Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13642 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29739-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1410/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2019 R.G.N. 1070/2017;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di NOME COGNOME di accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il periodo 28.2.2005 -26.3.2014 e di sussistenza attuale del medesimo rapporto per nullità dei numerosi contratti a progetto stipulati tra le parti in qualità di programmista regista, con condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 nella misura di 12 mensilità nonché al risarcimento del danno per omissione contributiva relativa in ordine ai contributi prescritti;
per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 32, comma 3, lett. b-) della legge n. 183 del 2010 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, esclusa l’applicazione della decadenza dettata dalla dispos izione normativa nonostante un’interpretazione costituzionalmente orientata porti a ritenere che, al fine di evitare una illegittima disparità di trattamento tra le risoluzioni di rapporti subordinati e quelle relative a rapporti di natura autonoma coordinati e continuativi, operi il regime
decadenziale ogni volta si debba accertare la natura del rapporto di lavoro;
con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 nonché degli artt. 115,116,421 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto l ‘inesistenza del progetto apposto al contratto coordinato e continuativo, nonostante ricorressero i requisiti prescritti dalla legge alla luce delle risultanze istruttorie; il progetto era infatti specificamente indicato e coincideva con l’oggetto del cont ratto, ossia la realizzazione di puntate di programmi radiofonici mediante l’apporto consulenziale; doveva dunque procedersi alla prova in ordine alla natura del rapporto (prova che ha confermato, nel caso di specie, come rapporto di consulenza avesse effettivamente rivestito natura autonoma);
con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare l’effettiva sussistenza del progetto, omettendo conseguentemente ogni esame sul concreto atteggiarsi del rapporto e fornendo un’erronea, carente e contraddittoria ricognizione della fattispecie concreta tenuto conto delle risultanze di causa;
il primo motivo non è fondato.
4.1. Questa Corte ha affermato che quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di
prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 3, lett. b) della legge n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass. n. 32254 del 2019; con riguardo al contratto di agenzia cfr. Cass. n. 8964 del 2021).
il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili;
5.1. vanno, all’uopo, richiamate le statuizioni delle Sezioni unite che hanno ribadito l’inammissibilità di censure che ‘sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione’, così travalicando ‘dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti’ (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
5.2. le censure in esame sono inammissibili in quanto non individuano un errore di diritto o un omesso esame concernente un fatto, inteso nella sua accezione storicofenomenica, ma, piuttosto, involgono apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza di uno specifico progetto apposto alla fattispecie negoziale concreta, valutazioni in quanto tali sottratti al sindacato di questa Corte;
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in 5.500,00 per compensi professionali oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile