Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1128/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME, che si difende in proprio, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, INDIRIZZO e come da pec: EMAIL;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
Oggetto: RESPONSABILITà CIVILE GENERALE – Querela di falso – Dichiarazione dei redditi – Avviso di accertamento dati anagrafici – Notificazione.
CC 13.01.2025
Ric. n.1128/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
(pec: EMAIL) presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1027/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di CATANIA pubblicata in data 5 giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025 dRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Con citazione del maggio 2012, NOME COGNOME proponeva querela di falso per contestare la genuinità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010, prodotte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel giudizio pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania (proc. 8085/11 RG) per l’impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO ; in particolare e tra l’altro, deduceva che le dichiarazioni fiscali prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE nel medesimo giudizio «sono diverse da quelle presentate al fisco dal querelante e cosa ancor più grave sono state contraffatte nel punto in cui detti moRAGIONE_SOCIALEi al quadro residenza anagrafica recano scritte le parole: INDIRIZZO»; spiegava che la falsità dei documenti sarebbe dimostrata dal fatto che gli originali dei moRAGIONE_SOCIALEi Unico, relativi agli anni d’imposta dal 2007 al 2010, erano stati presentati telematicamente al fisco, tramite l’intermediario abilitato, AVV_NOTAIO, e non recavano alcuna indicazione anagrafica nell’apposito quadro con la conseguenza che i moRAGIONE_SOCIALEi prodotti in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati cont raffatti; chiedeva, pertanto, di dichiarare la falsità dei moRAGIONE_SOCIALEi di dichiarazione (NUMERO_DOCUMENTO-2009NUMERO_DOCUMENTO20102011) prodotti dall’ Ufficio finanziario dinanzi al giudice tributario.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva RAGIONE_SOCIALE domanda deducendo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela di falso e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa
CC 13.01.2025
Ric. n.1128/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE domanda per difetto di prova, risultando, tra l’altro, dRAGIONE_SOCIALE certificazione rilasciata dal comune di Catania la residenza in INDIRIZZO e, non n. 16, come invece sostenuto dall’attore (doc. 7, fascicolo primo grado).
Con sentenza n. n. 109/19 il Tribunale di Catania dichiarava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, rigettando, per l’effetto, la domanda di NOME COGNOME.
La Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, con condanna al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio .
Per quanto ancora qui rileva, il Giudice d’appello ha ritenuto -diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale -ammissibile la querela, dal momento che essa era volta a recidere ogni tipo di collegamento tra i documenti contestati e la sfera giuridica del ricorrente, indicando i documenti contestati quali meri falsi materiali; cionondimeno, ne ha rilevato l’infondatezza nel merito, stante la solo apparente discrasia tra le copie prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE e quelle prodotte dal querelante; ciò in quanto quando una copia RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi viene estratta dal cassetto fiscale la stessa risulta completata nel quadro relativo RAGIONE_SOCIALE residenza anagrafica anche se il contribuente non l’aveva inserita al momento RAGIONE_SOCIALE‘invio ; a naloga considerazione vale per l’inserimento del numero di protocollo nel frontespizio/quadro ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e RAGIONE_SOCIALEa data di presentazione.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 80 bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
CC 13.01.2025 Ric. n.1128/2024 Pres. G. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME. COGNOME
In via pregiudiziale, va ritenuta la non fondatezza del rilievo di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica ex art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 prospettato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stante che, diversamente da quanto da essa rilevato, nella fattispecie, trova applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n.193/2016, conv. in l. n. 225/2016, che richiama invece l’art.43 del citato Regio decreto citato e prevede solo la facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non contemplando alcuna ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica. Ne consegue che la notifica è stata effettuata correttamente all’ufficio distrettuale RAGIONE_SOCIALE‘ Avvocatura che aveva rappresentato la parte nel corso del giudizio di merito.
Venendo all’esame del ricorso, con i l primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ‘ art. 360 1° comma n. 3 Violazione di legge. Violazione artt.115 e 116 cpc. ‘ In particolare, lamenta che la sentenza avrebbe errato nell’affermare che la discrasia tra i documenti offerti ex adverso sia apparente, dichiarando che il sistema informatico ha inserito automaticamente i dati non comunicati dal ricorrente ed inserito il numero di protocollo nel riquadro dedicato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ex ‘ art. 360 1° comma n. 5. Omesso esame punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia ‘ e lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato, omettendo di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa controversia la circostanza riconosciuta da entrambe le parti RAGIONE_SOCIALEa difformità tra loro RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni prodotte.
Con il terzo motivo, denuncia ex ‘ art. 360 1° comma n. 3 Violazione di legge. Violazione art 2697 c.c. , laddove la Corte d’appello ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia provato il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni inviate dal contribuente mediante semplice copia fotostatica che il ricorrente dichiara diverse dagli originali senza ulteriori elementi che comprovino la veridicità RAGIONE_SOCIALE dette copie.
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Ric. n.1128/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
4.1. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione che li avvince, sono inammissibili sia con riferimento alle diverse violazioni di legge lamentate sia in relazione al preteso omesso esame di un fatto decisivo.
Ebbene, la Corte d’appello ha fondato la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa querela di falso in questione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa ritenuta natura meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa denunciata discrasia RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelle originali.
Nonostante la formale intestazione, le censure formulate attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dRAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Con particolare riferimento RAGIONE_SOCIALE pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. , parte ricorrente intende contestare una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta nella sentenza impugnata, necessariamente mediata dRAGIONE_SOCIALE contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa (cfr. in ricorso i doc. 7 e 8) e, pertanto, formula una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione (insufficienza) non più denunciabile secondo il vigente dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5.
Il preteso omesso esame di un fatto decisivo lamentato in relazione ad elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di
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RAGIONE_SOCIALE omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nel caso di specie, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 28887 del 08/11/2019).
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ex ‘ art. 360 1° comma n. 3 Violazione di legge. Violazione art. 91 c.p.c. ‘ e lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannarlo alle spese legali.
5.1. Il quarto motivo è pure inammissibile.
Vale al riguardo il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di condanna alle spese processuali, il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese stesse. Pertanto, in proposito, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere RAGIONE_SOCIALE loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass Sez. 1 – , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; in senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1450,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione