SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 656 2026 – N. R.G. 00002263 2024 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati: 1.dr.ssa NOME COGNOME Presidente 2.dr.ssa NOME COGNOME COGNOME 3.dott.ssa NOME COGNOME COGNOME rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/02/2026, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
T R A
, nata il DATA_NASCITA a Sant’Antimo (NA) e residente ad Orta di Atella (CE) alla INDIRIZZO, elett.te dom.ta in Sant’Antimo (NA) alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, dal quale è rapp.ta e difesa;
Appellante
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Caserta presso l’Ufficio legale della Sede di INDIRIZZO;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 6.8.2024, l’appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n 810/2024, pubbl. il 21.2.2024, del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla sua domanda di pagamento dei ratei della prestazione (indennità di accompagnamento), stante l’accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa 15.0 6.2023, e l’ era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
L’appellante ha contestato unicamente la quantificazione delle spese legali, effettuata in difformità dei minimi in relazione al valore della controversia (pari ad euro 11.701,60 liquidati
dall’ in assenza di alcuna motivazione; ha eccepito la violazione delle tariffe del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, previste per le cause previdenziali, scaglione da euro 5.201 a euro 26.000, ed ha chiesto la liquidazione del dovuto per l’att ività professionale espletata nelle fasi del giudizio di primo grado (fase di studio, euro 465,00; fase introduttiva, euro 389,00; fase istruttoria/trattazione, euro 389,00; fase decisionale, euro 1011,00) secondo i valori minimi previsti (tot. euro 2697,00). Vinte le spese del grado.
Si è costituito l chiedendo la reiezione dell’appello. L’ ha eccepito preliminarmente la genericità dei motivi di appello in violazione di quanto imposto dall’art. 434 c.p.c. . Nel merito ha contestato la quantificazione delle spese processuali effettuata da controparte, del tutto sproporzionata rispetto all’attività difensiva effettivamente svolta.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all’odierna udienza come ‘sostituita’ ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L’appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall’Istituto appellato .
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all’art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: ‘ Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ‘.
Nella fattispecie l’atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con D.M. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato -da euro 5.201,00 a 26.000,00 -è quello corretto in relazione alla quantificazione della prestazione riconosciuta al ricorrente e alla somma corrisposta per questo titolo dall’Istituto in corso di causa a soddisfazione de lla pretesa.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute.
Nell’atto si è fatta applicazione dei valori minimi per le Cause di previdenza con riferimento al D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 2.697,00, per le fasi di giudizio svolte in primo grado, compresa la fase istruttoria/trattazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi solo di azione di pagamento di prestazione già riconosciuta e peraltro rientrante in un contenzioso di routine con l’ con riguardo ai ritardi nell’e secuzione dei decreti di omologa, possono senz’altro applicarsi i parametri minimi.
Pertanto in accoglimento dell’impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi euro 2697,00 secondo i parametri del D.M. 147/2022 per le cause di previdenza; ne consegue la condanna dell’ al pagamento della somma di euro 1697,00 pari alla differenza tra l’importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza; deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1697,00 tra l’importo liquidato dal primo Giudice ed i ‘minimi’ dovuti) e dell’assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi, prodotte dallo stesso appellante.
Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell’ , con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: -accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 2697,00; -condanna l’ al pagamento della somma di euro 1697,00 pari alla differenza tra l’importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario; -condanna l’ al pagamento delle spese del secondo grado, che liquida in complessivi euro 962,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Napoli, 09/02/2026
Il COGNOME estensore Il Presidente