Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37711-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE;
-ricorrente principale -controricorrente incidentale –
Oggetto
Qualificazione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 216/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 344/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Savona perché, sulla premessa di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE come direttore generale ed amministratore dal 1998 al 31.5.2011 senza alcuna regolarizzazione, avendo sottoscritto unicamente dei contratti di agenzia aventi natura simulata, la società venisse condannata a corrispondergli la somma di euro 621.299,81 a titolo di differenze retributive come direttore generale, previo riconoscimento della qualifica di quadro, e di euro 998.522,74 a titolo di compensi come amministratore delegato.
Nel contraddittorio delle parti l’adito Tribunale rigettava la domanda.
La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 216/2019, in parziale riforma della gravata pronuncia, condannava la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE al pagamento, in favore dell’originario ricorrente, della somma di euro 21.084,01 oltre a quanto spettante per rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla cessazione del rapporto lavorativo al saldo.
I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, evidenziavano che: a) il complessivo quadro probatorio aveva smentito la sussistenza di un rapporto di agenzia come formalizzato tra le parti; b) stante, pertanto, la natura simulata di tale rapporto, era emerso che lo COGNOME aveva svolto una molteplicità di mansioni riconducibili al profilo del direttore generale ovvero di procuratore con stabile mandato ad negotia , in un contesto di un rapporto di lavoro di natura subordinata; c) in ordine all’inqu adramento, la domanda incentrata sulla qualifica di dirigente costituiva domanda nuova, proposta solo in appello, per cui doveva aversi riguardo unicamente alla posizione di Quadro rivendicata in prime cure; d) in relazione a
tale ultimo inquadramento, allo COGNOME non spettava alcunché a titolo di differenze retributive avendo percepito somme ben superiori a quelle a lui spettanti; e) erano, invece, dovuti gli importi a titolo di TFR, quantificati dalla espletata CTU in euro 21.084,01 oltre accessori.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE affidato a due motivi. NOME COGNOME resisteva con controricorso e presentava ricorso incidentale sulla base di un solo motivo cui resisteva, a sua volta, la società con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 cc (per erronea mancata sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie legale del contratto di agenzia) e degli artt. 1362, 1363, 1366 cc (in tema di interpretazione degli atti e del comportamento delle parti), sostenendo che il rapporto di lavoro dello COGNOME era stato eseguito come un rapporto di agenzia e ciò sia durante la sua esecuzione che successivamente.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 cc, con riferimento all’erronea applicazione dei parametri legali indicativi della ‘subordinazione’ e all’erronea conseguente qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, obiettando che mai i giudici del merito avevano affermato che, dalle prove raccolte, fosse emersa la presenza di un potere direttivo, di controllo e/o disciplinare nei confronti dello COGNOME: elementi indefettibili per la menzionata qualificazione.
Con il ricorso incidentale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 cpc e dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere errato la Corte territoriale nel non avere ritenuto che,
anche nella domanda del giudizio di primo grado, il riconoscimento delle differenze retributive era stato correlato alla dedotta qualifica dirigenziale di talché la pretesa, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, non costituiva domanda nuova.
I due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
E’ opportuno ribadire che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris , pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 4884 del 2018).
Inoltre, più volte questa Corte ha affermato che la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 13202/2019; Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n. 14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009). E soltanto qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (Cass. n. 22083/2023).
V iene considerato, quindi, come ‘indefettibile’ l’elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo -non necessariamente ‘stringente’ – del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle
mansioni (sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all’opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari -come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale -che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa ( ex plurimis : Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n. 379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224).
Va, inoltre, considerato che, ai suddetti fini, la prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (quali quelle assegnate, nella specie, allo COGNOME), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere (Cass. 6 settembre 2007, n. 18692; Cass. n. 28982/2011).
10. Ciò premesso in punto di diritto, la gravata sentenza è in linea con i suddetti principi e, con un accertamento di fatto, argomentato con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione, ratione temporis applicabile, ha rilevato che l’attività contrattualmente prevista nel simulato contratto di agenzia non era stata mai svolta dallo COGNOME che, invece, aveva eseguito una molteplicità di mansioni riconducibili ai profili di direttore della società ovvero di procuratore con stabile mandato ‘ad negotia’ : ciò veniva desunto dal periodo continuativo dell’attività lavorativa; dal costante rapporto tra lo COGNOME e i vertici aziendali; dal collegamento
tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali; dalla costante presenza dello COGNOME nei locali aziendali dove poteva avvalersi di un ufficio messogli a disposizione dalla società; dalla percezione di compensi periodici non riconducibili alle realizzazione di un’opera bensì ala messa a disposizione delle energie lavorative.
Si è in presenza, pertanto, di una valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, che, in quanto immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile, come detto, soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.
Anche il ricorso incidentale non è fondato.
La censura è incentrata, in sostanza, sulla circostanza che già nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva dedotto che gli erano stati affidati compiti di Amministratore di fatto della società e aveva preso parte alle decisioni di gestione e di amministrazione della società svolgendo incarichi propri della qualifica di dirigente, per cui non era stata considerata l’esatta portata della domanda formulata nel ricorso introduttivo.
Osserva però il Collegio che, conformemente a quanto precisato dalla Corte territoriale, nelle conclusioni di primo grado la pretesa del ricorrente era stata espressamente limitata al riconoscimento dell’inquadramento del livello di Quadro del CCNL terziario e della Distribuzione nonché al pagamento del relativo trattamento economico, senza alcuna specificazione sulla eventuale maggiore qualifica che fosse risultata in corso di causa.
E siccome vi è una differenza notevole tra l’inquadramento di Quadro e quello di Dirigente, correttamente la pretesa, formalizzata poi negli esatti termini solo in appello, è stata considerata domanda nuova in quanto incidente sulla causa petendi e sul petitum della domanda originaria: invero, non necessariamente un direttore generale è anche dirigente e la figura dell’amministratore di fatto attiene più al rapporto societario che a quello di lavoro in senso tecnico.
Alla stregua di quanto esposto sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2024