Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 63 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 63 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13981/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso per revocazione;
-ricorrente – nei confronti di
PASQUALE FIORE ;
-intimato- per la revocazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 25885 del 2020 AVV_NOTAIOa CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il giorno 16 novembre 2020; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
P.U. 12.12.2022
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. Fasca
Rel. Spaziani
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 16 novembre 2020, n.25885, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di Salerno n.667 del 2018 che, rigettando l’impugnazione da loro proposta a vverso la sentenza del Tribunale AVV_NOTAIOa stessa città n.926 del 2012, aveva confermato la loro condanna al pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 206.268,00 in favore di NOME COGNOME, titolare di un credito risarcitorio nei confronti del defunto NOME COGNOME, nella cui situazione passiva di debito essi erano succeduti in qualità di suoi eredi e successori universali.
Avverso questa sentenza, il solo NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto difese l’in timato NOME COGNOME.
In applicazione del disposto di cui all’art.391 bis , quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza, fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 23, com ma 8 bis , del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del AVV_NOTAIO Generale e dei difensori AVV_NOTAIOe parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Con la pronuncia oggetto AVV_NOTAIO‘odierna impugnazione, questa Corte, nel rigettare il ricorso per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME,
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Pres. Fasca
Rel. Spaziani
quali eredi di NOME COGNOME, in favore di NOME COGNOME, ha disatteso i motivi di ricorso (il secondo e il terzo) con i quali -sia pure sulla base di doglianze distinte, attinenti, rispettivamente, alla deduzione di un vizio di extra petizione e violazione di giudicato, nonché alla violazione AVV_NOTAIO‘art.167, primo comma, c.p.c. era stata complessivamente censurata la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto non assolto da parte dei convenuti-appellanti, costituitisi in riassunzione come ‘chiamati all’eredità’, l’onere di specifica contestazione AVV_NOTAIOa circostanza di fatto concernente l’assunzione AVV_NOTAIOa qualità di eredi; e ha conseguentemente ritenuto assorbita la doglianza (corrispondente ad uno dei due distinti profili del primo mot ivo, mentre l’altro è stato reputato infondato, in quanto volto a dedurre un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, ritenuto insussistente) con la quale la sentenza impugnata era stata censurata nella parte in cui avrebbe violato la regola di r ipartizione AVV_NOTAIO‘onere probatorio, ponendo, in capo ai convenutiappellanti, non solo l’onere di specifica contestazione AVV_NOTAIOa circostanza di fatto, affermata dall’attore -appellato, relativa all’assunzione, da parte loro, AVV_NOTAIOa qualità di eredi, ma persino l’onere AVV_NOTAIOa prova del mancato acquisto di detta qualità.
Come premessa di tale statuizione, la Corte ha ricordato i seguenti principi di carattere generale:
Ii l fatto giuridico AVV_NOTAIO‘acquisto AVV_NOTAIOa qualità di erede mediante accettazione AVV_NOTAIO‘eredità da parte del convenuto citato in riassunzione in seguito ad interruzione del processo per morte AVV_NOTAIOa parte originaria, evocata in giudizio quale titolare del lato passivo di un rapporto obbligatorio, integra un elemento costitutivo del diritto di credito vantato dall’attore, in quanto tale qualità non è presupposto AVV_NOTAIOa legitimatio ad causam , quale condizione AVV_NOTAIO‘azione (nella specie, passiva) del convenuto in riassunzione, ma è presupposto AVV_NOTAIOa
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titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, e cioè AVV_NOTAIOa situazione soggettiva passiva di debito correlata alla pretesa del creditore;
IIin quanto fatto costitutivo del diritto di credito, l’ accettazione AVV_NOTAIO‘eredità da parte del convenuto deve essere provata dall’attore, cui spetta l’onere di dimostrare l’ avvenuto trasferimento mortis causa del rapporto obbligatorio, non potendo desumersi la qualità di erede AVV_NOTAIOa parte convenuta dalla mera indicazione di essa come ‘chiamata all’eredità’ ;
IIItuttavia, po iché l’onere probatorio concerne esclusivamente i fatti specificamente contestati dal convenuto costituito (art.115 c.p.c.) il creditore-attore è esonerato dalla prova AVV_NOTAIOa qualità di erede del convenuto qualora questo riconosca di averla o, comunque, non contesti specificamente la circostanza di fatto, altrettanto specificamente alle gata dall’at tore, di avere la predetta qualità per avere accettato l’eredità; precisamente, il contegno non specificamente ‘ con testativo’ del convenuto, a fronte di una specifica allegazione AVV_NOTAIO‘attore, esonera quest’ultimo dall’ onere AVV_NOTAIOa prova del fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito l’accertamento AVV_NOTAIOa titolarità del rapporto sostanziale -ex latere debitoris -in capo al soggetto che non ha negato di essere successore universale del de cuius ;
IVl’onere di c ontestazione non concerne soltanto il quomodo (esigendo che sia opposta una contestazione specifica alle specifiche allegazioni AVV_NOTAIO‘attore) ma anche il quando , poiché esso deve essere assolto prima che si esaurisca la fase di trattazione in primo grado e maturi la relativa barriera preclusiva, a seguito AVV_NOTAIOa quale sono inibite ulteriori attività assertive ed istruttorie e deve ritenersi ormai cristallizzato il thema decidendum .
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Rel. Spaziani
Ricordati gli illustrati principi generali e avuto riguardo ad essi, questa Corte, nella sentenza impugnata per revocazione, ha dunque formulato i seguenti rilievi:
dei due presupposti di carattere generale, posti dalla Corte di merito a fondamento AVV_NOTAIOa decisione (quello per cui le parti evocate in riassunzione avevano l’onere di contestare specificamente la circostanza di fatto di avere assunto la qualità di eredi, allegata dall’attore nel ricorso ex art.303 c.p.c. ; e quello per cui, in base al criterio di vicinanza AVV_NOTAIOa prova, avevano altresì l’onere di dare la dimostrazione di tale mancata assunzione) era corretto il primo, potendo prescindersi dal valutare anche la correttezza del secondo;
dopo avere correttamente premesso, in diritto, che sarebbe spettato ai convenuti-appellanti contestare specificamente di avere assunto la qualità di eredi, la Corte di merito aveva accertato, in fatto, che tale contestazione non era stata né specifica né tempestiva, in quanto nella comparsa di risposta erano state formulate difese attinenti al merito AVV_NOTAIOa pretesa, senza specifiche contestazioni sulla mancanza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, mentre l ‘ espressa negazione AVV_NOTAIOa qualità di erede era stata formulata solo in comparsa conclusionale, dunque tardivamente;
a vuto riguardo al tenore AVV_NOTAIO‘accertamento compiuto dalla Corte di appello sul complessivo comportamento processuale dei convenutiappellati, la delibazione, in senso favorevole ai ricorrenti, AVV_NOTAIOe doglianze (particolarmente contenute nel terzo motivo di ricorso per cassazione) con le quali essi avevano censurato il giudizio di ‘genericità’ AVV_NOTAIOa contestazione, espresso dalla sentenza di merito, avrebbe postulato la deduzione, da parte loro, con il ricorso per cassazione, di elementi dai quali emergesse, al contrario, un comportamento processuale incompatibile con il riconoscimento AVV_NOTAIOa
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propria qualità di eredi e, anzi, dimostrativo AVV_NOTAIOa diversa volontà di rinunciare ad essa;
tale necessaria deduzione era invece mancata, in quanto i ricorrenti -omettendo di trascrivere « il contenuto AVV_NOTAIOe difese svolte in detta comparsa di costituzione, ovvero dei verbali di udienza o degli altri atti difensivi o documenti depositati nel giudizio di merito », beninteso « fino alla chiusura AVV_NOTAIOa fase di trattazione » (p.18 AVV_NOTAIOa sentenza) -non avevano fornito alcun elemento utile in funzione di censurare l’errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale e di consentire la verifica del diverso significato attribuibile al loro contegno processuale, sicché la censura si palesava manchevole per difetto del requisito di chiara esposizione del fatto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.366 n.3 c.p.c. , non essendo corredata del l’indispensabile supporto argomentativo in fatto AVV_NOTAIOa critica alla statuizione impugnata.
Con il motivo di revocazione, NOME COGNOME assume che la sentenza di cui si è sopra ricordata l’articolata motivazione, sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4, c.p.c..
L’errore emergerebbe dal passo AVV_NOTAIOa motivazione (pp.17-18) in cui, valutan do il tenore AVV_NOTAIO‘accertamento in fatto compiuto dalla decisione di appello, la sentenza revocanda ha formulato il rilievo che il giudice del merito aveva accertato un ‘ comportamento concludente’ processuale, posto in essere dai ricorrenti, in contrasto con la posizione di meri chiamati all’ eredità, in quanto non tempestivamente contestativo del fatto concernente l’assunzione AVV_NOTAIOa qualità di eredi, in ragione AVV_NOTAIO‘assenza di specifiche contestazioni di tale fatto nella comparsa di risposta (contenente, al contrario, difese concernenti il merito AVV_NOTAIOa pretesa creditoria) e AVV_NOTAIOa circostanza che la predetta qualità era stata espressamente negata, tardivamente, solo nella comparsa conclusionale.
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Secondo il ricorrente per revocazione, il predetto rilievo si baserebbe sulla supposizione di un fatto la cui sussistenza è incontrastabilmente esclusa dallo stesso atto processuale oggetto di censura, in quanto dalla lettura AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Corte Salernitana non emergerebbe affatto l’ accertamento di un ‘ comportamento processuale concludente’ basato sulle circostanze sopra richiamate, ma piuttosto quello AVV_NOTAIOa « mera circostanza » AVV_NOTAIOa « assenza di contestazione specifica » e di « assoluta genericità » AVV_NOTAIOe deduzioni in ordine alle circosta nze di fatto ostative all’assunzione AVV_NOTAIOa qualità di eredi (p.19 del ricorso per revocazione).
3. In proposito -premesso in generale che l ‘errore di fatto, idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, quale errore di percezione (non di giudizio) determinato dalla supposizione del l’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, postula un contrasto immediatamente percepibile fra due rappresentazioni AVV_NOTAIOo stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/112019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171) -, deve anzitutto osservarsi, con riguardo al caso di specie, che il ricorrente non si confronta con la reale portata del passo motivazionale AVV_NOTAIOa sentenza revocanda in cui il dedotto errore di fatto sarebbe contenuto.
Tale passaggio, nel ricorso per revocazione (pp.18-19) viene infatti identificato con quello di cui alle pp.17 e 18 AVV_NOTAIOa sentenza revocanda, nelle quali, dopo avere riportato il tenore AVV_NOTAIO‘accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito sul contegno processuale dei ricorrenti, questa Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza AVV_NOTAIOe censure contenute nel terzo motivo del ricorso per cassazione, evidenziando che esse non avrebbero permesso di verificare l ‘ eventuale erroneità di quell’ accertamento in fatto, poiché non erano accompagnate dalla
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trascrizione del contenuto AVV_NOTAIOe difese svolte prima AVV_NOTAIOa chiusura AVV_NOTAIOa fase di trattazione di primo grado.
L’istanza di revocazione è, allora , inammissibile, già per il fatto che essa, omettendo di confrontarsi con la reale portata del passaggio motivazionale AVV_NOTAIOa sentenza in cui sarebbe contenuto l’errore di fatto, non considera -come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO Generale -che esso non contiene la supposizione, erronea o meno, AVV_NOTAIO‘esistenza o inesistenza di fatti (suscettibile di ingenerare sviste percettive), ma contiene la valutazione AVV_NOTAIO‘ammissibil ità del motivo di ricorso per cassazione, il quale, avuto riguardo al tenore AVV_NOTAIO‘ accertamento AVV_NOTAIOa sentenza di appello che intendeva censurare (anche questo oggetto di giudizio e non di mera percezione), è stato ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza.
L’eventuale errore -sia che fosse riferito alla valutazione del tenore AVV_NOTAIO‘ accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello, sia che fosse riferito al rilievo AVV_NOTAIOa carenza AVV_NOTAIOa censura formulata avverso di esso -sarebbe, dunque, un errore di giudizio e non un errore di fatto.
Va, tuttavia , precisato che, dall’esame degli atti (e AVV_NOTAIOo stesso contenuto del ricorso per revocazione), non risulta neppure l’errore di giudizio sul tenore AVV_NOTAIO‘ accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, il che conferma il carattere manifestamente inammissibile del ricorso per revocazione posto in essere da NOME COGNOME.
Invero, stando agli stessi stralci AVV_NOTAIOa sentenza di appello trascritti nel ricorso per revocazione, risulta che la Corte salernitana aveva ritenuto che « le parti appellanti in primo grado si sono costituite in giudizio quali chiamati all’eredità ed hanno contestato la domanda nel merito, poi in comparsa conclusionale hanno formulato generica eccezione di carenza di legittimazione passiva » (p.17 del ricorso); sulla scorta di tali rilievi, il giudice di appello aveva dunque concluso che « lo scrutinio in ordine alla situazione di fatto ostativa all’assunzione AVV_NOTAIOa
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qualità di eredi degli odierni appellanti è dedotta sia in primo grado che nel motivo in esame con assoluta genericità, senza indicare quale degli appellanti, ovvero chi altri avrebbe acquistato la qualità di erede, né se tale qualità venne assunta per accettazione mediante aditio , oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza AVV_NOTAIOe condizioni di cui all’art.485 c.c. di talché, in assenza di contestazione specifica correttamente il primo giudice ha ritenuto la legittimazione AVV_NOTAIOe parti che oggi va confermata ».
Dunque, effettivamente il giudice di appello aveva rilevato, in capo ai convenuti appellanti, un comportamento processuale, posto in essere già in primo grado, incompatibile con la volontà di rinunciare alla qualità di eredi, o comunque, di contestare la circostanza di fatto, allegata dall’attore, relativa all’ avvenuta assunzione di tale qualità; e ciò, sia perché le difese svolte nella comparsa di risposta avevano riguardato il merito AVV_NOTAIOa domanda AVV_NOTAIO‘attore e non la questione pregiudiziale AVV_NOTAIOa qualità di eredi dei convenuti, sia perché l’ eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata genericamente formulata solo in comparsa conclusionale.
Nell’evidenziare che , per censurare l’eventuale erroneità di tale accertamento di fatto, sarebbe stato necessario trascrivere il contenuto AVV_NOTAIOe difese effettivamente svolte entro la prevista barriera preclusiva di primo grado, la sentenza revocanda non è dunque incorsa in alcun errore, ma ha evidenziato le carenze del gravame proposto dai ricorrenti, formul ando il proprio giudizio negativo sull’ammissibilità AVV_NOTAIOo stesso.
Il ricorso per revocazione proposto da NOME COGNOME va, in definitiva, dichiarato inammissibile.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di revocazione, atteso che l’intimato NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sede.
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7. Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa l egge n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione Civile il