SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 243 2025 – N. R.G. 00000135 2023 DEPOSITO MINUTA 11 12 2025 PUBBLICAZIONE 16 12 2025
N. 135/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d’appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2023
da
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME P.
– appellante –
contro
(C.F.
), in persona del direttore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato P.
– appellato –
Oggetto: Querela di falso
In punto: riforma della sentenza n. 514/2023 del Tribunale di Trento Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per l’Appellante:
‘voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, in riforma della sentenza n. 514/2023 emessa dal Tribunale di Trento in data 8 giugno 2023, pubblicata il 14 giugno 2023 e notificata in pari data:
a) in via principale: accertare che la sottoscrizione riportata sull’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata n. 76331596044 -8 dall’Ufficio Postale di Trento 1 (n. del cronologico NUMERO_DOCUMENTO) non è autografa in quanto non vergata da all’epoca dei fatti legale rappresentante di e per l’effetto dichiarare la falsità materiale della stessa;
b) in ogni caso: con rifusione delle spese di lite’
per l’Appellato:
‘Contrariis reiectis, respingere l’appello avversario siccome inammissibile ed infondato, e, per l’effetto, confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata la proposta querela di falso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio’.
per il Pubblico ministero:
‘ – conferma della sentenza impugnata;
-in subordine, accertare e dichiarare che l’indicazione nominativa ‘ ‘ che figura nell’avviso di ricevimento NUMERO_DOCUMENTO spedito il 04.12.2008 a non è stata scritta dall’anzidetto legale rappresentante dell’ente destinatario del plico.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– Con atto di citazione notificato in data 6 aprile 2021 evocava in giudizio l’ , per proporre querela di falso avverso l’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata n. 763315960448, relativo all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’ .
Esponeva l’attrice che con ricorso depositato in data 5 febbraio 2009 aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento il detto avviso di accertamento notificatole a mezzo posta, e che la aveva accolto il ricorso, annullandolo.
L’ aveva proposto appello avverso la sentenza, eccependo che il ricorso di controparte fosse tardivo, poiché presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, a suo dire
avvenuta il 5 dicembre 2008, ed aveva prodotto copia semplice dell’avviso di ricevimento n. 76331596044-8, da cui risultava che il plico era stato ricevuto da , in qualità di titolare di
La società aveva eccepito che la data indicata sull’avviso era illeggibile e che la firma ivi apposta non apparteneva a allora legale rappresentante della società, e si era riservata di proporre querela di falso avverso l’atto, non appena la controparte avesse prodotto in giudizio l’originale.
La Commissione Tributaria di II grado aveva accolto l’appello, rigettando l’eccezione di , dato che essa non aveva proposto tempestivamente querela di falso avverso la copia dell’avviso di ricevimento prodotta in giudizio.
aveva proposto ricorso per cassazione, che veniva accolto, sul rilievo che la copia dell’avviso di ricevimento non ha valore di atto pubblico, sicché avverso la stessa non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull’originale, il quale ha efficacia probatoria in ordine all’intervenuta consegna del plico, la relativa data e l’identità della persona alla quale è stato recapitato.
La società aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria di II grado e, a seguito della produzione dell’originale dell’avviso di ricevimento da parte dell’ , aveva proposto querela di falso dinanzi al Tribunale di Trento.
Tanto premesso in fatto, l’attrice deduceva la falsità materiale della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento in apparenza proveniente da e produceva in giudizio plurimi atti e documenti recanti le firme del dai quali affermava emergere icto oculi la non autenticità
della stessa.
2. -L’ si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda.
Eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo alla controparte, sul rilievo che aveva comunque avuto conoscenza dell’avviso di accertamento avverso il quale aveva infatti proposto impugnazione, con conseguente sanatoria della nullità della notifica.
Precisava che la notifica era avvenuta a mezzo raccomandata ordinaria, alla quale non si applicavano le norme di cui all’art. 4, l. 890/1982 in materia di notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario, ma quelle di cui al D.P.R. n. 602/1973 in materia di posta ordinaria, sicché l’agente postale non era tenuto ad alcun accertamento in ordine all’identità del soggetto cui l’atto era stato consegnato, essendo sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario. Ne derivava che l’avviso di ricevimento non conteneva alcuna attestazione in ordine alla paternità della sottoscrizione, per cui l’autenticità della firma non avrebbe potuto essere impugnata con querela di falso, posto che non aveva formato oggetto di alcuna pubblica attestazione.
Aggiungeva che la controparte si era limitata ad affermare la falsità della firma, mentre non aveva contestato la veridicità di quanto attestato dall’agente postale nell’avviso di ricevimento, ossia che l’atto fosse stato consegnato al domicilio del destinatario e sottoscritto da un soggetto qualificatosi come titolare della società.
Affermava quindi l’inammissibilità della querela di falso.
2. – Con sentenza pubblicata in data 14 giugno 2023 il Tribunale di Trento riteneva certo, in quanto provato dall’avvenuta impugnazione, che l’avviso di accertamento era pervenuto nella sfera di conoscenza di . Tanto dimostrava che la notifica aveva raggiunto il proprio scopo, facendo così venir meno l’interesse di ad accertare la falsità della sottoscrizione di , che ivi figurava come ‘titolare’ della società destinataria della notifica.
Riteneva non condivisibile l’allegazione dell’attore, per il quale l’avvenuta impugnazione non era idonea a dimostrare che la notifica aveva raggiunto anche lo scopo di far decorrere il termine per impugnare. La giurisprudenza richiamata riguardava casi di sanatoria della nullità della notifica dell’avviso di accertamento tributario; casi in cui il contribuente, raggiunto dalla notifica dell’atto impositivo lo aveva impugnato con ricorso tardivo, e, ricorrendo la nullità della notifica, tale ricorso tardivo non era idoneo a dimostrare che la notifica avesse ugualmente raggiunto lo scopo di far decorrere il termine per l’impugnazione, sicché sarebbe stato onere
dell’amministrazione dimostrare che l’atto era stato conosciuto in un determinato momento, sì da consentirgli di proporre il ricorso tempestivo.
Tanto premesso, riteneva esservi prova certa che il destinatario aveva avuto conoscenza dell’avviso di accertamento proprio in forza della contestata notificazione, e desumibile dalla corretta lettura della data sull’avviso di ricevimento il giorno in cui la società aveva avuto conoscenza dell’avviso, cosa che esonerava l’amministrazione dal fornire la relativa prova.
Osservava come la data della consegna scritta sulla cartolina dell’avviso di ricevimento presentava un numero che poteva essere letto sia come un 5 che come un 9. La Commissione tributaria di primo grado e l’
lo avevano indicato come 9, mentre in secondo grado la stessa aveva eccepito che l’atto era stato notificato il 5.
Il Tribunale riteneva quindi, sulla base dell’anomala scrittura della data, che la ricevente, interpretando come 9 la data, aveva ritenuto di proporre ricorso tempestivo il 5 febbraio 2009, quindi entro il sessantesimo giorno dalla data letta come 9 dicembre 2008, come dato per scontato nella sentenza di prime cure, in cui la tardività del ricorso non era mai venuta in rilievo.
Essendo certo che proprio in forza della notifica effettuata con quell’avviso di ricevimento, e non in altro modo o in altro momento, l’avviso di accertamento era stato conosciuto dagli organi della società, che avevano letto la data di consegna come 9 anziché come 5, risultava irrilevante l’accertamento della falsità della sottoscrizione.
La prova della data in cui ebbe conoscenza dell’avviso risultava quindi già a disposizione, dovendo essere desunta dalla corretta lettura della data sull’avviso di ricevimento, sicchè l’accertamento della falsità della sottoscrizione avrebbe avuto la sola conseguenza di imporre all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate l’onere di dimostrare che era venuta a conoscenza dell’atto impositivo in tempo utile per proporre ricorso tempestivo, elemento che risultava per quanto sopra già a disposizione.
Ritenendo che nessuna utilità avrebbe quindi conseguito dall’accoglimento della querela di falso, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda.
– Per la riforma di tale sentenza propone appello
Osserva, quanto alla ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, che, poiché l’avviso di ricevimento non è mai stato nella disponibilità del destinatario dell’atto, ma solamente di chi ha richiesto la notifica, mai avrebbe potuto errare nell’interpretazione delle date su di esso apposte, leggendo la data di consegna come 9, anziché come 5.
3.1 Con il primo motivo l’appellante si duole della decisione, che non ha rispettato il principio per cui la valutazione sulla rilevanza del documento impugnato è devoluto in via esclusiva al giudice del merito e non a quello investito dalla querela di falso, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità del documento.
3.2 – Con il secondo motivo, per il caso in cui si ritenga che il tribunale potesse valutare la rilevanza del documento impugnato, l’appellante lamenta che tale rilevanza è stata erroneamente esclusa.
Richiama il principio per cui la notifica nulla non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione dalla data in cui l’atto è stato invalidamente notificato, gravando sull’amministrazione finanziaria di provare la data in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto.
Una volta accertata la nullità della sottoscrizione, graverebbe quindi sull’amministrazione finanziaria provare la data in cui la società avrebbe avuto effettiva conoscenza dell’avviso di accertamento.
Ne deriverebbe la rilevanza dell’accertamento della falsità della sottoscrizione riportata sull’avviso di ricevimento, posto che in tal caso la notifica sarebbe nulla e inidonea a far decorrere il termine per impugnare, con conseguente ammissibilità del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria.
3.3 -Da ultimo, l’appellante argomenta in ordine alla fondatezza dell’azione di querela di falso.
Rinnova l’istanza di acquisizione ai sensi dell’art. 224 c.p.c. dell’originale dell’avviso di ricevimento, avanzata in prime cure.
Evidenzia che l’avviso di ricevimento è affetto da falsità materiale, poiché attesta che l’atto è stato consegnato nelle mani di , mentre da un semplice raffronto con le firme riportate nei documenti di confronto prodotti in prime cure emerge chiaramente che la sottoscrizione apposta sull’Avviso non è di mano del
Sostiene che la notifica è avvenuta ai sensi della l. n. 890/1982, circostanza dimostrata dalla documentazione prodotta. Precisa, peraltro, che anche nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale ordinario è pacifico che l’avviso di ricevimento abbia natura di atto pubblico, sicché la contestazione delle risultanze dell’atto può avvenire esclusivamente mediante proposizione di querela di falso, come sancito dalla stessa Corte di cassazione nel giudizio tributario. Invero, la sottoscrizione dell’agente postale in calce all’avviso di ricevimento fa piena prova ex art. 2700 c.p.c. dell’eseguita notificazione e dell’identità del soggetto cui è stato consegnato il plico e che ha firmato l’avviso.
L’amministrazione, premesso che la querela di falso soggiace a tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal codice, e che l’interesse apprezzabile sarebbe costituito dall’accertamento della falsità della sottoscrizione, funzionale a fare attestare nei giudizio tributario la nullità della notifica, osserva che non si versa in caso di inesistenza della notificazione, ma di nullità, e che il vizio, se esistente, e stato sanato ai sensi dell’articolo 156 attraverso la proposizione del ricorso.
Inoltre, risulterebbe del tutto indifferente l’identità del soggetto che ha ricevuto la notificazione. Ai sensi dell’articolo 14 della legge 890 del 1982, l’atto impositivo può essere notificato a mezzo posta direttamente dall’ufficio finanziario, sicchè devono ritenersi applicabili le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che non va redatta alcuna annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui è stato consegnato il plico, operando la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c. per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione; presunzione superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. Il regime giuridico di una
notificazione non può certo dipendere dal modello di cartolina concretamente utilizzato per eseguire la notifica.
Osserva ancora l’appellato che non si contesta la veridicità di quanto attestato dall’agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e sottoscritto l’avviso di ricevimento non si sia qualificato come destinatario della stessa, ma ci si è limitati a negare che la sottoscrizione sia di propria mano. Poiché l’agente postale non attesta la riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatisi come destinatario persona fisica, non potrà darsi corso alla querela di falso, ma la contestazione dovrà essere esperita nell’ambito di un giudizio ordinario con il ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
– Con ordinanza di data 8 novembre 2024 la Corte di Appello ha ordinato all’ il deposito dell’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata n. 76331596044 -8 e ha disposto C.T.U. al fine di accertare se la sottoscrizione apposta sull’avviso sia da attribuire alla mano di .
Il C.T.U. ha depositato la relazione in data 14 maggio 2025.
Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’appello, sul rilievo che il valore probatorio dell’avviso di ricevimento non sarebbe inficiato anche se la scritta ‘ risultasse redatta da persona diversa dall’interessato, poiché non integra una firma a conferma del ritiro, ma una semplice annotazione nominativa del legale rappresentante. In subordine, chiede l’accertamento che l’indicazione ‘ ‘ non è stata redatta dall’allora legale rappresentante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ritiene questa Corte che l’impugnazione debba essere accolta.
6.1 Il Tribunale ha ritenuto assente l’interesse ad agire dell’appellante, per essere irrilevante il documento impugnato nel giudizio pendente avanti alla Commissione tributaria, innanzitutto senza considerare che si tratta di querela di falso proposta in via principale.
Si ricorda che la querela di falso può essere proposta in via principale anche se il documento in questione è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto nel sistema alcun obbligo, per il querelante, di
proporre in tal caso la querela in via incidentale (Sez. 2, Sentenza n. 24725 del 07/10/2008 – Rv. 604784 – 01).
A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il giudizio di rilevanza del documento impugnato è imposto esclusivamente nel caso di querela di falso in via incidentale dall’art. 222 c.p.c. nel caso in cui la causa penda davanti al Tribunale, e dagli artt. 355 e 313 c.p.c. nel caso in cui penda rispettivamente davanti alla Corte d’appello o al Giudice di pace, ed è comunque riservato al giudice del procedimento in cui il documento viene prodotto. La Corte di cassazione ritiene che anche nel processo tributario il relativo giudice non debba semplicemente prendere atto della querela e sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 39 D.lg. 546/1992 (ora art. 88, comma 1, D.lg. 175/2024), ma sia tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28671 del 30/11/2017 – Rv. 646429 – 01).
Quando invece la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell’ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l’art. 222 c.p.c. per il caso di querela proposta in via incidentale; questo, poichè il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell’interesse pubblico all’eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Sez. L, Sentenza n. 12130 del 03/06/2011 – Rv. 617500 -01; Sez. 1 – , Ordinanza n. 19413 del 03/08/2017 -Rv. 645090 – 01).
6.2 -Ritiene poi l’appellato che la querela di falso sarebbe in ogni caso inammissibile, giacchè l’appellante non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall’agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l’avviso di ricevimento non si fosse qualificato come destinatario della stessa, ma si è limitato a contestare la genuinità della sottoscrizione ivi apposta, negando che essa fosse di propria mano.
Poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto
dovrebbe essere esperita nell’ambito di un giudizio ordinario con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione.
Osserva questa Corte che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nella notificazione a mezzo del servizio postale il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso ( Sez. 1 – , Ordinanza n. 6028 del 28/02/2023 – Rv. 667117 – 01). Questo perché tra le immutazioni del vero, che devono essere necessariamente contestate attraverso querela di falso, figura anche l’attestazione del pubblico ufficiale relativa all’identità del destinatario di una relata di notifica, che la sottoscrizione da lui apposta incorpora. In tale ipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l’autenticità della sottoscrizione, bensì l’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l’intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell’avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Sez. 3 – , Ordinanza n. 16640 del 21/06/2025 – Rv. 675018 – 02).
6.3 -Nel merito, la C.T.U., confermando quanto già appariva ad un occhio profano, ha accertato che la sottoscrizione a nome è, in elevato grado di confidenza tecnica, apocrifa, e vergata da soggetto diverso dallo stesso
La querela di falso risulta quindi, oltre che ammissibile, fondata, e la sentenza impugnata deve essere riformata, con ogni conseguente pronuncia.
-All’accoglimento dell’appello segue la condanna dell’appellato a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Vanno inoltre riconosciute le spese per il consulente di parte, certamente congrue e di cui è documentato il concreto esborso.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 514/2023 del Tribunale di Trento, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta che la sottoscrizione riportata sull’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata n. 763315960448 dall’Ufficio Postale di Trento 1 (n. del cronologico NUMERO_DOCUMENTO) non è autografa in quanto non vergata da , all’epoca dei fatti legale rappresentante di e per l’effetto dichiara la falsità materiale della stessa;
visto l’art. 537 c.p.p., manda alla Cancelleria perché, al passaggio in giudicato, provveda alla cancellazione a mezzo interlinea della sottoscrizione falsa sull’originale, apponendo la dicitura ‘la sottoscrizione viene cancellata ex art. 537 c.p.p. perché falsa come da sentenza (riportandone gli estremi)’, ed alla restituzione dell’atto alla Corte tributaria di secondo grado di Brescia;
condanna l’appellato a rifondere all’appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 3.809,00 per onorari ed Euro 545,00 per esborsi; per il presente grado di appello in Euro 4.996,00 per onorari ed Euro 804,00 per esborsi; il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, ed oltre ad Euro 1.846,02 per le spese del consulente di parte
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell’appellato.
Trento, 2 dicembre 2025
Il Consigliere est.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME