Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2958/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1917/2020 depositata il 5/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno agito in giudizio per far accertare la falsità di una firma apposta su alcuni progetti architettonici da parte dell’architetto NOME COGNOME.
In particolare, quest’ultimo ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, cioè i genitori dei ricorrenti, per il pagamento di competenze professionali.
Gli ingiunti hanno reagito a questo decreto ingiuntivo, sia proponendo opposizione che attraverso una autonoma causa di accertamento negativo del diritto al pagamento delle competenze professionali.
Nel corso del giudizio di merito hanno proposto querela di falso di alcuni dei documenti allegati al progetto, in particolare delle tavole progettuali.
1.2.- Sia il Tribunale che la C orte d’appello, dopo aver fatto ricorso ad una consulenza grafologica, hanno rigettato la querela di falso con l’argomento che si trattava di fotocopie dell’originaria eliografia.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella predetta qualità, con due motivi di censura. Si è costituito l’architetto NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso, con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
2.- La ragione che ha indotto i ricorrenti a proporre la querela di falso sta nel fatto che le firme apposte sui documenti in questione, che sono tavole tecniche ricavate da lucidi, sono perfettamente sovrapponibili, e dunque, secondo gli stessi ricorrenti, non
potrebbero essere mai state apposte singolarmente, non essendo possibile che si appongano firme identiche in maniera consecutiva.
Del rigetto di tale argomento, i ricorrenti si dolgono qui con i due motivi di ricorso.
2.1- Con il primo motivo si prospetta omessa pronuncia su una domanda di falso di uno dei documenti.
Sostengono i ricorrenti di aver, tra l’altro, proposto querela di falso anche del documento allegato al numero NUMERO_DOCUMENTO, sulla cui falsità invece il giudice di appello non si sarebbe pronunciato.
Aggiungono poi che si tratterebbe di un documento rilevante ai fini del decidere, in quanto la firma su di esso apposta è identica a quella apposta un anno prima sul progetto redatto dallo stesso architetto: non essendo credibile che una firma apposta un anno dopo di un’altra sia perfettamente coincidente con quest’ultima, se ne deve ricavare la falsità della firma successiva.
Il motivo è inammissibile.
Per potersi dolere di un’omessa pronuncia il ricorrente deve dimostrare che aveva proposto relativa domanda o eccezione nel giudizio di appello in cui vi sarebbe stata omissione.
Nel caso presente, dalla sentenza impugnata emerge che si è fatta questione dei documenti da 1 a 9, con la conseguenza che se, da un lato, sembra essere omesso il riferimento al NUMERO_DOCUMENTO, per altro lato, non vi è la prova che di tale documento NUMERO_DOCUMENTO i ricorrenti avevano fatto questione nel giudizio di merito. Né essi indicano il punto dell’atto di appello nel quale avevano chiesto anche l’accertamento della falsità del documento su cui il giudice non si sarebbe pronunciato.
In conclusione, il motivo difetta di specificità poiché non indica se ed in che termini la domanda su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia è stata effettivamente proposta al giudice di appello.
2.2- Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 111 Cost., dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 115, 116 e 132 del codice di procedura civile.
Secondo i ricorrenti la motivazione resa dai giudici di appello circa la falsità delle firme apposte dall’architetto è del tutto carente e non idonea a dare conto delle ragioni che hanno portato a rigettare la querela di falso.
In particolare, i giudici di merito non avrebbero dato conto della circostanza che le firme apposte alle tavole progettuali, circostanza che lo stesso c.t.u. aveva evidenziato, erano del tutto identiche e dunque non potevano essere originali.
Ed oltre a questo difetto di motivazione, secondo i ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe incorsa altresì in violazione del principio dell’onere della prova, violazione dovuta anche al fatto di avere trascurato alcuni elementi di fatto importanti quali la circostanza che non erano mai stati consegnati dei lucidi in originale ai committenti; la circostanza che i lucidi riguardavano progetti diversi; la circostanza che infine emergeva prova che il professionista aveva abusivamente riempito i fogli firmati in bianco dai suoi committenti.
Il motivo è complessivamente infondato.
Quanto al difetto di motivazione, come noto, la sentenza può dirsi nulla solo se mancano del tutto le ragioni che giustificano la decisione, in modo tale che non possa comprendersi su quali basi essa sia fondata.
Invece, nella fattispecie, la Corte di merito ha affermato – con motivazione che non solo sussiste ma non è anche, contrariamente all’assunto del ricorrente, né apparente né del tutto incomprensibile -che: a) che le tavole progettuali nn. da 1 a 8, come da conclusioni del C.T.U., sono copie eliografiche di originali e recano sottoscrizioni autografe; b) tali conclusioni sono state condivise dal Tribunale anche alla luce della prova documentale, offerta dalla
parte convenuta, secondo cui le predette copie eliografiche costituiscono gli allegati alle domande di licenza edilizia presentate al Comune di San Severo e firmate in originale dai coniugi COGNOME; c) avverso tale ultima motivazione alcun specifica censura è stata sollevata dagli appellanti e d) nessuna prova è stata offerta dagli appellanti in ordine ad un abusivo riempimento dei fogli absque pactis . Risulta, quindi, chiara la r atio decidendi , la quale sta , all’evidenza, nel fatto che le firme sono identiche proprio perché, come accertato in fatto, sono apposte su copie eliografiche di tavole tecniche ricavate dai lucidi, il che spiega altresì, secondo la ratio della sentenza, la ragione per la quale le firme apposte sono perfettamente sovrapponibili tra di loro, ed altresì sovrapponibili all’originale.
Dunque: su tale aspetto la ratio decidendi è diversa da quella censurata.
Inammissibile è poi la censura di travisamento della prova, o di violazione del relativo onere, in quanto presuppone che i fatti siano accertati diversamente da come lo sono stati in appello: vale a dire che, così come proposta, la censura presuppone che i lucidi non siano mai stati consegnati in originale, il che urta contro l’accertamento in atto; presuppone altresì il fatto che le tavole siano relative a progetti diversi; il fatto secondo cui l’architetto avrebbe riempito dei fogli firmati in bianco. In conclusione, la censura presuppone un accertamento dei fatti diverso da come condotto dai giudici di merito.
Inoltre, i giudici di merito hanno escluso la falsità delle firme, sul presupposto, di fatto, ed accertato dal CTU, che si trattava di copie eliografiche degli originali, allegati al progetto (p. 3): dunque, come già detto, una ratio diversa da quella censurata.
Senza trascurare la circostanza che l’affermazione secondo cui i fatti erano emersi nel giudizio di merito in modo diverso da come li ha valutati la Corte di appello è del tutto apodittica, meramente
assertiva, e priva peraltro dei riferimenti processuali atti a dimostrare l’aspetto denunciato.
Inammissibili sono pure le doglianze sia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20867/2020, che di violazione dell’art. 2697 c.c., configurabile solo nell’ipotesi, diversa da quella all’esame, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (v., ex multis , Cass. 11713/2020; Cass. 19064/2006).
3.- Il ricorso ha pertanto dichiarato inammissibile le spese seguono la soccombenza.
4.- Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, de ll’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore del contro ricorrente della somma di euro 5000,00 euro oltre 200,00 euro per esborsi ed oltre spese generali.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, del l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7/06/2024.