Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2336 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2336 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28015-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 222/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 315/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Cagliari, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro
Oggetto
QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
subordinato proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il periodo maggio 1995-marzo 2007.
La Corte territoriale ha rilevato che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in qualità di Segretario (regionale) del Presidente e del Comitato esecutivo, non erano improntate ad un vincolo di assoggettamento, considerata la genericità degli indirizzi forniti (di carattere più squisitamente politico che funzionale) e l’assenza di un controllo vero e proprio sull’attività (considerata la libertà negli orari, il contemporaneo svolgimento di incarichi di consulenza per terzi, l’utilizzo delle st rutture anche per scopi personali e familiari). La Corte -sottolineato che la domanda di conversione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, per genericità del progetto, era tardiva, in quanto proposta solamente in grado di appello, e quindi inammissibile -ha aggiunto che l’impostazione formale data dalle parti al rapporto era quella di una collaborazione coordinata e continuativa e che la concreta attuazione del contratto non aveva dimostrato un diverso modello, considerato altresì che non era ravvisabile nemmeno un inserimento o coordinamento con l’attività dell’associazione, che era lui stesso a realizzare.
Per la cassazione di tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria; l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2094 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale proceduto ad una valutazione atomistica degli indici sintomatici del rapporto di lavoro
subordinato e trascurato l’indice sintomatico primario costituito dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal coordinamento delle prestazioni da lui svolte con gli obiettivi dell’impresa. Le direttive, di carattere generale, imparti te erano tipiche delle figure apicali di un contratto subordinato (c.d. subordinazione attenuata), il rapporto era durato un ampio periodo di tempo e dunque doveva ritenersi un inserimento stabile; inoltre, la sentenza impugnata deve considerarsi meramente apparente e apodittica con riguardo all’attività di coordinamento degli impiegati (riferita dai testimoni escussi).
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass. n. 18486/2007; Cass. n.9256/2009; Cass. n.9808/2011, Cass. nn. 4346 e 14434/2015; Cass. 17533/2017; Cass. 332/2018; Cass. nn. 5436 e 13202/2019; Cass. n. 22323/2023; Cass. nn. 11581 e 24012/2025).
La Corte distrettuale, per giungere ad escludere la natura subordinata del rapporto, ha valorizzato una pluralità di dati, singolarmente esaminati e poi apprezzati nel loro complesso, e, richiamato il principio di carattere generale secondo cui in tema di rapporto di lavoro rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione (Cass. n. 32180/2021 e giurisprudenza ivi citata); i giudici del merito hanno ritenuto che
dal complesso delle risultanze istruttorie e documentali non emergesse un assoggettamento dell’attività lavorativa del COGNOME nel senso di una prestazione svolta con le modalità imposte dal datore di lavoro (c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa); inoltre, hanno sottolineato la mancanza di un controllo sulle modalità di esecuzione della prestazione oltre che la carenza di altri indici sussidiari della subordinazione quali il vincolo di orario e l’esclusività del rapporto. A fronte di tali risultanze istruttorie, non ha ritenuto determinanti la costante presenza del lavoratore nei locali dell’RAGIONE_SOCIALE (anche considerato la ‘libertà di orario ed autonomia’ e il ‘comportamento ‘abusante’ nell’utilizzare le strutture ed il personale dell’Associazi one per propri scopi personali e familiari’) né la presenza di elementi che normalmente connotano le funzioni di un lavoratore con qualifica apicale, nell’ottica della c. d. catena discendente (proprio perché assente ogni indizio in ordine alla catena ascendente, con particolare riferimento ai rapporti con i vertici dell’RAGIONE_SOCIALE; sul diverso rilievo di tali rapporti, cfr. Cass. n. 3640/2020).
5. La Corte distrettuale non si è, pertanto, discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘Il requisito della eterodirezione dell’attività, seppur interpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni intellettuali, è dunque il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d’altronde evidenziato dalla lettera dell’art. 2094 c.c.’ (Cass. n. 3640/2020) e il vincolo di subordinazione si esprime, anche con riguardo a figure apicali dell’organizzazione aziendale, mediante l’esercizio (seppur attenuato) di poteri direttivi e di controllo dei vertici dell’azienda sulle modalità di esplicazione dell’attività lavorativa
(cfr. Cass. n. 3594/2011, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 9463/2016, Cass. n. 29044/2017, Cass. n. 29761/2018, Cass. n. 5178/2019).
L’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., è stata effettuata correttamente dai giudici di merito; la censura al ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto che hanno indotto la Corte territoriale ad includere il rapporto controverso nello schema del lavoro autonomo (piuttosto che di quello subordinato) è sindacabile nei limiti ammessi dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 22846/2022), nel caso di specie precluso da una pronuncia c.d. doppia conforme.
Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla sulle spese in assenza di costituzione del controricorrente.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2025
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME