona rimasta ignota, ma comunque riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE »;
(vi) l’ulteriore questione (difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE) doveva ritenersi assorbita.
3.- Avverso detta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso; hanno resistito l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE che hanno proposto, altresì, ricorso incidentale con un motivo. Il AVV_NOTAIO Generale ha
depositato memoria chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso proposto contro il RAGIONE_SOCIALE e di respingere il ricorso proposto contro l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. violazione del riparto di giurisdizione tra giudice tributario (giudice del giudizio principale) e giudice ordinario (giudice RAGIONE_SOCIALEa querela), laddove la Corte territoriale avrebbe valutato la irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa querela di falso agli effetti di invalidare il procedimento di ricezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata e, quindi, la complessiva procedura di notifica degli avvisi di accertamento, dal momento che il giudizio sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione competeva al primo e non al secondo giudice. Osserva la ricorrente che la questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa querela di falso agli effetti di invalidare il procedimento di ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandate e quindi RAGIONE_SOCIALEa complessiva procedura di notifica degli avvisi, era già stata valutata (positivamente) dalla Commissione Tributaria, che ha sospeso i relativi procedimenti in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento per querela di falso (che compete al giudice ordinario) e del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa relativa sentenza; quindi non spettava alla Corte d’appello statuire su detta rilevanza, come chiarito Cass. n. 5102/2015, secondo cui « (… ) La questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale, di cui all’articolo 221 c.p.c., ai fini RAGIONE_SOCIALEa ·decisione di merito è devoluta al giudice RAGIONE_SOCIALEa causa principale, non a quello RAGIONE_SOCIALEa querela, il cui unico compito consiste nell’affermare o negare la falsità RAGIONE_SOCIALE‘atto ».
2.- Il secondo motivo denuncia ex art.360, comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. e del c.d. principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la Corte territoriale, valutando la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa querela di falso proposta in via incidentale, avrebbe
deciso una questione estranea al thema decidendum e al thema probandum RAGIONE_SOCIALEa controversia devoluta alla sua cognizione, incorrendo in vizio di extrapetizione.
La Corte di merito si sarebbe spinta sino a ricostruire il regime giuridico applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento e a valutare l’efficacia, il perfezionamento e la validità del processo notificatorio degli atti impugnati dinanzi al giudice tributario, laddove detta ricostruzione era operazione logica ultronea per decidere la querela di falso; d’altronde, la Corte d’appello avrebbe deciso senza disporre degli elementi necessari per affrontare il profilo RAGIONE_SOCIALEa rilevanza e partendo logicamente dall’assunto che gli atti fossero stati spediti all’indirizzo corretto, ignorando che nei procedimenti dinanzi al giudice tributario era stata eccepita l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo cui erano stati recapitati i plichi, non coincidente con quello di effettiva residenza del sig. COGNOME (benchè, in realtà, nel ricostruire il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria la ricorrente stessa afferma che la notifica era avvenuta all’indirizzo corretto essendo errato solo il numero RAGIONE_SOCIALE‘interno presso il quale il sig. COGNOME aveva il proprio domicilio; contesto di fatto che rendeva del tutto ultroneo e inconferente il fatto -considerato ai fini RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa querela -che la sottoscrizione per ricevuta ben avrebbe potuto provenire da altri soggetti legittimati a ricevere l’avviso nel domicilio del destinatario, giacché -appunto- la spedizione non era stata effettuata nei luoghi di cui all’art.139 c.p.c.; tanto che solo l’eventualità che a ritirare l’avviso di spedizione fosse stato il sig. COGNOME in persona avrebbe potuto sanare la notificazione nulla in ragione RAGIONE_SOCIALEa raggiunta effettiva conoscenza (o potenziale conoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato); donde la ritenuta rilevanza nel giudizio principale RAGIONE_SOCIALEa querela, ammessa, infatti, dal giudice tributario con conseguente sospensione del giudizio in corso.
3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato inammissibile la querela proposta, per l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda -quand’anche accolta – ad orientare le sorti dei giudizi di merito pendenti dinanzi a giudice tributario; la Corte d’appello avrebbe confuso l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione, con l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire ex art.100 c.p.c., laddove al fine di valutare la sussistenza o l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa querela proposta in via incidentale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa querela avrebbe dovuto limitarsi a controllare che: a) sulla genuinità del documento impugnato fosse insorta contestazione nell’ambito di un determinato giudizio; b) fosse stato fatto uso del documento; c) il documento stesso fosse idoneo a costituire prova contro l’istante. Ed essendo tali presupposti tutti ricorrenti nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato insussistente l’interesse ad agire per proporre querela di falso.
4.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte territoriale, avrebbe omesso di considerare la ‘ restituzione degli avvisi al mittente per compiuta giacenza, con sottoscrizione apposta da un non meglio identificato funzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ : invero in tal senso si era convinto il giudice nel giudizio di primo grado, ritenendo raggiunta la prova che la firma apposta sugli avvisi di spedizione fosse quella del funzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 4 abilitato al ritiro RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza, che, impropriamente ed inopinatamente, aveva apposto il proprio gruppo firma nello spazio deputato alla sottoscrizione del destinatario, con la conseguenza che – in apparenza – l’avviso sembrava essere stato sottoscritto proprio dal soggetto destinatario ovvero da altro
soggetto abilitato al ritiro; e perciò aveva erroneamente concluso che la querela era irrilevante perché il COGNOME -per invalidare il procedimento di notificazione -‘ avrebbe dovuto dimostrare non soltanto di non averli ricevuti lui, ma che nessun altro soggetto (a lui riconducibile, poiché a sua nome legittimata a riceverli) li avesse in effetti ricevuti “.
I primi tre motivi posson essere esaminati congiuntamente riferendosi tutti vizi in procedendo connessi.
La ricorrente denuncia la violazione del riparto di giurisdizione (primo mezzo), la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento per extrapetizione e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. secondo mezzo) nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c. per erronea individuazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire nel caso de quo (terzo mezzo) sempre riferendosi alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello in punto irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa querela di falso e infondatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa.
5.1 -Il secondo motivo è fondato restando assorbiti il primo ed il terzo.
Va premesso che la Corte di merito affermando che « La querela di falso appare, quindi, inammissibile ed irrilevante al fine di invalidare il procedimento di recezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata e quindi la complessiva procedura di notifica degli avvisi ex art. 140 c.p.c. ed in ogni caso infondata, stante il mancato assolvimento, da parte del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’insussistenza – nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo –RAGIONE_SOCIALE persone legittimate a ricevere le raccomandate », affida la riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ad un ragionamento decisorio che pare sorretto da due distinte rationes : la prima attinente alla irrilevanza/inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela proposta, la seconda attinente all’infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALEa stessa, infondatezza che deduce dal fatto che il COGNOME non avrebbe provato che nel luogo in cui la raccomandata è stata inviata non v’erano persone che
avrebbero potuto riceverla e sottoscrivere l’avviso di ricevimento quali -appunto -riceventi.
Ora questa seconda ratio, a ben vedere, non attiene propriamente alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa dedotta falsità RAGIONE_SOCIALEa firma del sig. COGNOME (che costituisce l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa querela di falso), ma pur sempre alla irrilevanza del fatto che la firma apposta non fosse quella del COGNOME, giacché l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova che viene individuato dal giudice di merito come non assolto riguarda non la falsità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione, ovvero la sua non riconducibilità all’attore querelante, bensì il fatto che vi fossero o meno persone abilitate dalla legge a ricevere l’atto in sua vece, ovvero una questione che attiene sempre al corretto perfezionamento del procedimento di notifica nella specie rilevante.
Quindi va, anzitutto, chiarito che i tre motivi di cassazione intercettano tutti la ratio decidendi per come argomentata; invero se il primo ed il terzo si concentrano sulla affermazione di irrilevanza/inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela, il secondo riguarda la affermazione RAGIONE_SOCIALEa sua infondatezza laddove denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. e del c.d. principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, perché la Corte territoriale avrebbe deciso una questione estranea al thema decidendum e al thema probandum RAGIONE_SOCIALEa controversia devoluta alla sua cognizione, incorrendo in vizio di extrapetizione, attenendo la decisone al regime giuridico applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento e alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova offerta circa l’avvenuto perfezionamento del processo notificatorio degli atti impugnati dinanzi al giudice tributario, quale ricostruzione in fatto che non era conferente rispetto alla decisione RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, e che, competeva -in tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente -solo alla Commissione Tributaria, quale giudice dei tre giudizi principali promossi dalla RAGIONE_SOCIALE contro le cartelle esattoriali notificate; la quale Commissione Tributaria l’aveva già risolta a monte, in via preliminare, agli effetti
RAGIONE_SOCIALEa decisione di sospendere i tre identici giudizi per consentire lo svolgimento di quello di falso proposto da RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Roma, ritenendo -a torto o a ragione, questione che qui non interessa -che l’esito del giudizio di falso fosse rilevante al fine di decidere sull’intervenuto perfezionamento o meno RAGIONE_SOCIALEa notificazione dei suddetti avvisi di accertamento, dunque non fosse decisivo che la sottoscrizione per ricevuta potesse provenire da altro dei soggetti legittimati a ricevere l’avviso nel domicilio del destinatario liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società, giacché parte attrice aveva affermato che detta notifica non era stata effettuata nei luoghi di cui all’art.139 c.p.c., ovvero presso il corretto indirizzo del destinatario RAGIONE_SOCIALE‘avviso; onde sottolinea la ricorrente – rilevava (di qui la sospensione) quale effetto sanante la contestata eventualità che a ritirare l’avviso di spedizione fosse stato il sig. COGNOME in persona, come affermato dalla difesa erariale in ragione RAGIONE_SOCIALEa firma apposta sugli avvisi di ricevimento (sul punto rileva la ricostruzione del giudizio principale riferita in ricorso e non contradetta in alcun modo dai controricorrenti, v. pag. 4-6 ricorso).
5.2- Ciò chiarito si osserva che la querela di falso, esercitata nel presente giudizio, attiene a documenti o, meglio, ad una loro parte, prodotti in causa avanti alla Commissione Tributaria dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistente nei giudizi promossi dalla società qui ricorrente, e mira, attraverso il correlativo accertamento RAGIONE_SOCIALEa falsità, a paralizzarne l’efficacia probatoria, ovvero a togliere al documento medesimo l’idoneità a servire come prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto corretto perfezionamento del procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa querela, in secondo grado, si è espresso -come detto -sulla rilevanza/inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela di falso di dette parti dei documenti nel giudizio a quo .
Giova perciò ripercorrere gli arresti di legittimità a proposito RAGIONE_SOCIALEa competenza a decidere circa la ammissibilità e rilevanza RAGIONE_SOCIALEa querela di falso.
5.2.1- Con una recentissima sentenza (v. Cass. n. 7174/2025) questa Corte nell’affrontare e risolvere positivamente la questione se nel processo tributario sia ammissibile la proposizione incidentale RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, la cui decisione è demandata a diversa giurisdizione, ha ricordato che questa Corte, con una pluralità di pronunce, ha ricostruito la disciplina RAGIONE_SOCIALEa querela nel processo tributario chiarendo che « In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure “incidenter tantum”; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione. (Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la decisione RAGIONE_SOCIALEa commissione tributaria regionale che aveva ritenuto la propria competenza a conoscere RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, ritenendola irritualmente proposta, anziché limitarsi a valutare la sua rilevanza e pertinenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione). (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28671 del 30/11/2017; nello stesso senso: Sez. 5, Sentenza n. 8046 del 03/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 18139 del 07/08/2009; Sez. 5, Sentenza n. 4003 del 19/02/2009) » (così da ultimo Cass. n. 7174/2025)
E’ pacifico, quindi, che il giudice tributario debba (limitarsi a) verificare la ritualità di querela e la rilevanza del documento impugnato ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, e che detta verifica non spetti al giudice del giudizio di falso, come ben chiarito da Cass. n. 5102/2015: « La questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui
all’art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito, al giudice RAGIONE_SOCIALEa causa principale e non a quello RAGIONE_SOCIALEa querela, il cui unico compito consiste nell’affermare o negare la falsità RAGIONE_SOCIALE‘atto (Cass. 28 maggio 2007, n. 12399; v. pure Cass. 6 dicembre 2006, n. 26149; 26 marzo 2002, n. 4310; così come, specularmente, al giudice RAGIONE_SOCIALEa causa principale non è consentito esprimere un giudizio di merito sulla dedotta falsità: Cass. 2 marzo 1996, n. 1636) ». Pertanto, ove pure sussistessero dubbi in ordine a tale profilo (nella specie connessi alle regole del procedimento notificatorio utilizzato e alla presenza o meno presso il domicilio del destinatario di persone abilitate a ricevere l’atto e a sottoscrivere l’avviso di ricevimento in luogo RAGIONE_SOCIALEo stesso, dunque la non decisività del fatto che la firma apposta per ricezione non fosse quella del destinatario, ben potendo essere di altro ricevente abilitato), ogni valutazione sulla rilevanza è riservata al giudizio instaurato al fine di ottenere l’accertamento negativo del corretto compimento del procedimento notifcatorio.
Perciò la Corte d’appello ha errato nel non limitarsi a decidere in ordine a quanto le era stato demandato con la querela quale giudice RAGIONE_SOCIALEa dedotta falsità, e per tale ragione la decisione deve essere cassata.
6.- Anche il quarto motivo -con cui il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio resta assorbito.
7.Con l’unico motivo di ricorso incidentale il MEF, denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.4 RAGIONE_SOCIALEa l. 260/1958, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 del D.lgs 300/99 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia deciso a proposito RAGIONE_SOCIALE‘eccepita difetto di legittimazione passiva per essere gli avvisi di cui il contribuente chiedeva accertarsi la falsità attinenti ad atti impositivi inerenti al rapporto tributario in essere esclusivamente tra la ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE – giacché
si trattava di questione preliminare da valutare in relazione al giudizio di falso che per giurisprudenza consolidata è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa sia o meno l’autore RAGIONE_SOCIALEa falsificazione.
Su tale questione la Corte d’appello deciderà in sede di rinvio, giacché si tratta di aspetto del rapporto processuale che non ha costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito avendola questa ritenuta assorbita dal rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALEa querela.
8.- In definitiva va accolto il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti il primo il terzo ed il quarto nonché l’unico motivo di ricorso incidentale; di conseguenza la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti il primo, il terzo ed il quarto e l’unico motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1° Sezione