Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3653  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29007/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
CONTIGLIANI NOME
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 136/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  10/01/2025  dal  Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO aveva chiesto che NOME COGNOME fosse condannato al pagamento del compenso  professionale dovutogli per l’assistenza prestata in
relazione  al  ricorso  ex  lege  n.89/2001,  presentato  avanti  alla  Corte  d’Appello  di Perugia nel suo interesse; il ricorrente aveva evidenziato che il mandato inizialmente ricevuto era stato revocato dal cliente prima che egli riuscisse ad ottenere un risultato positivo.
NOME COGNOME aveva eccepito l’inesistenza di qualsivoglia mandato che, non essendo  mai  stato  conferito,  non  poteva  essere  stato  nemmeno  revocato,  e  aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta alla procura alle liti prodotta dalla controparte.
La Corte d’Appello di Perugia aveva respinto il ricorso rilevando quanto segue: oltre alla procura non è in atti alcun elemento neppure indiziario che possa consentire di ritenere sussistente un contratto di mandato tra le parti, ‘ né la dedotta rinuncia al mandato ha trovato alcuna conferma; anzi a tale riguardo, risulta agli atti che il relativo procedimento è stato dichiarato estinto per inattività proprio dell’AVV_NOTAIO; -si deve poi evidenziare che, ‘ a fronte di un disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti da parte del COGNOME, il ricorrente non ha chiesto di procedere con la verificazione di detta sottoscrizione rinunciando, pertanto ad avvalersene ‘.
Avverso l’ordinanza ex art.702 bis c.p.c. della Corte d’Appello di Perugia propone ricorso NOME COGNOME, affidandolo a due motivi:
violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.83, 115, 116, 214, 215, 216, 221 c.p.c. e art.2697 c.c.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il disconoscimento della sottoscrizione della  procura  da  parte  di  NOME  COGNOME  sarebbe  stato,  in concreto, irrilevante, potendo essere contestata la procura alle liti solo attraverso la proposizione della querela di falso; l’assenza dell’istanza di verificazione da parte del ricorrente non avrebbe dovuto pertanto essere valorizzata perché ininfluente;
II) violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.83, 112, 115, 116 e 324 c.p.c.
La pronuncia della Corte d’Appello sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha omesso di considerare la sentenza n.2282/22 della Corte d’Appello di Roma, richiamata dalla controparte per affermare l’inadempimento professionale del ricorrente connesso alla cancellazione del giudizio di equa riparazione al quale si riferisce la richiesta di pagamento sub iudice ; detta sentenza non avrebbe avuto ad oggetto il pagamento degli onorari a favore di NOME COGNOME né avrebbe accertato
l’inadempimento di questi, essendo intervenuta in un giudizio in cui era parte, oltre a NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO. Ne conseguirebbe che il richiamo alla stessa da parte del Giudice di merito renderebbe la motivazione dell’ordinanza solo apparente. In realtà il COGNOME, cercando di estendere la portata precettiva della sentenza della Corte d’Appello di Roma anche nei confronti del ricorrente oltre che dell’AVV_NOTAIO, avrebbe di fatto ammesso il conferimento del mandato all’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, necessario presupposto dell’inadempimento ivi lamentato.
NOME COGNOME non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Si richiamano in proposito diversi precedenti in termini di questa Corte e, in particolare, l’ordinanza n.32708/2024, pronunciata nell’ambito di un giudizio che pure vede come parte l’AVV_NOTAIO, avente ad oggetto il pagamento di prestazione professionale e deciso dalla Corte d’Appello di Perugia con motivazione sovrapponibile a quella dell’ordinanza ricorsa; l’ordinanza richiamata ha evidenziato quanto segue: ‘ Questa Corte ha precisato – e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – che ‘la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore ex art. 83 c.p.c. può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale’ (v., citate dal ricorrente, Cass. 1860/2008; Cass. 17473/2015; Cass. 15170/2014; cfr., altresì, Cass. n. 19785/2018)’ .
6.1.  Il  primo  motivo  di  ricorso  va  dunque  accolto  e,  tenuto  conto  che  la  Corte  di merito  non  ha  svolto  valutazione  alcuna  sulla  idoneità/sufficienza  della  procura, ritenendola  probatoriamente  inutilizzabile  sul  presupposto  erroneo  che  fosse  a  tal fine necessaria la sua verificazione, per affermare esistente il mandato professionale negato da NOME COGNOME, la sentenza deve essere cassata con rinvio .
Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
 L’ordinanza  impugnata  deve  essere  cassata  con  rinvio  della  causa  alla  Corte  di Appello  di  Perugia,  in  diversa  composizione,  che,  oltre  ad  uniformarsi  al  suddetto principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
PQM
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  dichiara  assorbito  il  secondo,  cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda  Sezione  civile  del