Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29007/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 136/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME aveva chiesto che NOME COGNOME fosse condannato al pagamento del compenso professionale dovutogli per l’assistenza prestata in
relazione al ricorso ex lege n.89/2001, presentato avanti alla Corte d’Appello di Perugia nel suo interesse; il ricorrente aveva evidenziato che il mandato inizialmente ricevuto era stato revocato dal cliente prima che egli riuscisse ad ottenere un risultato positivo.
NOME COGNOME aveva eccepito l’inesistenza di qualsivoglia mandato che, non essendo mai stato conferito, non poteva essere stato nemmeno revocato, e aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta alla procura alle liti prodotta dalla controparte.
La Corte d’Appello di Perugia aveva respinto il ricorso rilevando quanto segue: oltre alla procura non è in atti alcun elemento neppure indiziario che possa consentire di ritenere sussistente un contratto di mandato tra le parti, ‘ né la dedotta rinuncia al mandato ha trovato alcuna conferma; anzi a tale riguardo, risulta agli atti che il relativo procedimento è stato dichiarato estinto per inattività proprio dell’avv.to COGNOME -si deve poi evidenziare che, ‘ a fronte di un disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti da parte del COGNOME, il ricorrente non ha chiesto di procedere con la verificazione di detta sottoscrizione rinunciando, pertanto ad avvalersene ‘.
Avverso l’ordinanza ex art.702 bis c.p.c. della Corte d’Appello di Perugia propone ricorso NOME COGNOME affidandolo a due motivi:
violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.83, 115, 116, 214, 215, 216, 221 c.p.c. e art.2697 c.c.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il disconoscimento della sottoscrizione della procura da parte di NOME COGNOME sarebbe stato, in concreto, irrilevante, potendo essere contestata la procura alle liti solo attraverso la proposizione della querela di falso; l’assenza dell’istanza di verificazione da parte del ricorrente non avrebbe dovuto pertanto essere valorizzata perché ininfluente;
II) violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.83, 112, 115, 116 e 324 c.p.c.
La pronuncia della Corte d’Appello sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha omesso di considerare la sentenza n.2282/22 della Corte d’Appello di Roma, richiamata dalla controparte per affermare l’inadempimento professionale del ricorrente connesso alla cancellazione del giudizio di equa riparazione al quale si riferisce la richiesta di pagamento sub iudice ; detta sentenza non avrebbe avuto ad oggetto il pagamento degli onorari a favore di NOME COGNOME né avrebbe accertato
l’inadempimento di questi, essendo intervenuta in un giudizio in cui era parte, oltre a NOME COGNOME, l’avv. NOME COGNOME. Ne conseguirebbe che il richiamo alla stessa da parte del Giudice di merito renderebbe la motivazione dell’ordinanza solo apparente. In realtà il COGNOME, cercando di estendere la portata precettiva della sentenza della Corte d’Appello di Roma anche nei confronti del ricorrente oltre che dell’avv. NOME COGNOME avrebbe di fatto ammesso il conferimento del mandato all’avv. NOME COGNOME necessario presupposto dell’inadempimento ivi lamentato.
NOME COGNOME non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Si richiamano in proposito diversi precedenti in termini di questa Corte e, in particolare, l’ordinanza n.32708/2024, pronunciata nell’ambito di un giudizio che pure vede come parte l’avv. COGNOME avente ad oggetto il pagamento di prestazione professionale e deciso dalla Corte d’Appello di Perugia con motivazione sovrapponibile a quella dell’ordinanza ricorsa; l’ordinanza richiamata ha evidenziato quanto segue: ‘ Questa Corte ha precisato – e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – che ‘la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore ex art. 83 c.p.c. può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale’ (v., citate dal ricorrente, Cass. 1860/2008; Cass. 17473/2015; Cass. 15170/2014; cfr., altresì, Cass. n. 19785/2018)’ .
6.1. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e, tenuto conto che la Corte di merito non ha svolto valutazione alcuna sulla idoneità/sufficienza della procura, ritenendola probatoriamente inutilizzabile sul presupposto erroneo che fosse a tal fine necessaria la sua verificazione, per affermare esistente il mandato professionale negato da NOME COGNOME, la sentenza deve essere cassata con rinvio .
Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
L’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al suddetto principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del