SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 307 2026 – N. R.G. 00000597 2024 DEPOSITO MINUTA 20 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO, avverso la sentenza n. 378/2024 emessa dal Tribunale di Savona in data 10/05/2024
Tra
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AstiINDIRIZZO INDIRIZZO
Contro
, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
Nel procedimento in cui è costituito anche
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
‘Voglia la Giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza, disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell’art. 224 c.p.c., dell’originale del documento impugnato di falso, ovunque oggi si trovi, costituente il rilevamento della contestata violazione onde poterlo sottoporre a verifica tecnica di originalità; Ammettersi perizia tecnica di approfondimento di indagine sui rilievi critici mossi in fase espositiva sul file originale costituente il rilievo contravvenzionale onde accertarne la esistenza, la sua originalità o la sua contraffazione; Ammettersi perizia tecnica di approfondimento di indagine sui rilievi critici mossi in fase espositiva sul documento cartaceo pubblicato sul sito web www.consultazioneverbali.it tratto dal file originale costituente il rilievo contravvenzionale onde accertarne la esistenza, la sua originalità o la sua contraffazione; disporsi pertanto la chiamata a chiarimenti del CTU sulle criticità elencate nelle note depositate in atti il 2.11.2023 ed illustrate all’udienza del 7.11.2023 ed oggi richiamati in fase espositiva, sugli aspetti ivi illustrati non affrontati in perizia pur essendo stati esplicitamente indicati nel mandato peritale. Nel merito, in riforma della sentenza appellata, accogliere la querela di falso e, per l’effetto, accertare e dichiarare sott o il profilo della falsità ideologica la falsità e/o non autenticità della contestazione ivi contenuta: ‘Il giorno 03.09.2021, presso il palazzo della Provincia di Imperia, nella sede della RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO è stato accertato che in data 11.08.2021 alle ore 8,37 sulla Provincia di e precisamente in INDIRIZZO il conducente del motoveicolo TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO ha violato l’art. 142/9 del cds poiché è stato accertato che il veicolo ivi indicato superava di oltre 40Km/h, ma non oltre i 60 Km/h il limite di velocità consentito’, ed in particolare sotto il profilo del falso materiale la contraffazione del file fotografico prodotto dall’apparecchiatura accertatrice e/o della sua copia cartacea ottenuta dal detto file fotografico sulla base del quale veniva comminata la contravvenzione ex art. 142/9 del CDS chiedendo vengano disposti gli accertamenti idonei a evidenziare la inesistenza dei fatti. Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla nel giudizio R.G. 1118/2022 pendente avanti il G.d.P. di Savona. Dichiarare, a seguito dell’accoglimento della presente querela di falso, nullo e/o inesistente e/o annullabile il verbale di contestazione redatto dal Comando RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Provincia SV nr. 30848/2021/U del 03.09.2021, documento allegato alla costituzione in giudizio della nel giudizio R.G. 1118/2022 pendente avanti il G.d.P. di Savona. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, di CTU e di CTP del primo e del secondo grado del giudizio. Salvis juribus.’
PER PARTE APPELLATA
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte adita, dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello proposto dalla signora per l’effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Savona dichiarando l’autenticità del documento querelato di falso; in ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio .’
PER LA PROCURA GENERALE
‘ rigetto dell’impugnazione con la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese come per legge . ‘
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
‘Con atto di citazione notificato in data 08/11/2022 l’attrice proponeva una querela di falso in via incidentale nel corso di un procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace, che ne valutava la rilevanza, convenendo in giudizio la al fine di sentir accertare la falsità e/o non autenticità della contestazione ivi contenuta, o meglio, sotto il profilo del falso materiale, la presupposta contraffazione del file fotografico prodotto dall’apparecchiatura accertatrice e/o della sua copia cartacea ottenuta dal detto file fotografico sulla base del quale veniva comminata la contravvenzione ex art. 142/9 del CDS, chiedendo di disporre accertamenti idonei a evidenziare la inesistenza dei fatti. L’istante chiedeva, quindi, di escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla nel giudizio R.G. 1118/2022 pendente dinanzi al G.d.P. e di dichiarare, a seguito dell’accoglimento della presente querela di falso, nullo
e/o inesistente e/o annullabile il verbale di contestazione redatto dal Comando RAGIONE_SOCIALE Provincia SV nr. 30848/2021/U del 03.09.2021.
In particolare, l’attrice sosteneva la targa TARGA_VEICOLO relativa all’immatricolazione del motoveicolo di proprietà della ricorrente sarebbe stata riportata nel ritaglio fotografico più grande (fotogramma conseguente all’accertamento cron. n. 30848/2021/U doc. n 2) per ‘taglia/incolla’, e che tale circostanza sarebbe dimostrata dalla sovrapposizione dei pixel dell’immagine principale. In quest’ultima, secondo la resistente, tutta la parte del veicolo ove è sita la targa sarebbe stata in buona parte cancellata p er annerimento al fine di impedire l’integrale visione della targa originale recata dal veicolo. Secondo l’istante, anche le immagini di conducente e passeggero risultano contraffatte in quanto la tessitura in pixel aggiuntiva ha cancellato il disegno del capo di abbigliamento del passeggero e trasformato i bermuda del conducente in pantaloni lunghi. Inoltre la tessitura dei pixel costituenti l’immagine sarebbe disomogenea per dimensione, chiara traccia di diverse e successive manipolazioni.
In data 3/03/2023 si costituiva in questo giudizio la , la quale contestava la dedotta falsità ritenendo che Il TARGA_VEICOLO fosse stato approvato dal RAGIONE_SOCIALE e prevede l’emissione di quel tipo di fotogramma. L’apparecchiatura sarebbe stata inoltre sottoposta a verifica e taratura da centro come previsto per legge.
Inoltre, secondo la convenuta, nel momento in cui è stato ripreso il motoveicolo era evidente che sul lato posteriore RAGIONE_SOCIALE stesso vi fosse installata una specie di “appendice” (probabilmente per trasportare bagagli, come si vede dal fotogramma) che impediva la visione della targa, pertanto, sull’ “appendice” risulta essere stata installata una targa “Ripetitrice”, tanto è vero che sull’ingrandimento della targa si vede il simbolo “R”.
Infine, la convenuta deduceva che al motoveicolo targato TARGA_VEICOLO fossero state contestate molteplici violazioni del Codice della Strada nel territorio della Provincia di . Invero, oltre all’accertamento oggetto del procedimento de quo al motoveicolo, era stato accertato in data 06/07/2021 altra violazione per eccesso di velocità (cron. 24027/2021/U) pagato dalla ricorrente in data 13/08/2021.
All’esito della prima udienza del 4.04.2023, con provvedimento del 4.04.2023 regolarmente comunicato al P.M. ex art. 71 c.p.c., veniva nominato in qualità di C.T.U. il dott. esperto informatico, al fine di verificare la falsità del file fot ografico prodotto dall’apparecchiatura accertatrice, e relativa copia cartacea ottenuta da detto file fotografico, sulla base del quale veniva comminata la contravvenzione ex art. 142/9 del CDS. All’udienza del 13.06.2023 Il file originale veniva custodito tramite chiavetta USB in apposita cassetta di sicurezza, con autorizzazione del CTU
ad accedervi per poter effettuare le indagini ritenute opportune. All’esito della relazione tecnica e del contraddittorio con i CC.TT.PP., previo ulteriore esame RAGIONE_SOCIALE note critiche alla CTU, il G.I. invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, rimettendo la causa al Collegio per la stesura della presente decisione. ‘ (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n’ 378/2024 del 10.05.2024, con la quale i l Tribunale di Savona così pronunciava: ‘ -RIGETTA la domanda come formulata dall’attrice ; -CONDANNA la stessa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla convenuta e che qui si liquidano in € 2.552,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, e rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa; -PONE le spese di CTU a carico dell’attrice; -DISPONE la restituzione della chiavetta USB e della documentazione originale depositata in Cancelleria; ORDINA che sia fatta menzione, a cura del Cancelliere, della presente se ntenza sull’originale del verbale di accertamento della sanzione; -CONDANNA il querelante al pagamento della sanzione di € 20,00 di cui all’art. 226 c.p.c. e all’ulteriore importo di € 250,00 ex art. 96, co.3, c.p.c.; -l’esecuzione dei precetti della presente sentenza è subordinata al passaggio in giudicato della stessa.’
Il Tribunale, esaminata la CTU e ritenendo le conclusioni del consulente logiche e argomentate tecnicamente sulla base dei documenti e dei file originali ottenuti, le condivideva richiamando, nella motivazione, passaggi chiarificatori della relazione. In particolare, condivideva la conclusione che l’immagine finale utilizzata per contestare la sanzione fosse: ‘ generata dal sistema, in funzione degli originali scattati dalle fotocamere installate. Non si può, quindi, parlare di un ‘originale’ o di un ‘modificato’, ma semplicemente di una immagine che il sistema compone per evidenziare la targa riconosciuta e determinare la velocità del veicolo. D’altra parte, ciò appare chiaro anche solo vedendo l’immagine in cui il veicolo è visualizzato in due posizioni di fferenti. Con tale premessa, lo scrivente non riscontra anomalie rispetto alle immagini originali, nel senso che il contenuto dell’immagine generata dal sistema è coerente con il contenuto RAGIONE_SOCIALE nove immagini scattate dalle tre fotocamere al momento del pa ssaggio’ (CTU pag. 136). In altri termini, essa non è altro che una ‘sommatoria’ virtuale di rilievi fotografici generati nello stesso momento da fotocamere distinte.’ (cfr sentenza).
Il Tribunale metteva poi in evidenza che il CTU aveva illustrato i passaggi che, dai files originali che rappresentano i frame RAGIONE_SOCIALE riprese della violazione, determinano il rilievo definitivo, concludendo che, durante tali passaggi (trasmissione RAGIONE_SOCIALE immagini scattate ed informazioni sulla velocità ad un server centrale dove accedono gli operatori), non ci sono possibilità di intervenire per modifiche sulle immagini originali, potendo ‘ unicamente variare la targa rilevata qualora ravveda incongruenze tra quanto rilevato dallo strumento e quanto visibile nell’immagine’ (cfr CTU), essendo il sistema dotato di sistemi di protezione con tecniche di crittografia e di firma digitale che garantiscono provenienza ed integrità.
Il Tribunale affermava poi che ‘In virtù RAGIONE_SOCIALE premesse di cui sopra, il CTU concludeva ritenendo ‘del tutto inverosimile che qualsivoglia soggetto (es. accertatore) possa avere in generale, ovvero a prescindere dal caso in questione, accesso al sistema in scrittura al fine di applicare modifiche/alterazioni alle immagini riprese’. Per tale motivo, rispondendo al quesito finale, il CTU concludeva nel seguente senso: ‘sulla base dell’analisi degli atti, RAGIONE_SOCIALE attività svolte durante la CTU e dell’analisi RAGIONE_SOCIALE informazioni integrative acquisite nell’ambito della CTU presso la Provincia di , a parere RAGIONE_SOCIALE scrivente CTU le 9 immagini scattate dallo strumento e oggetto del quesito sono originali e non presentano forme di alterazione del contenuto e dei metadati. Lo stesso funzionamento del sistema rende sostanzialmente impossibili alterazioni, senza una collaborazione di diversi attori, inclusa la casa produttrice: tale possibilità è ritenuta dallo scrivente al di fuori RAGIONE_SOCIALE possibilità logiche e tecnich e e, in ogni caso, in alcun modo dimostrata o riscontrabile dall’analisi RAGIONE_SOCIALE immagini, che non presentano anomalie rispetto a quanto atteso. Le immagini relative al verbale, generate quindi dal sistema per comminare la contravvenzioni, appaiono differenti in dimensione e in alcuni aspetti morfologici nella versione scaricata dalla parte e nella versione fornita dalla su Pen Drive: tuttavia tale immagine non è un ‘originale’, bensì una immagine generata dal sistema per fornire in modo comprensibile tutte le informazioni all’origine della sanzione (luogo, data, ora, velocità rilevata, sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE immagini per la determinazione della velocità stessa, ecc.)’ (cfr. CTU, pag. 141).’ (cfr sentenza)
Il Tribunale evidenziava che le osservazioni critiche del CT di parte erano state puntualmente esaminate dal CTU, il quale, pur rilevando che le suddette note erano condivisibili, non assumevano rilevanza ai fini di poter ritenere la falsità dei 9 fotogrammi originali utilizzati per creare l’immagine riepilogativa sulla quale era stata contestata l’infrazione.
Il Tribunale osservava, in relazione agli atti difensivi conclusivi, come parte attrice fosse ‘ andata in parte anche oltre ai rilievi introduttivi, muovendo RAGIONE_SOCIALE contestazioni comparative fra i fotogrammi utilizzati per la quarta contravvenzione oggetto di causa e i precedenti che, oltre ad esser formulate in forma dubitativa e non come RAGIONE_SOCIALE vere e proprie osservazioni, solo in parte ripropongono i rilievi già effettuati dal CTP (cfr. osservazioni CTP pag. 182). Altra parte RAGIONE_SOCIALE osservazioni, viceversa, contengono contestazioni ulteriori rispetto a ciò che è emerso nel contraddittorio tecnico. Detti rilievi – per quanto ammissibili, non trattandosi di fatti estintivi o modificativi della domanda (Cass. civ. Sez. Un. ° febbraio 2022 n. 3086) -denotano la volontà di frazionare le osservazioni con contestazioni diverse da quelle portate avanti nel contraddittorio tecnico al fine di provocare la rinnovazione della CTU, circostanza valutabile anche ex artt. 88 e 96, co.3, c.p.c. (cfr. Cass. civile , sez. III , 21/08/2018 , n. 20829; Cass. civile sez. I, 26/07/2016, n.15418). Per tale motivo, si ritiene che il comportamento sia censurabile tramite la comminatoria di quest’ultima sanzione, equitativamente determinata in € 250,00.’ (cfr sentenza).
Infine, il Tribunale considerava ulteriori circostanze, da ritenersi rilevanti come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., quali l’aver la avanzato la contestazione alla sola violazione dell’11.8.2021, di importo esiguo rispetto ad altre sanzioni ricevute per la stessa violazione, contestate con la stessa moto, non contestate ma regolarmente pagate.
Con atto di citazione 11.06.2024 proponeva appello contestando la sentenza per i seguenti motivi che venivano trattati unitariamente: ‘ 1) Omessa e/o erronea valutazione degli elementi di prova documentale prodotti ed acquisiti nel corso del giudizio in tema di immagini fotografiche del veicolo contravvenzionato nelle diverse e non omogenee versione prodotte dall’Ufficio accertatore nelle varie fasi del procedimento ovvero avanti il Prefetto, il G.d.P ed il Tribunale; 2) Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla incongruità dei metadati desumibili dai file prodotti in giudizio dall’organo accertatore ed incompatibili con la descritta sicurezza del rilievo contravvenzionale in quanto il CTU dichiara ed il Tribunale recepisce che ‘Il s istema è dotato di sistemi di sicurezza informatica e in particolare ‘Per la protezione sono applicate tecniche di crittografia e di firma digitale dei dati. Le tecniche di crittografia proteggono la privacy dei dati stessi; i meccanismi di firma digitale ne garantiscono la provenienza e l’integrità.’; 3) Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al non concesso richiamo del CTU a chiarimenti sugli incongruenti dati e/o metadati riscontrabili dallo sviluppo dei file costituenti la contravvenzione; 4) Omessa osservanza del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione di tutti gli elementi di prova offerti ed acquisiti nel corso del giudizio in tema di prova del fatto costitutivo della domanda in presenza di principio di prova documentale ‘ . Chiedeva, previa chiamata a chiarimenti del CTU su elementi indicati e diretti a dimostrare la non genuinità dei files costituenti la prova della contestata contravvenzione e la rinnovazione e/o un supplemento della CTU, la riforma integrale della sentenza e l’accoglimento della querela di falso, con il favore RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi.
Si costituiva, nel giudizio di appello, la con comparsa di costituzione 3.10.2024 con la quale contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedeva il rigetto dell’appello con il favore RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
Si costituiva, nel giudizio di appello, anche la Procura Generale presso la Corte d’Appello con comparsa di costituzione 19.8.2025, con la quale confermava l’originalità del documento contestato e chiedeva il rigetto dell’appello perché infondato.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l’udienza del 26.02.2026, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
I motivi di appello, pur suddivisi in 4 punti (pag 28 atto di citazione 11-6-2024), vengono, però, trattati unitariamente dall’appellante e, pertanto, anche la Corte procederà con una motivazione unica.
L’appellante, fin dal primo atto introduttivo, lamenta la falsità del verbale di contestazione nr. 30848 del 11.08.2021 relativo alla violazione dell’art. 142/9 del CDS ‘ in quanto il conducente del veicolo TARGA_VEICOLO avente apparentemente targa TARGA_VEICOLO avrebbe superato i limiti di velocità vigenti al Km INDIRIZZO+600 della SP INDIRIZZO direzione , ed in particolare per aver percorso tale tratto di strada alla velocità di 119,00 superando con ciò il limite massimo di 70 Km/h ‘, motivando che ‘ il verbale contestato non corrispondeva a verità in quanto che il rapporto fotografico rappresentato nella sequenza scattata dall’apparecchio di rilevazione, così come prodotto sul sito pubblico a disposizione dei contravventori (www.consultazioneverbali.it) e come inviato alla ricorrente dopo la richiesta di accesso agli atti della amministrazione che aveva rilevato la contravvenzione risultava palesemente contraffatto mediante modifica strumentale della fotografia rappresentate il momento della commissione della infrazione’.
Conseguentemente la CTU, svolta in primo grado, era diretta esclusivamente all’accertamento della falsità e/o non corrispondenza del file riassuntivo/sintetico , pubblicato sul sito a disposizione dei cittadini ed ricevuto dall’appellante medesimo per la verifica della violazione, rispetto ai fotogrammi originali, rilevati dall’apparecchio TEX SPEED al momento dell’infrazione,.
La CTU ha escluso tale falsificazione, spiegando dettagliatamente e specificamente che il suddetto file fotografico è frutto di un procedimento di sintetizzazione, effettuato dal sistema, dei vari fotogrammi scattati in sequenza e necessari alla rilevazione della velocità e dei dati identificativi del mezzo in violazione, per cui, seppure alcuni elementi (la grandezza della targa, l’abbigliamento del conducente ed altri dettagli) potessero apparire riportati e/o alterati e/o oscurati, il file finale di sintesi corrispondeva, sia pure con tecnica ‘riassuntiva’, esattamente ai fotogrammi originali, scattati dall’apparecchio, prodotti in atti e consultati dal CTU, in contraddittorio con i CTP.
La , nella costituzione in Giudizio con comparsa di costituzione 1.3.2023, ha specificamente evidenziato: ‘1) Il T – EX SPEED è stato approvato dal RAGIONE_SOCIALE e prevede l’emissione di quel tipo di fotogramma. L’apparecchiatura è stata inoltre sottoposta a verifica e taratura da centro come previsto per legge, pertanto, ogni eccezione sul punto non può che essere disattesa.(all. 4 e 5)’ . Nessuna contestazione è stata avanzata sul punto per cui nulla quaestio sulla regolarità dell’apparecchiatura e del suo corretto funzionamento sia nel rilevare le immagini originali, sia nella procedura di elaborazione RAGIONE_SOCIALE stesse, al fine di fornire l’immagine finale sintetizzata, creata esclusivamente ai fini della verifica, da parte del sanzionato, della corretta contestazione della violazione. Pe
Su quest’ultimo aspetto, la CTU ha chiarito perfettamente come l’immagine riassuntiva, necessaria alla contestazione finale al contravventore, costituisce una sintesi unica di riproduzione dei vari fotogrammi originali, al fine di evidenziare la targa e la velocità rilevata, necessari a contestare la violazione nel caso specifico, ed ha anche chiaramente, e senza alcuna contestazione specifica, che non è possibile intervenire, per nessun agente esterno, sul processo di elaborazione, in quanto opportunamente ed efficacemente crittografato.
L’esame dei fotogrammi originali ha consentito di rilevare che la moto, avente caratteristiche simili alla stessa moto rilevata in altre violazioni non opposte, così come anche i caschi di conducente e passeggero, al momento dell’infrazione, aveva un porta pacchi aggiuntivo con un bagaglio che copriva la targa ed aveva apposta, sotto al portapacchi, una targa ripetitrice dell’originale, nascosta dal bagaglio, targa contraddistinta dalla lettera ‘r’ (ripetizione dell’originale, non visibile per la presenza, anche nelle auto, di rimorchi e/o porta biciclette e/o portapacchi aggiuntivi).
Dalle foto a pag. 16, 17 e 18 della CTU, è evidenziata la presenza sulla moto targata TARGA_VEICOLO, del portapacchi estraibile (foto riprodotta sotto a sinistra) che, una volta occupato dal bagaglio, copre la targa originale e rende necessaria la targa ripetitrice, ben evidente nei fotogrammi originali prodotti in causa e di cui sotto se ne riproduce uno presente alla pagina 66 della CTU (foto riprodotta sotto a destra). In quest’ultima foto è ben visibile la presenza sia del portapacchi estratto, che la presen za del bagaglio che copre la targa e la stessa targa ripetitrice di colore giallo, necessaria per la circolazione, così come l’abbigliamento originale del conducente e della trasportata e la tipologia, colore e grafica, dei loto caschi, corrispondente a quelli RAGIONE_SOCIALE foto della altre contestazioni.
A pag. 124 della CTU è evidenziato il tipo di accessorio – portapacchi posteriore estraibile, specifico per quel tipo di moto di proprietà dell’appellante e le caratteristiche della targa ripetitrice di colore giallo, come quella visibile nei fotogrammi o riginali scattati dall’apparecchio ‘T -Exspeed V 2.0’.
L’immagine, contestata come non originale e sottoposta a querela di falso, che qui sotto si riproduce, rappresenta una elaborazione RAGIONE_SOCIALE immagini originali, scattate dall’apparecchio. L’elaborazione è realizzata dal sistema per sintetizzare sia lo spostamento che le caratteristiche del mezzo colto in violazione e, al tempo stesso in un unico file, evidenziare la velocità di entrata e quella d’uscita nell’area del rilevatore, mentre le foto piccole riproducono una la targa ingrandita e le altre due files originali non elaborati e singolarmente riprodotti.
Il CTU, oltre a concludere per l’assoluta originalità dei files/immagini acquisite direttamente dall’apparecchio nel passaggio della moto nell’area di rilevamento, ha ricostruito l’intero processo di elaborazione RAGIONE_SOCIALE stesse, dall’apparecchio all’utilizzatore finale, per realizzare l’immagine riassuntiva utile solo ai fini della contestazione, ha escluso ogni possibilità di interferenza sul processo e, conseguentemente, ha escluso la falsità dell’immagine finale contestata dall’appellante.
Il CTU ha, altresì, risposto puntualmente ed esaurientemente alle osservazioni critiche del CTP di parte appellante, specificando, per ogni singolo rilievo, che le osservazioni del CTP di parte appellante (differenza della dimensione in pixel RAGIONE_SOCIALE 9 immagini in formato JPG riferibili alle foto scattate RAGIONE_SOCIALE telecamere del sistema T-EXSPEED v.2.0; carenza di informazioni sulla numerazione RAGIONE_SOCIALE immagini; differenze sulla dimensione della targa fra l’immagine composta dal sistema e quella sulla pen drive; differenza della tipologia della targa rispetto alla targa negli altri verbali), pur utili per comprendere il funzionamento dell’intero sistema e dei files analizzati, non mutano ‘ le considerazioni già espresse in merito all’originalità RAGIONE_SOCIALE 9 immagini in questione .’ (pagg. 144145 CTU)
Conseguentemente, ai fini della verifica della falsità della riproduzione sintetica perché non conforme alle immagini originali, i motivi di appello devono essere rigettati in quanto, una volta accertata la corrispondenza, sia pure riassuntiva, ai files or iginali e l’impossibilità di estranei di interferire nella procedura di elaborazione dell’immagine non può sussistere alcuna falsità documento contestato.
Nella sentenza gravata il Tribunale ha rilevato che, nella comparsa conclusionale, ‘ parte attrice, nei propri scritti difensivi conclusivi, sia andata in parte anche oltre ai rilievi introduttivi, muovendo RAGIONE_SOCIALE contestazioni comparative fra i fotogrammi utilizzati per la quarta contravvenzione oggetto di causa e i precedenti che, oltre ad esser formulate in forma dubitativa e non come RAGIONE_SOCIALE vere e proprie osservazioni, solo in parte ripropongono i rilievi già effettuati dal CTP (cfr. osservazioni CTP pag. 182). Altra parte RAGIONE_SOCIALE osservazioni, viceversa, contengono contestazioni ulteriori rispetto a ciò che è emerso nel contraddittorio tecnico. Detti rilievi – per quanto ammissibili, non trattandosi di fatti estintivi o modificativi della domanda (Cass. civ. Sez. Un. ° febbraio 2022 n. 3086) -denotano la volontà di frazionare le osservazioni con contestazioni diverse da quelle portate avanti nel contraddittorio tecnico al fine di provocare la rinnovazione della CTU, circostanza valutabile anche ex artt. 88 e 96, co.3, c.p.c. (cfr. Cass. civile , sez. III , 21/08/2018 , n. 20829; Cass. civile sez. I, 26/07/2016, n.15418). Per tale motivo, si ritiene che il comportamento sia censurabile tramite la comminatoria di quest’ultima sanzione, equitativamente determinata in € 250,00′ (cfr sentenza gravata)
Tale motivazione non è stata oggetto di specifico appello per cui su tale punto deve ritenersi formato il giudicato con la conseguenza che tali deduzioni, riprodotte anche nei motivi si appello, non consentono neppure in questa sede una integrazione per chiarimenti della CTU, né tanto meno una rinnovazione. La Cassazione con l’ordinanza n. 30996 del 26.11.2025, seguendo la sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 36596/2021 e successive conformi, ha stabilito che: ‘ Le contestazioni e i rilievi critici RAGIONE_SOCIALE pa rti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico -omissis -‘ .
L’appellante, oltre a replicare le considerazioni del CTP, lamenta ancora una volta differenze nella riproduzione elaborata dal sistema rispetto alle foto originali, quali: ‘le seguenti criticità parte posteriore del motociclo con annerimento da sovrapposizione di pixel, targa inserita a mezzo di patch grossolana e non intellegibile, abbigliamento di passeggero e conducente coperto da pixel grigi che per il conducente scendono sulla gamba destra a simulare un pantalone lungo, figura complessiva di motociclo e passeggeri con i contorni evidenziati a mo di ritaglio, singola fotografia della targa rettangolare decontestualizzata.’ (pag. 30 appello)
Anche in questo caso è evidente come il CTU abbia concluso ampiamente, e con riferimenti tecnici validi ed esplicitati, che nel procedimento di riproduzione dell’immagine elaborata dal sistema non vi sia alcuna possibilità di intervento di agenti esterni, circostanza questa non contestata specificamente. Sulle differenze fra la riproduzione elaborata dal sistema e le immagini originali, il CTU ha escluso una falsificazione in quanto a seguito dell’elaborazione non sono è stato riprodotto fedelmente l’abbigl iamento del conducente (ben visibile nelle immagini originali) così come la grandezza della targa (anch’essa ben visibile nelle immagini originali).
I motivi di appello, esposti unitariamente, riproducono in buona parte le osservazioni del CTP, che, come già opportunamente chiarito dal CTU, sono irrilevanti ai fini di contestare l’originalità e la non alterazione dei fotogrammi originali, ed appaiono diretti non tanto alla falsità del documento elaborato dal sistema, ma alla critica RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dei files originali, introducendo elementi di novità rispetto alla domanda iniziale, già affrontati e risolti dal CTU nelle risposte alle osservazioni del CTP di parte appellante.
Tali motivi devono essere rigettati con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell’appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione 1.101/5200, indicato dalla parte, in conformità dell’art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questi one e che si determinano, per le quattro fasi, in € 2.915,00.
Ai sensi del primo periodo art. 13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 597/2024, avverso la sentenza n. 378/2024 emessa dal Tribunale di Savona in data 10/05/2024 così decide:
Respinge l’appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
Condanna parte appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 2.915,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall’art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
RAGIONE_SOCIALE, 3 marzo 2026
Il Consigliere COGNOME. Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME