Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27180  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12580/2024 R.G. proposto da :
COGNOMENOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  VENEZIA  n.  2242/2023 depositata il 15/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOMENOME  propose  querela  di  falso  innanzi  al  Tribunale  di Treviso avverso il verbale di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO della Polizia  RAGIONE_SOCIALE  ed  i  chiarimenti  redatti  dagli  agenti verbalizzanti.
L’attore sostenne che non corrispondeva al vero che egli circolava alla guida  del  veicolo  in  quanto  si  trovava  in  sosta  sul  margine  destro della carreggiata e che le fotografie allegate alla nota di chiarimenti degli  agenti  verbalizzanti  riproducevano  immagini  scattate  in  tempi diversi e non nel giorno dell’accertamento.
Si  costituì  il  RAGIONE_SOCIALE  il  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  per  resistere  alla domanda.
Il Tribunale rigettò la querela con riferimento al verbale di contestazione  e  la  dichiarò  inammissibile  in  relazione  ai  chiarimenti scritti con le fotografie allegate.
COGNOMENOME  impugnò  la  sentenza  del  Tribunale  dinanzi  alla Corte d’Appello di Venezia, che, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 13.11.2023, rigettò l’appello.
Per  quel  che  rileva  in  questa  sede,  la  Corte  territoriale  ritenne  che l’impugnazione  mancasse  del  requisito  di  specificità  in  relazione  al motivo con cui aveva contestato l’ammissibilità della querela avverso le fotografie allegate agli scritti difensivi. Inoltre, rilevò che l’appellante  non  aveva  prodotto  la  prova  della  falsità  del  verbale, considerato che la testimonianza resa dalla teste citata dal COGNOME  era  da  considerarsi  affievolita  a  causa  del  rapporto  di
filiazione tra i due soggetti e contraddetta dalla fotografia depositata dal RAGIONE_SOCIALE e scattata dagli agenti accertatori.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il  Consigliere  Delegato  ha  formulato  proposta  di  definizione  del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ..
Il ricorrente, ha depositato, in data 21/10/2024, istanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  di  ricorso  si  denunzia,  ai  sensi  dell’art.  360, comma  1,  n.  3  c.p.c.,  la  violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt. 2699  c.c.  e  221  c.p.c.,  per  avere  le  Corte  di  merito  erroneamente ritenuto non denunciabili di falso gli scritti e le fotografie prodotti dal RAGIONE_SOCIALE nel giudizio siccome costituenti scritti difensivi.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con riferimento  alle  note  scritte  degli  agenti  della  Polizia  locale  ed  alla fotografia allegata perché difettava di specificità in quanto inidonee a contestare la statuizione del primo giudice.
Tale statuizione non  è  stata attinta dal motivo  di ricorso per cassazione,  che  ripropone  la  tesi  dell’ammissibilità  della  querela avverso  gli  scritti  difensivi  dei  verbalizzanti  mentre  avrebbe  dovuto dimostrare  che  il  ricorso  era  specifico  ed  idoneo  a  confutare  le statuizioni sul punto del giudice di primo grado.
L’assenza  di  specificità  del  motivo  di  ricorso,  ex  art.342  c.p.c.,  era unica ragione fondante della decisione del giudice d’appello e non è stata censurata con il motivo di ricorso.
Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c.  poiché  contraddittoria  nella  parte  motiva  e,  pertanto,  da doversi  ritenere  assimilabile  alla  sentenza  graficamente  priva  di motivazione, laddove dubita dell’attendibilità e della capacità degli gli agenti accertatori e contemporaneamente dell’attendibilità della teste citata dal ricorrente.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, la Corte d’appello, premesso che l’onere della prova è a carico di colui che propone querela di falso, con motivazione che si sottrae al vizio di apparenza  e  che  non  contiene  affermazioni inconciliabili (Cass. Se. Un. N.8053 e 8054 del 2014), ha ritenuto che la  deposizione  della  teste  addotta  da  NOME  COGNOME  non  fosse credibile perché non era presente nel momento in cui sopraggiunse la Polizia.
Il motivo si risolve in una censura dell’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello in ordine alle risultanze RAGIONE_SOCIALE prove orali, che  spetta al  giudice  di  merito,  con  riferimento  alla  selezione  degli  elementi probatori  più  attendibili  (cfr.,  tra  le  tante,  Cass.  n.  13054/2014  e Cass. n. 21187/2019) ed è insindacabile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 91 c.p.c., poiché  la  Corte  territoriale  –  nel  ritenere  che  il  valore  della  causa fosse indeterminabile anziché commisurato al valore della sanzione -avrebbe  erroneamente quantificato le spese di lite.
Il motivo è infondato.
La  giurisprudenza  di  questa  Corte -nell’evidenziare  il  carattere pienamente autonomo della querela di falso -è consolidata nell’affermare che, in materia di querela di falso in via incidentale, ed
ai  fini  della  liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  giudiziali,  il  valore  della  causa deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là  dell’utilizzo  nella  controversia  in  cui  la  querela  è  incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di  fuori  del  processo, dell’accertamento della falsità (cfr., per tutte, Cass. n. 15642/2017). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Poiché  la  decisione  è  conforme  alla  proposta  di  cui  all’art.  380-bis cod.  proc.  civ.,  come  novellato  dal D.  Lgs  n.149  del  2022,  parte ricorrente deve  essere, inoltre,  condannata  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE ulteriori  somme ex  art.96,  comma  3  e  4  c.p.c.,  come  liquidate  in dispositivo.
Ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 -quater  del  DPR  n.115  del  2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma  dell’art.13,  comma  1-bis,  del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità,  in favore  del  controricorrente,  che  si  liquidano  in  Euro  3.000,00  per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna  altresì  parte  ricorrente,  ai  sensi  dell’art.96,  comma  3 c.p.c.,  al  pagamento  a  favore  della  parte  controricorrente  di  una somma ulteriore di Euro 3.000,00 nonché  al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 -quater  del  DPR  n.115  del  2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma  dell’art.13,  comma  1-bis,  del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME