Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2411 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2411 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4372/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1328/2019 pubblicata il 24/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
La controversia ha per oggetto l’accertamento della infondatezza e/o illegittimità di due verbali di accertamento e notificazione per mezzo dei quali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiese alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento del complessivo importo di euro 27.197.265,65 sul presupposto che tutti i lavoratori riferibili alla RAGIONE_SOCIALE impiegati nel periodo dal 01/04/2012 al 31/12/2012 dovessero qualificarsi come lavoratori subordinati; e ciò nonostante i contratti di lavoro sociali conclusi ex art.1 comma 3 della legge n.142/2001 con i singoli lavoratori escludessero esplicitamente la natura subordinata dei rapporti.
Il Tribunale di Milano accolse le domande proposte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dichiarò la illegittimità dei due verbali di accertamento e notificazione.
La corte territoriale ha integralmente riformato la sentenza appellata, e ha rigettato le domande originariamente proposte dalla RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello ha ravvisato nei concreti rapporti lavorativi gli elementi tipici della subordinazione e ha ritenuto che l’obbligo contributivo non poteva essere discrezionalmente determinato dall’obbligato, ma dove va essere coerente rispetto alla specifica ed effettiva natura del rapporto, a cui le parti avevano dato vita, per come era stato accertato sia dagli ispettori e per come emergeva dall’istruttoria.
Per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a tredici motivi. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. Al
termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve rilevarsi che con nota telematica del 03/04/2025 il procuratore alle liti della ricorrente ha depositato estratto della sentenza n.29/2025 con la quale il Tribunale di Lodi ha dichiarato l’apertura della procedura di RAGIONE_SOCIALE giudiziale della RAGIONE_SOCIALE ex art.121 d.lgs. n.14/2019.
In termini generali la RAGIONE_SOCIALE giudiziale, disposta ex art.2545 terdecies comma primo, secondo periodo, cod. civ., produce sui rapporti processuali pendenti gli effetti previsti dall’art.143 , comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, ed in particolare l’interruzione del processo.
Occorre però considerare le peculiarità del giudizio di legittimità,
e in particolare la sua natura officiosa, che ne determina la sostanziale impermeabilità rispetto agli eventi interruttivi.
Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di fallimento di una delle parti nel corso del giudizio di legittimità non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass. 06/11/2023 n.30785); orientamento di recente ritenuto applicabile anche alla diversa ipotesi dell’apertura della RAGIONE_SOCIALE giudiziale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE che svolga attività commerciale (cfr. Cass. 18/09/2025 n.25623).
Con il primo motivo (lettera A), rubricato ex art.360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE lamenta omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, in relazione agli
accertamenti compiuti dalla sentenza n.1870/2017 della medesima corte territoriale.
Con il secondo motivo (lettera B), rubricato ex art.360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.) la RAGIONE_SOCIALE lamenta omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno «in punto accertamento dell’assenza subordinazione dei soci lavoratori e sui presupposti e criteri metodologici adottati dalla Corte d’appello medesima per accertarli», sempre con riferimento alla sentenza n.1870/2017 della medesima corte territoriale.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione, e sono inammissibili.
Giova rilevare che le medesime censure, sempre con riferimento al giudicato esterno costituito dalla sentenza n.1870/2017 della Corte d’appello di Milano, sono già state sollevate nel procedimento tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE definito con ordinanza 14/12/2024 n.32513 di questa Corte, e da essa ritenute inammissibili nei termini che seguono: «il ricorrente non riporta dove e quando siano state proposte analoghe censure nel grado di appello (né è desumibile nulla in proposito dalla sentenza impugnata); ma neppure risultano documentati i predetti giudicati, con l’allegazione del testo completo della sentenza e l’attestazione della cancelleria (Cass. n. 28515/17); vi è, infine, un difetto di specificità, perché non è dato verificare se le pronunce asseritamente passate in giudicato, attengano effettivamente agli stessi anni e riguardino effettivamente gli stessi fatti».
Tali considerazioni valgono anche in questo procedimento, perché nel ricorso introduttivo la parte ricorrente non ha localizzato e nemmeno trascritto nella parte rilevante la pretesa eccezione di giudicato sollevata avanti alla corte territoriale, eccezione la cui proposizione non è desumibile dalla motivazione della sentenza in questa sede impugnata.
Con il terzo motivo (lettera C), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione o falsa applicazione dell’art.2094 c.c. e art.1 Legge n.142/2001, in punto criteri distintivi della subordinazione».
Con il quarto motivo (lettera D), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione o falsa applicazione dell’art.2094 c.c., nonché dell’art.2222 c.c., in punto di determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare nel caso concreto al fine di qualificare il rapporto di lavoro».
Con il quinto motivo (lettera E), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione o falsa applicazione degli artt.2094 e 2697 Cod. Civ. in punto di materiale individuazione analitica dei singoli rapporti di lavoro e prova della loro natura subordinata».
Con il sesto motivo (lettera F), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione o falsa applicazione degli artt.2729 e 2697 cc in punto presunzioni semplici e oneri della prova».
Con il settimo motivo (lettera G), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione art.1, 2°co., L. n.142/01, in punto assunzione rischio di impresa da parte dei soci di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; violazione o falsa applicazione artt.2094 e 2729 cc».
Con l’ottavo motivo (lettera H) , rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione o falsa applicazione art.1 co.2 lett.d), nonché art.1 3°co. e art.6 Legge 142/01, in punto di cd. Lavoro disponibile ed effetti previdenziali».
Con il nono motivo (lettera I), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione art.1, 2°co., in punto contratto di lavoro e attività svolta dai soci di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
17. Con il decimo motivo (lettera L), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione o falsa applicazione art.1 L. n.142/2001 e art.2512 c.c. in punto criteri distintivi del rapporto di lavoro del socio di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del rapporto mutualistico».
18. Con l’undicesimo motivo (lettera M) , rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione o falsa applicazione dell’art.2094 c.c. per illogica utilizzazione dei parametri normativi di riferimento».
Anche questo gruppo di motivi ─ fatta eccezione per la censura di cui alla lettera H) sulla quale infra ─ può essere esaminato congiuntamente, per ragioni di connessione, perché ciascuno di essi affronta la medesima questione della qualificazione giuridica dei rapporti dei soci lavoratori, seppure da prospettive diverse.
20. Censure sovrapponibili a quelle che formano oggetto del ricorso sono già state ritenute infondate da questa Corte nell’ordinanza n.32513/2024 resa tra le medesime parti di questo giudizio di legittimità, che viene in questa sede integralmente richiamata.
21. Vengono poi in rilievo le considerazioni svolte, ancor più di recente, da questa Corte, in un procedimento analogo tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (Cass. 18/09/2025 n.25623, ma vedi già Cass. n.29973/2022).
22. Nel caso deciso da Cass. 25623/2025, così come in quello deciso da Cass. n.32513/2024, con specifico riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro del socio di una RAGIONE_SOCIALE, si è tra l’altro ritenuto che: «13. Quanto alla vincolatività della qualificazione del rapporto di lavoro prescelta dalle parti , questa Corte ha già rilevato che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, in quanto anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione
s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, ‘l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali’ (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto). In tale àmbito, difatti, è canone primario d’interpretazione il ‘comportamento complessivo’ delle parti, ‘anche posteriore alla conclusione del contratto’ (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi della decisione). Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore contraddice la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura a latere rispetto al rapporto associativo e che ‘ deve rispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale ‘ (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 del Considerato in diritto). 14. -È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentare l’essenziale tema d’indagine. All’esame delle restanti censure, che polarizzano l’attenzione su tale profilo, giova premettere che la valutazione della sussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Ne deriva che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato,
come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. Per contro, il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846). 15. -Non può essere condiviso l’assunto che nel caso di specie difetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione. Con tale accertamento la Corte di merito si è cimentata, vagliando gli elementi istruttori raccolti e le peculiarità delle prestazioni lavorative svolte dai soci della RAGIONE_SOCIALE ricorrente. 16. -Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di aver violato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ. . In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari, alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione): l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, il fatto che i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative a disposizione della RAGIONE_SOCIALE; la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio e di movimentazione merci, mansioni predeterminate nelle modalità esecutive; l’assenza di un genuino rischio d’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali; l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltro parametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese del settore (in termini analoghi, ordinanza n. 29973 del 2022, cit.,
punto 5.2. dei Motivi della decisione; nei medesimi termini, ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto 8.2. dei Motivi della decisione, e ordinanza n. 30236 del 2022, cit., punto 5.2. dei Motivi della decisione). Anche di recente, in una controversia in larga parte sovrapponibile, questa Corte ha rimarcato che si tratta di ‘un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio ‘ (Cass., sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragioni della decisione) 17. -La fondatezza della pretesa contributiva è stata riconosciuta, in quanto è stato riscontrato in positivo il carattere subordinato dei rapporti che legavano la RAGIONE_SOCIALE ai soci. Tali considerazioni privano di valenza decisiva le censure , in ordine alla violazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova. 18. -Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente non avvalorano gli errores in iudicando denunciati e tendono, nel loro nucleo essenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto. Verso una rivalutazione del compendio probatorio convergono anche le critiche incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. Tali doglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressa in modo lineare e coerente, di ritenere dimostrate determinate circostanze e, in tale contesto, di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del 2022 e n. 29973 del 2022, cit., punto 6.1. dei Motivi della decisione) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motivi della decisione) ».
23. Tornando all’odierno giudizio, l a Corte territoriale ha deciso il caso portato al suo esame facendo esatta applicazione dei principi di diritto stabiliti da Cass. 25623/2025, da Cass. n.32513/2024 e
da Cass. n. 29973/2022 , con riferimento all’accertamento e alla qualificazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore di una RAGIONE_SOCIALE, nei termini sopra richiamati.
24. La Corte d’appello non si è fermata alla lettera del «contratto di lavoro sociale» concluso tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e i suoi soci, ed in particolare alle clausole che escludono la natura subordinata del rapporto, ma si è spinta ad esaminare il concreto svolgersi di tale rapporto. All’esito del prudente apprezzamento del materiale istruttorio, ha ritenuto «in concreto ravvisabili gli elementi tipici della subordinazione la gestione in concreto che di tali rapporti è stata fatta e che è quella propria dei rapporti di lavoro subordinato» (Pag.3).
25. La Corte territoriale ha complessivamente valutato gli elementi di prova desumibili dal verbale ispettivo I.N.P.S. e dalle «dichiarazioni rese in udienza dai lavoratori escussi», ritenendo la soggezione dei soci lavoratori al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della RAGIONE_SOCIALE dal fatto che i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative a disposizione della RAGIONE_SOCIALE; dalla natura ripetitiva ed elementare delle mansioni di pulizia e facchinaggio, mansioni predeterminate nelle modalità esecutive; dall’assenza di alcun rischio imprenditoriale; dal mancato apporto di attrezzature e materiali.
26. La Corte d’appello non si è del resto limitata a esaminare i c.d. indici sussidiari della subordinazione, ma ha ritenuto provata la soggezione dei soci lavoratori al potere direttivo e organizzativo della RAGIONE_SOCIALE sul rilievo decisivo che era quest’ultima «che individuava l’occasione di lavoro, contattava il socio e lo inviava sul posto di lavoro dove, peraltro, questi operava secondo le direttive e le indicazioni che gli venivano impartite» (Pag.4).
27. Deve dunque concludersi che la Corte territoriale ha proceduto all’accertamento in concreto della natura subordinata dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio senza arrestarsi al nomen juris, ma
sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di prova, anche ex art.2729 e segg. cod. civ.
28. Con particolare riferimento al giudizio di inferenza sotteso alle presunzioni semplici, i motivi sono inammissibili nella parte in cui deducono che tale giudizio è stato compiuto a partire da fatti ignoti e non accertati, perché tale censura si risolve nella richiesta di un nuovo esame del materiale probatorio già compiuto dalla Corte territoriale, riservato al suo prudente apprezzamento e in questa sede non consentito.
29. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla censura di accertamento «in massa» della subordinazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta affatto che la corte territoriale abbia limitato il suo accertamento solo ad alcuni dei rapporti dedotti in giudizio. Al contrario, dalla motivazione risulta che le considerazioni valgano per tutti i rapporti dedotti in giudizio, sul presupposto (rilevante ex art.2729 e segg. cod. civ.) della loro sostanziale identità nelle concrete modalità di svolgimento.
30. In sintesi deve concludersi che la Corte territoriale ha proceduto all’accertamento in concreto della natura subordinata dei rapporti dei soci lavoratori della RAGIONE_SOCIALE in conformità dei principi di diritto stabiliti da questa Corte. Nel resto i motivi di ricorso si sostanziano nella censura al prudente apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito e in questa sede non sindacabile se non in termini che non appaiono travalicati.
Con riferimento all’ottavo motivo (lettera H), la Corte territoriale ha ritenuto che incombesse sulla RAGIONE_SOCIALE l’onere di allegare e provare non solo l’assenza dei singoli soci lavoratori, ma anche la riconducibilità di tale assenza a una delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina legale e contrattuale.
32. Sulla base di questo presupposto la Corte territoriale ha ritenuto che «l’appellante non ha svolto specifiche allegazioni in
ordine alle cause di sospensione dell’attività lavorativa disciplinate da regolamento interno o alle specifiche pattuizioni idonee a giustificare la sospensione consensuale del rapporto di lavoro».
33. Il motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi, ma si limita a riproporre la tesi della sussistenza di una eccezione all’obbligo contributivo, sostenendo che nei periodi di indisponibilità di lavoro il socio lavoratore non potrebbe pretendere alcuna retribuzione e l’istituto previdenziale alcuna contribuzione. Tesi già ritenuta infondata dalla Corte territoriale, sia con riferimento al suo presupposto fattuale che con riferimento al suo fondamento giuridico.
34. Con il dodicesimo motivo (lettera N), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «omessa pronuncia in punto violazione o falsa applicazione art.14 Legge n.689/81».
35. Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità (la pretesa eccezione di decadenza, così come trascritta, sembra meglio qualificabile come una mera difesa, piuttosto che come eccezione di decadenza in senso stretto) è comunque infondato, perché secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, alla materia dell’accertamento e della riscossione coattiva dei contributi previdenziali non si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge n.689/1981 ma quelle speciali previste dal d.lgs. n.46/1999 (Cass. n. 16105/2025).
36. Con il tredicesimo motivo (lettera O), rubricato ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.), la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «omessa pronuncia in punto violazione o falsa applicazione art.13. comma 4, D.Lgs. 12/2004» (rectius, d.lgs. n.124/2004)
37. La Corte territoriale non si è infatti limitata a pronunciare sulla regolarità formale dei verbali unici di accertamento e notificazione dedotti in giudizio, sulla loro conformità ai requisiti previsti
dall’art.13 comma 4 del d.lgs. n.124/2004, ma si è pronunciata sul merito della pretesa contributiva fatta valere dall’istituto previdenziale, ed in particolare sulla qualificazione giuridica dei rapporti dei soci lavoratori, nei termini sopra ricostruiti.
38. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale s’intende dare continuità, «l’oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l’impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l’erogazione della prestazione previdenziale» (da ultimo Cass. n. 18924/2025).
Il motivo è dunque inammissibile perché privo di decisività.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 39.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 39.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME