Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10145/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappres . e difeso da sé stesso e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME, elett.te domic. in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE; RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; NOME COGNOME;
-Intimati- avverso la sentenza del la Corte d’appello di Lecce , Sezione distaccata di Taranto n. 19/2021, pubblicata in data 21.01.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.06.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con citazione del 2013 NOME COGNOME propose querela di falso innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e di COGNOME NOME, chiedendo l’accertamento della falsità dell’attesta zione della sua irreperibilità, redatta dal messo notificatore COGNOMECOGNOME dipendente di RAGIONE_SOCIALE, nella relata di notifica del 9.2.10 della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73, e dell’attestazione d’irreperibilità redatta dal messo COGNOME nell’avviso di notifica del 3.5.11 della cartella di pagamento dell’importo di euro 851,333.
Si costituirono i convenuti, eccependo l’infondatezza della domanda; con la memoria ex art. 183 c.p.c. il COGNOME estese la querela all’analoga attestazione d’irreperibilità redatta e sottoscritta sull’avviso d’ac certamento del 14.2.2010 della raccomandata contenente l’avviso di deposito della suddetta cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73 inviato a norma dell’art. 140 c .p.c. da RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale rigettò la querela relativa alla notifica della prima cartella, accogliendo quella sull’avviso di notifica della seconda cartella.
Il COGNOME e il COGNOME proposero appello; si costituirono gli appellati, mentre RAGIONE_SOCIALE si costituì con comparsa depositata l’8.3.19, proponendo appello incidentale.
Con sentenza depositata il 21.1.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello del COGNOME, e accoglieva l’appello principale del COGNOME e l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava anche la querela di falso in ordine all’avviso di notifica della cartella, datato 3.5.11, osservando che: anzitutto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nella
comparsa conclusionale, la materia del contendere non era cessata per la presentazione e l’accoglimento della sua istanza di ‘rottamazione’ della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73 – di cui agli artt. 3 d.l. n. 119/18 e 16 bis d.l. n. 34719- in quanto solo con il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE rate si estinguerebbe il debito fiscale; la querela afferente all’avviso di notifica era infondata, essendo stato attestato che il messo notificatore non aveva rinvenuto il destinatario presso la sua residenza anagrafica in Laterza (TA), né vi aveva rinvenuto persone abilitate a ricevere la notifica, per cui si era proceduto al deposito del plico presso la casa comunale con relativa affissione dell’avviso presso la sede comunale; il COGNOME non aveva addotto la sua presenza al suddetto indirizzo nella data indicata nell’avviso impugnato, avendo piuttosto eccepito la mancata effettuazione, da parte del messo notificatore, RAGIONE_SOCIALE ricerche dei luoghi e RAGIONE_SOCIALE persone, secondo i parametri di cui agli artt. 139 e 140, c.p.c., attenendo però tale questione alla validità della notifica in questione, non alla veridicità RAGIONE_SOCIALE attestazioni contenute nell’avviso di notifica; non era fondata la doglianza relativa all’estensione della querela di falso all’avviso di ricevime nto del 14.2.2010 inviato ex art. 140 c.p.c. dal COGNOME, sia in quanto il COGNOME era a conoscenza di tale avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia all’atto della sua costituzione in giudizio, sia in quanto la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, c.p.c., conteneva una nuova domanda e, come tale, era inammissibile; in ogni caso, la querela non afferiva alla presenza del COGNOME presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo not ificatore; era invece da accogliere l’appello incidentale del COGNOME il quale aveva allegato di essersi limitato a riportare, nell’avviso di ricevimento, che al momento del tentativo di notifica il COGNOME ‘ risultava trasferito dall’indirizzo ‘
come appreso da dichiarazioni assunte sul posto e non per diretta sua conoscenza; al riguardo, il COGNOME non aveva inteso attestare un fatto certo avvenuto alla sua presenza (circa l’irreperibilità del destinatario), ma solo esprimere la sua deduzione che il COGNOME si era trasferito dall’indirizzo anagrafico (tanto da aver chiesto una visura sulla residenza del ricorrente); di conseguenza, l’avviso di ricevimento in questione non faceva fede fino a querela di falso sull’irreperibilità assoluta e sull’avv enuto trasferimento del AVV_NOTAIO, né conteneva false attestazioni.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con sette motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso; non si sono costituiti gli altri intimati.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 16 bis , d.l. n. 34/19conv. nella l. n. 58/19- 3 e 6, d.l. n. 193/16, 391 c.p.c., per aver la Corte d’appello escluso la sopravvenuta carenza d’interesse connessa alla procedura di definizione fiscale agevolata presentata dal ricorrente in ordine alla cartella di pagamento dal maggior importo, per la mancata prova del pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE somme dovute, non avendo considerato la rinuncia al giudizio per cui è causa e l’accettazione dell’ADER.
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti attraverso lo scambio RAGIONE_SOCIALE comparse conclusionali e RAGIONE_SOCIALE memorie di replica ex art. 190 c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato l’erroneità dell’attesta zione del messo COGNOME in ordine al tentativo di consegna della cartella presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente al n. 47 della INDIRIZZO, in Laterza, e non al n. 45.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., nonché omesso esame dei fatti, per aver la Corte d’appello
affermato che il messo COGNOME aveva effettuato le ricerche del destinatario, emergendo invece dagli atti che le ricerche erano state effettuate presso la residenza anagrafica del destinatario, ma in maniera incompleta.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, c.6, c.p.c., nonché omesso esame dei fatti decisivi, per aver la Corte d’appello ritenuto, in primo luogo, che il ricorrente era a conoscenza dell’avviso di deposito della cartella di pagamento, avendone invece egli acquisito conoscenza solo in corso di causa, per poi estendere la querela a tale documento, e per aver altresì la stessa affermato che il COGNOME aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene dagli atti si desumesse che il messo non aveva notificato la successiva raccomandata informativa.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 138, ss., 140, 143, c.p.c., 60, c.1, lett. e), dpr n. 600/73, per aver la Corte d’appello affermato che il COGNOME, nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non aveva attestato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagrafica, non avendo dunque inteso attestare un fatto avvenuto in sua presenza, sicc hé l’attestazione in questione sarebbe falsa in quanto non contenente il riferimento alle ricerche del destinatario (poiché il messo aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario non avendone rinvenuto il nominativo al citofono e sulla cassetta postale).
Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 16 bis d.l. n. 34/19- conv. nella l. n.n. 58/19per aver la Corte territoriale accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, poiché tardivo, atteso che l’appellante si era costituita in data 16.6.18, oltre il termine di gg. 20 prima dell’udienza di prima comparizione, depositando la comparsa alla prima udienza dell’8.3.1.9.
il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, c.p.c., e 111 cost., per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente incidentale alle spese del giudizio, sebbene egli avesse dichiarato di aderire alla definizione agevolata per la cartella di euro 34.307,73 la cui ultima rata di pagamento era prevista per il 30.11.2023, anziché compensare le spese. Inoltre, il ricorrente si duole della condanna alle spese a favore di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la tardività dell’appello incidentale, e del COGNOME senza peraltro che sia stata considerata l’esiguità dell’importo della cartella.
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile, in quanto stato notificato il 6 aprile 2021, nel termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., dal 2.2.2021, data della notifica della sentenza d’appello, poiché il giorno 3 aprile era sabato e lunedì 5 aprile era festivo; dunque l’ultimo giorno utile per la notifica era il 6 aprile.
Il primo motivo è infondato.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass, n. 24083/18).
In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016),
poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., n. 2 9394/17).
Nel caso concreto, l’appello è stato proposto non solo dal contribuente COGNOME, ma anche dal COGNOME , mentre RAGIONE_SOCIALE ha formulato appello incidentale; ne consegue che la rinuncia al giudizio insita nell’adesione alla procedura di definizione agevolata avrebbe dovuto essere accettata dagli appellati e dallo stesso COGNOME– in ordine agli appelli incidentali- ma ciò non risulta dagli atti e non è stato neppure allegato dal ricorrente (v. Cass., n. 24083/18 cit.).
D’altra parte, in mancanza di pagamento di tutte le rate (il pagamento dell’ul tima era previsto per il 30.11.23) non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere (v. Cass., n. 24083/18 citata).
Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, la Corte d’appello ha esaminato l’attestazione del messo COGNOME in ordine al tentativo di consegna della cartella al ricorrente, in Laterza, accertando la piena regolarità della procedura notificatoria, avendo il messo svolto le ricerche del destinatario presso la residenza anagrafica.
Tali motivi sono altresì diretti a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appello in ordine all’accertamento dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE ricerche del destinatario presso la residenza anagrafica.
Il quarto motivo è inammissibile. Anzitutto, come rilevato dalla Corte d’appello , il P errone era a conoscenza dell’ avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia sin dalla sua costituzione in giudizio; inoltre, la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, c.p.c., costituiva comunque una nuova
domanda e, come tale, inammissibile (anche se, come sostiene il ricorrente, relativa a documento prodotto in corso di causa); in ogni caso, la querela non afferiva alla sua presenza presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo notif icatore e la questione della mancata spedizione della raccomandata informativa è irrilevante.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia affermato che il COGNOME, nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non avesse attestato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagrafica, non avendo dunque inteso attestare un fatto avvenuto in sua presenza, sicché l’attestazione in questione sarebbe falsa in quanto non contenente il riferimento alle ricerche del destinatario (poiché il messo aveva att estato l’irreperibilità assoluta del destinatario non avendone rinvenuto il nominativo al citofono e sulla cassetta postale). La doglianza non coglie la ratio decidendi. Invero, la questione della correttezza o meno dell’attestazione d’irreperibilità concerne la regolarità della notifica, ma non anche la veridicità del contenuto dell’attestazione, nel senso che il messo ha inteso riferirsi a quanto aveva riscontrato, sebbene non abbia poi effettuato ulteriori ricerche del destinatario.
Al riguardo, in tema di notificazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass., n. 14454/20).
Appare dunque evidente che la censura in esame e sorbiti dall’ambito proprio della querela di falso della quale non sussistono i presupposti. Il sesto motivo è infondato . Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine di 20 g. prima della prima udienza di comparizione, in violazione dell’art. 343, c.1, c.p.c.
Al riguardo, RAGIONE_SOCIALE ha depositato una comparsa di costituzione e risposta nella quale, rilevando la correttezza dell’appello principale di NOME COGNOME , si è limitata a chiederne l’accoglimento (data la medesimezza dell’interesse, cioè rimuovere la statuizione del Tribunale di accoglimento della querela di falso avverso la cartella dell’importo di euro 851,53).
Pertanto, la doglianza non è sorretta da un concreto interesse ad agire, atteso che la difesa di RAGIONE_SOCIALE espressa nella suddetta comparsa, lungi dal rappresentare un appello incidentale, è meramente adesiva all’appello principale del COGNOME, accolto dalla sentenza impugnata.
Il settimo motivo è infondato, in quanto non sussistono i presupposti dell’invocata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese per la situazione di soccombenza del ricorrente, sia perché non è dato sapere se sia stata perfezionata la definizione agevolata menzionata, sia perché RAGIONE_SOCIALE risulta vittoriosa nei confronti del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 5 giugno 2024.