Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9653 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9653 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7830 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: P_IVA), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
BANCA UBAE RAGIONE_SOCIALEp.A. (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2298/2020, pubblicata in data 18 settembre 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 07/03/2023 C.C.
R.G. n. 7830/2021
Rep.
RAGIONE_SOCIALE ha intimato a Banca UBAE S.p.A. precetto di pagamento dell’importo di € 3.983.471,95 sulla base di titolo esecut ivo costituito da un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. a definizione di una procedura esecutiva in cui erano stati pignorati i crediti vantati dallo Stato della Libia nei confronti dell’intimata .
La banca intimata ha proposto opposizione al precetto, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Milano.
La Corte d’a ppello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di nove motivi.
Resiste con controricorso Banca UBAE SRAGIONE_SOCIALEp.A..
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 616 e 618 c.p.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
I primi due motivi sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati ed il loro accoglimento determina l’assorbimento di tutti gli altri.
L’intimata Banca UBAE S.p.A. ha contestato il diritto della società intimante RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per l’importo indicato nell’atto di precetto opposto, fondato su una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in un precedente processo esecutivo. a come opposizione agli atti
La corte d’appello l’ha qualificat esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in sostanza considerandola
alla stregua di una opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione posta alla base dell’atto di precetto opposto nel presente giudizio.
Si tratta di una qualificazione erronea.
È, in realtà, pacifico che l’ordinanza di assegnazione in questione non sia stata affatto oggetto di diretta contestazione con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nell’ambito del procedimento all’esito del qu ale è stata pronunciata.
D’altra parte, è sufficiente rilevare, in proposito, che una siffatta opposizione avrebbe dovuto eventualmente essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione di quel procedimento, al fine dello svolgimento della necessaria fase sommaria davanti a quest’ultimo, mentre emerge chiaramente dagli atti che la presente opposizione è stata introAVV_NOTAIOa direttamente con atto di citazione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..
In realtà, l a banca opponente, terza pignorata nell’originario procedimento esecutivo, promosso da RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 543 e c.p.c., nei confronti dello Stato della Libia, all’ esito del quale è stata assegnata la disponibilità del suddetto Stato su un determinato conto corrente (senza però la specificazione dell’entità di detta disponibilità), si è limitata a contestare, con la presente opposizione, che, sulla base della predetta ordinanza di assegnazione, sussista il diritto della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per l’intero importo preteso (€ 3.981.739,98, pari al complessivo credito azionato nei confronti dello Stato della Libia), anzic hé per il minore importo (pari a € 221.050,87) da essa banca riconosciuto come esistente quale saldo attivo del conto corrente al momento del pignoramento che ha dato luogo all’assegnazione.
L’opposizione, avendo ad oggetto il diritto della società intimante RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata sulla
base del titolo esecutivo posto a base della sua intimazione, è quindi da qualificarsi -come correttamente affermato dal giudice di primo grado -in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi d ell’art. 615 c.p.c..
La corte d’appello ha, invece, esplicitamente inteso correggere la qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione all’esecuzione data dal tribunale, affermando che essa dovrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Sulla base di tale ultima (erronea) qualificazione, ha poi affermato che il gravame avanzato dalla società intimante avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento dell’opposizione, sarebbe da ritenersi inammissibile, potendo essere proposto esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
Si tratta, sotto tale profilo, di decisione non conforme a diritto, per quanto sin qui esposto.
D’altronde, pur a prescindere dall’esatta qualificazione dell’opposizione, il gravame avrebbe dovuto essere considerato senz’altro ammissibile, quanto meno in base al principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, dal momento che vi era stata una espressa qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione da parte del tribunale, onde il mezzo di impugnazione doveva essere necessariamente coerente rispetto a tale qualificazione.
Nella sentenza impugnata, dopo il rilievo dell’inammissibilità dell’appello, sono s volte una serie di considerazioni relative al merito dello stesso.
Peraltro, con il suddetto rilievo di inammissibilità (che trova altresì ulteriore riscontro nel dispositivo finale, con il quale si dichiara l’appello semplicemente « respinto », anziché eventualmente rigettato nel merito), la corte territoriale si è in realtà spogliata del proprio potere decisorio con riguardo al merito del
gravame avanzato, in base ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di rilievo pregiudiziale dell’inammissibilità della domanda giudiziale, tutte le considerazioni sul merito della stessa devono ritenersi enunciate solo ad abundantiam e ad esse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, né sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 -01: « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, o declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della ‘potestas iudicandi’ in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine al la motivazione sul merito, svolta ‘ad abundantiam’ nella sentenza gravata »; conformi, ex multis e tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 -01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 -02).
Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, affinché (salve ulteriori e diverse ragioni di inammissibilità) sia effettivamente esaminato il merito del gravame, il che dovrà avvenire sulla base della corretta qualificazione della domanda in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Con riguardo a tale ultimo punto, è opportuno precisare (quanto meno a fini di completezza di esposizione) che, proprio per quanto sin qui esposto, trattandosi di una opposizione all’esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi
estranee a ll’oggetto del presente giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell’ordinanza di assegnazione posta a base dell’atto di precetto opposto.
In particolare, ciò è a dirsi: a) sia con riguardo ai profili relativi alla pignorabilità del credito assegnato; b) sia con riguardo ai profili relativi agli altri presupposti dell’assegnazione, inclusi quelli attinenti, per un verso, alla eventuale legittimità di una assegnazione di un credito in forma ‘generica’, cioè senza la esatta determinazione del suo importo e, per il verso opposto, alla legittimità di una assegnazione disposta per importo pari all’intero credito fatto valere in via esecutiva, pur in presenza di una espressa dichiarazione di quantità ed eventualmente anche in mancanza degli alt ri presupposti per l’applicazione della cd. regola della non contestazione di cui all’art. 548 c.p.c..
Si tratta, infatti, di profili tutti relativi alla legittimità del provvedimento che ha definito la procedura esecutiva instaurata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dello Stato della Libia e che avrebbero eventualmente dovuto e potuto essere posti esclusivamente nell’ambito di quella procedura esecutiva, mentre non possono avere alcun rilievo nel presente giudizio, nell’ambito del quale l’ordinanza di assegna zione costituisce il titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto opposto, del quale, come tale, non possono essere rimessi in discussione né i presupposti di emissione né il contenuto.
L’oggetto del presente giudizio, in altri termini, è esclusivamente quello di accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con l’atto di precetto opposto, sussista il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti.
A tal fine, il titolo esecutivo va certamente interpretato, onde stabilire se il giudice dell’esecuzione (giusto o sbagliato che siffatto provvedimento possa essere) abbia inteso assegnare esclusivamente gli importi disponibili sul conto corrente al
momento del pignoramento, pur senza specificarne l’entità (e, quindi, rendendo necessario per il creditore assegnatario un autonomo accertamento da effettuare in sede di cognizione, al fine di poter agire in via esecutiva contro il terzo pignorato, come sostiene in sostanza la banca opponente) ovvero abbia inteso effettivamente assegnare un importo pari all’intero credito fatto valere in via esecutiva (come sostiene la società intimante).
La legittimità di detto titolo e i presupposti della sua emissione non possono, invece, essere contestati o messi in discussione nella presente sede.
Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-