Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36419 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36419 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
sul ricorso 34267/2019 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ RAGIONE_SOCIALE, INTESA SANPAOLO SPA
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 146/2019 depositata il 09/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti COGNOME si dolgono, con il ricorso di cui in epigrafe del rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello di Campobasso del proprio appello avverso la decisione che in primo grado aveva dichiarato inammissibile la querela di falso da loro proposta, in relazione all’atto pubblico portante la stipulazione di un mutuo fondiario, sul rilievo che, contrariamente a quanto in esso risultante, la somma mutuata non era stata mai corrisposta dalla banca mutuante.
Nel confermare il deliberato di prima istanza -che aveva fatto richiamo alla propria precedente sentenza 259/2006 con cui era stato accertata con efficacia di giudicato l’avvenuta corresponsione della somma concessa a mutuo -il giudice distrettuale ne ha condiviso le ragioni considerando, appunto, che «la circostanza dell’effettivo pagamento, oggetto di querela, era stata già accertata dalla precedente sentenza, passata in giudicato»; e su questa premessa ha poi osservato, dando altresì atto che l’odierno giudizio si fondava sugli stessi motivi del giudizio precedente, «che le argomentazioni formulate da parte appellante, circa le modalità con cui tale accertamento è avvenuto (senza querela di falso), potevano al più, costituire motivo di appello avverso tale sentenza, ma non argomentazioni per il presente appello (riguardante altra sentenza)»; sicché correttamente il Tribunale aveva ritenuto che «la circostanza dell’erogazione della somma mutuata, riportata nel rogito notarile, era stata già accertata con sentenza passata in giudicato e, quindi, non poteva essere più proposta querela di falso avverso tale rogito».
Per la cassazione di detta sentenza i soccombenti svolgono quattro mezzi, ai quali non ha inteso resistere l’intimata non avendo essa svolto attività processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso censura l’impugnata decisione per violazione degli artt. 2700 cod. civ. e 221 cod. proc. civ. Si sostiene che, erroneamente, il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, avrebbero rigettato la querela di falso malgrado questa fosse l’unico strumento di prova in grado di confutare la pubblica fede della dichiarazione circa l’avvenuta erogazione della somma mutuata, a nulla rilevando in contrario l’argomento ritratto dalla citata sentenza 259/2006, dato che nella specie la preclusione da giudicato non sarebbe stata invocabile poiché detta sentenza, non essendo stata proposta in quella sede querela di falso, non era stata emessa all’esito di un giudizio di “verificazione”.
Il secondo motivo di ricorso censura l’impugnata decisione per violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 339 cod. proc. civ. Si sostiene, contestando le affermazione ivi operata anche in contrario dal decidente, che potendo essere impugnata la sentenza di primo grado per ragioni di legittimità e di merito nessuna preclusione sarebbe stata opponibile alla proposizione della querela, così come nessuna rilevanza era ascrivibile all’identità dei motivi tra l’odierno giudizio ed il giudizio definito con sentenza 259/2006, attesa, rispetto a questo, l’intervenuta proposizione della querela.
Il terzo motivo di ricorso censura l’impugnata decisione per violazione degli artt. 132 e 118 cod. proc. civ. Si sostiene che la Corte d’Appello, pronunciando nei riferiti termini, non avrebbe assolto compiutamente l’obbligo motivazionale, contenendo le ragioni della propria decisione in non più di mezza pagina sviluppate
perciò in modo illogico ed insufficiente e tale da rendere difficoltosa lo stesso esercizio del diritto di difesa.
Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, si prestano ad un comune responso di inammissibilità.
Nel dar conto di ciò non dubita effettivamente il collegio della fondatezza del ragionamento ricorrente nella parte in cui argomenta che l’unico strumento idoneo a confutare la pubblica fede che l’ordinamento ascrive agli atti proveniente da un pubblico ufficiale sia costituito dalla querela di falso, posto che la funzione di essa è proprio quella di privare il documento dell’efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge (Cass., Sez. II. 12/10/2017, n. 24007).
Nondimeno, però, è dubitabile che l’argomento intercetti esattamente la ratio decidendi che informa il pronunciamento impugnato.
La Corte d’Appello non ha, infatti, minimamente negato che la querela fosse nella specie proponibile, con ciò intendendo privare la parte dello strumento di elezione per dimostrare la falsità di quanto estrinsecamente risultante dal negozio notarile. Anzi, delibandone il merito, pur se per escluderne la decisività, essa ha dato esattamente atto del contrario, in piena, ancorché implicita adesione, al visto comando di diritto. Pur confermando il deliberato di prima istanza, sebbene questo si fosse espresso per l’inammissibilità del mezzo, essa ha inteso rappresentare che il mezzo proposto dagli appellanti non avrebbe potuto in ogni caso sortire il risultato da essi auspicato per via del giudicato che, in ragione della sua irretrattabilità per difetto di impugnazione, era sceso sull’affermazione circa l’avvenuta corresponsione alla parte mutuataria della somma concessa a mutuo contenuta nella pregressa sentenza tribunalizia 259/2006. Questa
affermazione, che costituisce il nucleo portante della decisione in disamina, non risulta scalfita dall’argomento che sostanzia la censura, poiché che la querela fosse nel nostro caso perfettamente proponibile è circostanza di cui il decidente non si è indotto per nulla a dubitare -tanto da scrutinarla nel merito e da escluderne la decisività -ma è circostanza del tutto inconferente ai fini di causa, giacché la Corte ne ha appunto escluso la decisività in ragione del giudicato formatosi altrove.
A ciò è poi possibile aggiungere anche un ulteriore ragione di inammissibilità del proposto motivo di ricorso.
L’argomento qui sviluppato, ancorché in linea di principio condivisibile, non può tuttavia condurre a non vedere la carenza di interesse impugnatorio che ne infirma la prospettazione. E’ evidente infatti che la circostanza di cui, impugnando per falsità il rogito di mutuo, si intende provare la non rispondenza al vero urta contro il giudicato che si è formato riguardo ad essa. La concorde valutazione operata in tal senso in entrambi i gradi del giudizio di merito, circa il fatto che la somma sia stata effettivamente corrisposta alla parte mutuante, risulta coperta da giudicato e non è più discutibile dato che, come bene ha rimarcato la sentenza qui impugnata, l’affermazione in tal senso operata dal Tribunale nella propria sentenza 259/2006 -che quella circostanza aveva accertato in forza dei riscontri istruttori in tal senso delibati -, ancorché avesse potuto costituire ragione di appello, non lo era stato, con l’ovvia, incontrovertibile ed irretrattabile conseguenza che era divenuta perciò inoppugnabile.
Orbene, anche a ritenere, come propugnano i ricorrenti, che la querela fosse proponibile, è incontestabile che neanche in linea astratta la querela avrebbe potuto manifestarsi di qualche efficacia, giacché l’autorità del giudicato scesa sull’affermazione oggetto di
contestazione la priva di ogni efficacia, sicché, anche a discapito di quanto si è detto innanzi, ove la Corte d’Appello avesse in ipotesi escluso la proponibilità della querela, la censurabilità di questa affermazione non sarebbe risultata di alcuna utilità pratica, con ciò palesando appunto il difetto di interesse all’impugnazione in capo ai ricorrenti.
Il quarto motivo di ricorso censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ e per l’omesso esame di un fatto decisivo. Si sostiene che la Corte d’Appello, pronunciandosi nei riferiti termini, non si sarebbe attenuta alle risultanze della prova testimoniale favorevole ai ricorrenti e avrebbe implicitamente avallato la circostanza che la somma mutuata, in difetto di ogni altra diversa indicazione al riguardo, fosse stata consegnata, malgrado il suo ingente ammontare, in contanti.
Il motivo, in disparte da ogni altra ragione che ne importerebbe, se fosse ricevibile, l’inammissibilità, resta assorbito dall’inammissibilità delle altre ragioni di ricorso, in conseguenza della quale il fatto che si vorrebbe qui discutere è divenuto cosa giudicata.
Vanno dunque dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso ed assorbito il quarto.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed assorbito il quarto morivo di ricorso.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 20.12.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME