SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4763 2025 – N. R.G. 00002823 2020 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Avvocato NOME COGNOME
Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello, iscritta al n. 2823 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020, trattenuta in decisione in data 8.5.2025 all’esito dell’udienza ex art.127 ter c.p.c. e vertente
T R A
Avv. ( C.F.
medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
), rappresentato e difeso da sé
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall ‘Avv. NOME COGNOME
OGGETTO: appello avverso la sentenza 18449/2019 del Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di avverso cartella esattoriale di pagamento, l’avv. isconosceva la firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata (consegnato per il tramite del servizio postale) contenente il verbale di accertamento di
APPELLATA
violazione al C.d.S. elevato da e dichiarava di voler proporre querela di falso. Il Giudice di Pace con Ordinanza del 24.07.2017 non si pronunziava sulla rilevanza della questione ai fini del giudizio ma rinviava la causa per consentire alla parte di depositare la querela di falso ove proposta.
Instaurato il giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale, la causa veniva decisa con sentenza n. 18499/19 resa in data 30.09.2019 che rigettava la domanda, condannando il
l pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.200,00 oltre ac cessori.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello per nullità della sentenza, emessa in composizione monocratica in violazione dell’art. 50 quater e 161 comma I c.p.c. che impone la composizione collegiale dell’organo decidente, e nel merito si insiste sul la rilevanza della querela e per la declaratoria di falsità materiale della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento afferente la notifica del verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada n. 13121681024 del 17.10.2012, oggetto della causa R.G. n. 11067/17 pendente innanzi al Giudice di Pace di
Disposta CTU, acquisito il documento impugnato, la CTU ha potuto avere espletamento. All’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con le modalità di cui all’art
127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art 190 c.p.c..
L’appello è fondato.
La sentenza di primo grado è affetta da nullità in quanto emessa da giudice monocratico anziché dal giudice collegiale ai sensi dell’art. 225 c.p.c (nella formulazione precedente alla c.d. riforma Cartabia).
Non vertendosi però in una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dall’art 354 c.p.c., questo Giudice deve procedere all’esame del merito.
5. La domanda è fondata.
La querela di falso ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell’atto della cui falsità si discute, che fa piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (nel caso di specie, l’agente postale) e della dichiarazione delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Fuoriesce dall’ambito proprio del giudizio di querela di falso l’accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone alla presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni sono state rese davanti a lui ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno.
Pacifico è il principio che, in caso di notifica a mezzo del servizio postale effettuata ai sensi della legge 890/1982, come nel caso in esame, l’avviso di ricevimento prova la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla ‘firma del destinatario o di persona delegata’. Dalla CTU espletata in questo grado di giudizio, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultata in modo incontrovertibile l’apocrifia della sottoscrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione del principio di causalità processuale che non è escluso dalla non responsabilità di nella falsità, avendo comunque l’appellata inteso utilizzare il documento.
Seguono i provvedimenti ex artt.226 c.p.c.e 537 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Roma 18499/2019;
Dichiara la falsità materiale della sottoscrizione da parte di dell’avviso di ricevimento n. 77938427493, afferente la notifica del verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada n. 13121681024 del 17.10.2012 , e dispone l’annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull’originale del documento;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell’avv. che liquida per il primo grado in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del C.U. e per questo grado in € 4.600,00 per compensi oltre rimborso spese gen. e rimborso del C.U.. Pone definitivamente a carico di
le spese di CTU.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME