Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19938 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16712/2020 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1373/2019 depositata il 01/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Dopo aver acquistato una puledra da NOME COGNOME per l’importo di € 1.187,85 , NOME COGNOME lo cita in giudizio -unitamente a NOME COGNOME – per la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento delle spese di mantenimento e addestramento della cavalla, quantificate in € 30.459 ,00 facendo valere che era stata promessa l’appartenenza alla razza pregiata americana Quarter Horse, ma che i correlativi documenti non erano stati consegnati da parte del COGNOME. Il Tribunale di Verona rigetta la domanda ritenendo che l’inadempimento non sia di gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale. La consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio rileva infatti che il valore della cavalla è superiore al prezzo d’acquisto e che COGNOME non ha provato uno specifico interesse a possedere un cavallo di razza RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello di Venezia conferma la sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione il compratore con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il venditore con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1497 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1455 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. Si contesta che la Corte d’appello abbia erroneamente qualificato il caso come mancanza di qualità essenziali, mentre si trattava di mancanza di qualità promesse, non considerando rilevante il fatto che il venditore avesse garantito la razza della cavalla. Si afferma che il giudice di secondo grado abbia erroneamente richiesto la prova dell’importanza della qualità della razza RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’uso dell’animale, mentre nella fattispecie delle qualità promesse tale prova non sarebbe necessaria.
Si sostiene che il venditore ha garantito esplicitamente tale qualità al momento della vendita e che ciò sia stato determinante per il consenso dell’acquirente .
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l’assenza di una motivazione adeguata. Si sostiene che la corte territoriale abbia basato il proprio giudizio su considerazioni prive di riscontro probatorio, trascurando elementi decisivi. In particolare, la corte avrebbe errato nel ritenere il prezzo d’acquisto e l’apprezzamento soggettivo dell’animale elementi sufficienti per escludere la rilevanza della mancanza della qualità promessa, ossia l’appartenenza della cavalla al la razza Quarter Horse. Si evidenzia, inoltre, che la corte non avrebbe preso in considerazione le prove documentali e testimoniali che confermavano l’avvenuta promessa della qualità in questione, facendo confusione tra le due ipotesi previste dall’art. 1497 c.c. (qualità promesse e qualità essenziali). Il ricorso sottolinea che la corte si sarebbe contraddetta, passando da una valutazione dell’inadempimento per mancanza di qualità promesse a un’indagine sull’importanza della qualità rispetto all’uso dell’a nimale, erroneamente richiesto solo per i difetti di qualità essenziali. La mancanza di motivazione risiederebbe anche nell’assenza di un’adeguata analisi delle prove offerte.
1.2. – I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
Essi sono infondati.
La parte della sentenza censurata dai primi due motivi è la seguente: « Occorre allora verificare se effettivamente, come asserito dall’appellante, l’appartenenza della cavalla alla razza RAGIONE_SOCIALE sia stato l’elemento determinante del consenso, effettivamente indicato negli accordi intercorsi tra le parti . Nessuno dei testi ha dichiarato che il COGNOME avesse espressamente richiesto che la puledra fosse di tale razza, né che avesse espresso le motivazioni
di tale acquisto. Dalle deposizioni assunte risulta che quando il COGNOME si è recato presso il maneggio dove si trovava la cavalla l’ha acquistata senza pretendere l’immediata consegna dei documenti e senza fare alcun riferimento all’importanza della razza della stessa. Né tantomeno ha esplicitato la funzione per cui acquistava la cavalla, ad esempio per scopi riproduttivi, per insegnamento nelle scuole di equitazione o per finalità sportive, né ha chiesto di svolgere visite sull’animale al fine di identificare lo stato dello stesso. Che la razza della puledra non costituisse una qualità promessa con carattere di essenzialità, si desume anche dal prezzo pagato, nettamente inferiore al valore di un cavallo della razza Quarter Horse, ed anzi anche nettamente inferiore al valore del cavallo acquistato. Si deve, quindi, affermare che l’appellante si è determinato all’acquisto esclusivamente perché l’animale era di suo gradimento e perché il prezzo era molto conveniente. Pertanto, non avendo l’appellante provato, né tanto meno allegato, se non tardivamente nel presente grado, quale fosse l’interesse perseguito con l’acquisto dell’animale e risultando dalla consulenza tecnica svolta in primo grado che il valore dello stesso è notevolmente superiore al prezzo di mercato non sussiste il presupposto del grave inadempimento necessario per dichiarare la risoluzione del contratto».
Tale motivazione regge alle censure dei due motivi di ricorso. In premessa la Corte di appello aveva correttamente distinto ex art. 1497 c.c. tra qualità promesse, da un lato, e qualità essenziali per l’uso, dall’altro. Successivamente (nella parte riportata sopra) ha incentrato il suo accertamento di fatto sul difetto di prova della promessa relativa alla qualità della razza del cavallo. Tutto ciò che segue la constatazione del prezzo molto conveniente (dal « pertanto » in poi, e così anche il riferimento non del tutto limpido all’« l’interesse perseguito con l’acquisto dell’animale») avrebbe potuto essere omesso senza infirmare la solidità dell’a ccertamento. Con ciò cade
l’argomento che la Corte distrettuale si sarebbe contraddetta, passando da una valutazione dell’inadempimento per mancanza di qualità promesse a un’indagine sull’importanza della qualità rispetto all’uso dell’animale.
Chiarito questo punto, il resto delle argomentazioni del ricorrente si risolve in una sovrapposizione dell’apprezzamento della situazione di fatto rilevante a quello della Corte di appello. Dinanzi a ciò, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU n. 8053/2014). Di talché egli – in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata – non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.
I primi due motivi sono rigettati.
– Con ciò è caducato anche il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della domanda di risarcimento del danno. Si afferma che, una volta accertata la risoluzione del contratto per inadempimento, la corte avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento delle spese sostenute per il mantenimento e l’addestramento della cavalla.
Ciò è precluso dal rigetto dei primi due motivi di ricorso.
-È assorbito il ricorso incidentale condizionato con il quale il venditore, in caso di accoglimento del ricorso principale, chiedeva di mantenere aperta la prospettiva della condanna di NOME COGNOME a manlevarlo.
– Il ricorso principale è rigettato, assorbito quello incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.300,00, oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-