Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19867 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
COGNOME NOME;
-intimata –
Avverso l ‘ordinanza d ella Corte d’appello di Napoli, depositata in data 07/02/2024, nel giudizio RG 4444/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Querela di falso in via incidentale -Proposizione in appello – Ritenuta inammissibilità della stessa per difetto di idoneità dei documenti allegati a sostegno della stessa Regolamento di competenza Inammissibilità
R.G.N. 7376/2024
sul ricorso 7376-2024 proposto da:
COGNOME
Ud. 30/1/2025
COGNOME NOME COGNOME, domiciliat i ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME Rep.
– ricorrenti Adunanza camerale
contro
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa il 12 febbraio 2024 dalla Corte d’appello di Napoli, che -nel valutare positivamente, a dire degli odierni ricorrenti, la ammissibilità e la rilevanza della querela di falso incidentale, proposta dai medesimi avverso le relate di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado , nel quale gli allora appellanti lamentavano di essere rimasti involontariamente contumaci proprio per non avere avuto conoscenza della citazione -ha rigettato la querela, ritenendo le prove addotte inidonee a comprovare la falsità delle relate impugnate di falso.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver proposto gravame avverso la sentenza n. 3623/2022, del 17 ottobre 2022, del Tribunale di Napoli Nord, deducendone la nullità, giacché emessa nella incolpevole contumacia dei due convenuti.
Assumevano, infatti, di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di citazione introduttivo il giudizio di primo grado instaurato da NOME COGNOME giacché in merito a quella asseritamente compiuta, il 20 gennaio 2010, ‘a mani proprie’ della COGNOME (in proprio e per il figlio NOME COGNOME), essi deducevano la falsità della duplice relata, oggetto, peraltro, di previa denuncia penale per il reato di falso ideologico presentata il 26 settembre 2023 . Nel proporre l’impugnazione della sentenza, gli odierni ricorrenti esperivano, dunque, anche querela di falso in via incidentale, a supporto della quale ‘venivano depositate una serie di prove, di natura documentale e di natura indiziaria oltre che di natura orale’.
In particolare, essi sostenevano di essersi trovati a Malta (ove si assume essere lo COGNOME ‘regolarmente residente’) in occasione della pretesa notificazione del 20 gennaio 2020, all’uopo producendo in giudizio documentazione attestante la conferma della prenotazione di un biglietto aereo, a loro nome, con volo di andata e ritorno, da Napoli per Malta, con partenza alle ore 10.00 del 17 gennaio 2020 e il rientro alle ore 19.10 del successivo 20 gennaio.
Oltre a produrre, poi, la suddetta denuncia penale del 26 settembre 2023, gli allora appellanti evidenziavano un elemento ‘ avente valore indiziario della falsità materiale e/o ideologica delle relate di notifica ‘ . Rilevavano, infatti, che -mentre la relata di notifica predisposta in ordine alla citazione introduttiva il giudizio di primo grado era ‘ scevra da incertezze ‘ , in quanto indirizzata in Afragola, INDIRIZZO -quella della sentenza resa dal primo giudice (e dell’atto di precetto) recava la precisazione per cui ‘l’abitazione è sicuramente ed esattamente quella del civico INDIRIZZO affianco alla RAGIONE_SOCIALE ‘ , allegando, in questo secondo caso, il certificato di residenza della COGNOME , che indicava l’indirizzo, invece, in INDIRIZZO
Veniva, inoltre, articolata prova testimoniale su cinque capitoli, relativi ai fatti oggetto della querela.
Costituitasi in giudizio l’appellata COGNOME per resistere al gravame, la Corte d’appello si riservava ‘ sulla richiesta, previa valutazione della ammissibilità e della rilevanza della querela, di sospensione del processo di appello ex art. 355 cod. proc. civ. con rimessione della trattazione della querela al giudice competente ex art. 50 cod. proc. civ. ‘.
A scioglimento della riserva, con l’ordinanza del 12 febbraio 2024 (impugnata innanzi a questa Corte), il giudice d’appello , nel rilevare che la verifica, demandatale dalla legge, circa ‘ la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il giudizio di
querela di falso ‘ comprenda pure ‘ l ‘ esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato ‘, escludeva tale eventualità e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ‘ udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 350bis cod. proc. civ., assegnando alle parti termine di venticinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusionali ‘.
Avverso la suddetta ordinanza della Corte partenopea hanno proposto regolamento di competenza NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 355 cod. proc. civ. e 221 cod. proc. civ. ‘ in relazione all’art. 50bis cod. proc. civ . e all’art. 34 cod. proc. civ. nonché in relazione al principio del doppio grado di giudizio, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. ‘.
I ricorrenti precisano, in via preliminare, di non voler impugnare il diniego di sospensione (provvedimento in relazione al quale il regolamento di competenza non è esperibile), intendendo, invece, censurare l’ordinanza suddetta perché essa, ‘ valutata positivamente la ammissibilità e la rilevanza della querela, ha esaminato e deciso anche il merito della stessa e la ha rigettata ‘ , ritenendo che le prove offerte a sostegno della falsità fossero ‘ inidonee allo scopo, ovvero, anche se assunte ‘ , non fossero ‘ decisive della falsità ‘ .
Così pronunciandosi, tuttavia, la decisione sul merito della querela è stata adottata , secondo i ricorrenti, ‘da organo incompetente per materia ex art. 50bis cod. proc. civ., che riserva una competenza, funzionale ed inderogabile su questa
materia al Tribunale e non alla Corte d’Appello, anche quando la proposizione della querela avvenga incidentalmente in secondo grado ‘, con conseguente perdita, dunque, della ‘garanzia del doppio grado di giurisdizione’.
Per contro, il giudice d’appello deve limitarsi ad ‘ accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l ‘ introduzione del giudizio di falso ‘ e, riscontratane la ricorrenza, sospendere il giudizio ex art. 355 cod. proc. civ.
Ciò detto, se è vero che tale verifica ‘ deve anche estendersi all’impianto probatorio della querela, ovvero alla capacità degli elementi di prova addotti a comprovare la falsità dell’atto impugnato ‘ , resta inteso -sottolineano i ricorrenti -che la Corte d’appello ‘ deve valutare la manifesta idoneità o inidoneità delle prove offerte a sostegno della querela e conseguentemente autorizzare o non autorizzare la trattazione della querela da parte del giudice competente ‘.
Tuttavia, osservano i ricorrenti, se ‘l’inidoneità non è manifesta, come nel caso che ci occupa, la Corte deve rimettere gli atti al Tribunale autorizzando la trattazione della querela, perché chi agisce non sta perdendo tempo, ma sta cercando di far valere un diritto e merita, pertanto, una compiuta istruttoria sulle sue istanze ad opera del giudice naturale della controversia e di fruire di due gradi di giudizio ‘.
Difatti, nel caso di specie, la Corte partenopea ha osservato che ‘tutti i mezzi di prova offerti, solo documentali, non appaiono sufficientemente idonei a provare la denunciata falsità delle predette relate di notifica’, e ciò ‘astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esit o’; sicch é, si sostiene da parte degli odierni ricorrenti, l’istanza ‘ha superato il vaglio di ammissibilità e rilevanza ‘ ( evenienza da escludersi solo quando sia ritenuta la ‘manifesta inidoneità’ delle prove offerte a sostegno della querela), ma ‘è stata bocciata nel merito’, ciò che
non è, però, consentito al giudice diverso dal Tribunale , l’unico funzionalmente competente a pronunciarsi sul merito della querela.
Si evidenzia, poi, che l’ordinanza impugnata ‘ asserisce che tutti i mezzi di prova offerti, peraltro solo documentali, non appaiono sufficientemente idonei a provare la falsità delle relate impugnate ‘, mentre, i n realtà, ‘ non sono state offerte solo prove documentali ‘, essendo stata articolata prova testimoniale circa il fatto che il giorno della presunta notificazione ‘a mani proprie’ dell’interessata, la COGNOME era in volo verso l’Italia.
Inoltre, essendo stata depositata la denuncia penale per il reato di falso ideologico (così instaurandosi un ‘ processo nel quale è stata chiesta la audizione dell’Ufficiale Giudiziario e il confronto tra tale ultimo e la sig.ra COGNOME, il ‘ giudizio di insufficiente idoneità viene espresso rispetto a prove in fieri , quali gli esiti di un giudizio penale ovvero gli esiti di una prova per testi, la cui idoneità doveva essere valutata non a priori come ha fatto la Corte napoletana, ma solo a posteriori e, cio è all’esito della trattazione, che avrebbe dovuta essere demandata al giudice competente e non esaurita con un giudizio prognostico sui soli documenti ‘.
Infine, si evidenzia che ‘l’affermazione espressa nell’ordinanza impugnata per cui gli esiti di un processo penale di falso, astrattamente considerati ed anche se positivi per il querelante, non possono considerarsi prove sufficientemente idonee della falsità delle relate, contrasta con la permanenza nel nostro ordinamento della cd. «pregiudizialità penale» in ordine ai giudizi di falso ‘ .
4. NOME COGNOME è rimasta solo intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di una sua Sostituta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del proposto regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il regolamento è inammissibile.
8.1. L’ordinanza impugnata, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, non ha natura decisoria (meno che mai sulla competenza), non essendosi pronunciata sulla fondatezza della querela, dopo averla ritenuta ammissibile.
La Corte partenopea, per contro, si è limitata a vagliare -ai sensi dell’art. 355 cod. proc. civ. la rilevanza delle prove poste a fondamento della querela, escludendola. E ciò ha fatto richiamandosi, dichiaratamente, all’affermazione costante di questa Corte -come evidenziato pure dall’ufficio della Procura Generale -secondo cui tale verifica comprende l ‘ esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (in tal senso già Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 1998, n. 2403, Rv. 513336-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2002, n. 15699, Rv. 558338-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 maggio 2017, n. 13001, non massimata).
Si tratta, peraltro, di valutazione rimessa al giudice della causa principale ed incensurabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivata (tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2002, n. 4310, Rv. 553280-01), essendosi pure rimarcata la rilevanza di tale accertamento, ‘ finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. ‘ (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 29 novembre 2023, n. 33267, non massimata).
Si è, dunque, al cospetto ‘ di un provvedimento di natura meramente istruttoria, assoggettato al generale statuto di disciplina dettato dall’art. 177 cod. proc. civ. (applicabile pure al processo di appello, giusta la relatio operata dall’art. 359 cod. proc. civ.): quindi, non ricorrendo una delle ipotesi derogatorie previste dal terzo comma del citato art. 177, un’ordinanza sempre modificabile e revocabile dal giudice che l’ha pronunciata’, come tale priva del carattere della decisorietà e definitività e quindi non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 20 dicembre 2024, n. 33630, Rv. 673331-02).
Pertanto, eventuali vizi del presente provvedimento -anche in relazione a quella che appare essere la doglianza di fondo degli odierni ricorrenti, ovvero il non essere stata apprezza la ‘manifesta inidoneità’ delle prove offerte a sostegno della querela, essendosi la Corte partenopea limitata ad una valutazione di ‘insufficienza’ delle stesse potranno farsi valere, eventualmente, con l’ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., da proporsi avverso la sentenza che definisca il giudizio d’appello.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta NOME COGNOME solo intimata.
10. A carico dei ricorrenti, stante la declaratoria di inammissibilità del regolamento , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicandosi, in ipotesi, tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 63091001; Cass. Sez. 6-2, ord. 2 luglio 2020, n. 13636, Rv. 658724-01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della